Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 aprile 2012 n. 5984. L’amministratore incaricato di nominare un tecnico per eseguire i lavori nel condominio non può liquidare la parcella se non ha ricevuto un mandato esplicito dell’assemblea.

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Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 aprile 2012 n. 5984

Per la Corte di Piazza Cavour  laddove si versi in fattispecie di amministrazione straordinaria, l’iniziativa dell’amministratore senza la preventiva deliberazione dell’assemblea è consentita solo se tali lavori presentino il carattere dell’urgenza, sicché, difettando tale presupposto, le iniziative assunte dall’amministratore stesso con riguardo ad attività straordinaria non creano obbligazioni per i condomini.

 

Sorrento 17 aprile 2012

Avv. Renato D’Isa