La massima

Nell’ipotesi di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea allo stesso la mera intestazione a terzi del bene. Ciò in quei casi in cui precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l’autore dell’illecito ad avere la disponibilità del bene.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 20 marzo 2012, n. 10912

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6.4.2011 il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di C.G., giudicato per il reato di cui all’art. 186 cds, con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, commesso il 15 maggio 2009, la pena concordata tra le parti e ha disposto la confisca del veicolo AUDI A3 targato (…), trattandosi di mezzo rientrante nell’effettivo e concreto dominio dell’imputato in quanto nella sua disponibilità al momento del controllo ed intestato alla ditta F.lli Castellini di Castellini L&G s.n.c. avente sede presso il domicilio dichiarato dall’imputato.

2.Ricorre per cassazione il difensore del C. e formula censure di violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che il veicolo non avrebbe potuto essere oggetto di confisca in quanto intestato ad un soggetto terzo (Cass. Sez. IV 2.10.2009 n. 1536 rv. 246239); in quanto la confisca non era stata inclusa tra le parti nell’accordo relativo alla pena (Cass. sez VI 11/3/2010, n. 12508 rv.); e difettando comunque la motivazione sulla ritenuta disponibilità di fatto da parte dell’imputato.

Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente ribadito i motivi proposti, in opposizione al parere espresso dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che la confisca in esame è stata disposta in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L 24 luglio 2008, n. 125 che disciplina un’ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo con il quale il reato è stato commesso salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Come è reso palese dal testo della norma e come è stato già precisato da questa stessa sezione (sez. IV 6/5/2009, n. 25015rv. 244220) la confisca del veicolo “con il quale è stato commesso il reato” non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato.

Occorre altresì rilevare che la sanzione obbligatoria della confisca costituisce l’espressione di una più’ intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale sentenza n. 345 del 2007; Sez. 1^, 24 settembre 2008, n. 40080, rv. 241556).

In tale prospettiva, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene, (di recente sez. IV 26/2/2010, n. 20610 rv. 247326; sez. VI 3.2.2011 n.13360 rv.249885). Tenuto conto del rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S. si vuole dunque evitare che le finalità, ad un tempo repressive e preventive, della norma siano frustrate da una intestazione del bene soltanto formale.

Nella presente fattispecie il Tribunale di Brescia ha correttamente sottolineato, sia pure nella sinteticità della motivazione della sentenza consentita dal rito prescelto, la coincidenza nella persona di C. della qualità di socio della società’ intestataria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, avente sede nello stesso domicilio dichiarato dal ricorrente, e di effettivo utilizzatore dello stesso. Ha in tal modo fornito una sufficiente motivazione sulla ritenuta disponibilità del bene da parte del C. , che, a prescindere dal dato della intestazione del veicolo alla società, era nella condizione di fare liberamente uso dell’auto di cui si discute. Il principio non si pone in contrasto con il precedente (Sez. IV 2.10.2009 n.1536 rv.246293) invocato dal ricorrente secondo cui in tema di guida in stato d’ebbrezza, è inammissibile la confisca dell’autovettura appartenente ad una società in nome collettivo, della quale l’imputato sia socio, in quanto quest’ultima è soggetto giuridico estraneo al reato; Infatti dalla lettura integrale della sentenza si ricava che in quel caso è stato tenuto presente esclusivamente il profilo della intestazione del veicolo alla società, ritenuta, correttamente, proprietaria del veicolo, senza però approfondire l’indagine, come invece avvenuto nel presente caso, sulla effettiva disponibilità del bene. Quanto alla possibilità di disporre la confisca anche nel procedimento di applicazione della pena, il tenore letterale dell’art. 186 cds non consente dubbi al riguardo, prevedendola espressamente; il riferimento alla sentenza della sez VI, n. 12508 dell’11/3/2010. non è pertinente perché tale sentenza si riferisce alla confisca “per equivalente” del profitto del reato e alla necessità che i beni oggetto di confisca siano puntualmente individuati.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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