Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 25 novembre 2015, n. 24082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2199-2014 proposto da:

(OMISSIS), nella sua qualita’ di erede con beneficio d’inventario di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. Antonello COSENTINO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La Sig.ra (OMISSIS) ricorre contro L’Agente di riscossione Milano (OMISSIS) S.p.a per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha giudicato valida la notifica della cartella di pagamento effettuata al dante causa della ricorrente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), sul presupposto che la notifica tentata alla sua residenza anagrafica non era andato a buon fine per essere il contribuente risultato “sconosciuto in loco”, come annotato dall’agente notificatore.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 148 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo legittimo il ricorso alla procedura notificatoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), ancorche’ nella relata del tentativo di notifica effettuata all’indirizzo di residenza anagrafica del destinatario fosse annotato solo che quest’ultimo sarebbe stato “sconosciuto in loco”; secondo la ricorrente tale annotazione non sarebbe idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell’agente notificatore e rappresenterebbe una formula assolutamente generica, non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’articolo 148 c.p.c e non suscettibile di contestazione mediante una querela di falso.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al diniego del primo motivo del ricorso, la ricorrente richiede, a causa della sopravvenuta morte del contribuente, la riduzione della pretesa erariale nei limiti del valore dell’eredita’ accettata con beneficio d’inventario.

L’ (OMISSIS) S.p.a. si costituisce con controricorso, mediante il quale sostiene l’infondatezza del ricorso, sostenendo l’inammissibilita’ nel giudizio di cassazione di questioni relative alla interpretazione della relata di notificazione e affermando la legittimita’ dell’attivita’ notificatoria svolta dall’ufficio.

Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dal contro ricorrente, non e’ in questione l’interpretazione della relata di notifica, ma l’applicazione data dal giudice di merito alle regole che disciplinano il procedimento di notifica.

In particolare, Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la relata della notifica della cartella tentata presso la residenza anagrafica del contribuente fosse sufficiente ad attestare validamente l’irreperibilita’ assoluta del medesimo (e, conseguentemente, a legittimare la notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e)) sul presupposto di fatto che “il contribuente non e’ stato reperito all’indirizzo della residenza dichiarata e risultante dal certificato anagrafico perche’ “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco””; in proposito nella sentenza gravata si argomenta che:

1) “l’ignoranza del nuovo indirizzo del destinatario non puo’ certo addebitarsi all’amministrazione notificante alla quale non puo’ essere richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dei registri pubblici” (terzultimo rigo, pagina 2 della sentenza);

2) “La relazioni notifica, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso di tutto cio’ che si e’ presentato alla diretta percezione dell’ufficiale giudiziario e delle attivita’ dal medesimo certificate” (rigo quarto, pagina 3 della sentenza).

Il giudice territoriale, ritenendo che per legittimare il ricorso alla procedura notificatoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), fossero sufficienti le mere attestazioni del messo notificatore “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”, e’ incorso nella violazione del principio, piu’ volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 20425/07, 3464/08, 29698/08), che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attivita’ devono esattamente essere a tal fine compiute, ne’ con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche’ emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame; dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge, infatti, se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta – e, in ipotesi, quali – per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse “sconosciuto in loco”.

Ne’ e’ concludente il riferimento della sentenza gravata alla fede privilegiata, fino a querela di falso, della relata di notifica, giacche’ tale fede privilegiata assiste le attestazioni che riguardano l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (Cass., Sez. 1, sent. n. 20971/2012) ne’ i giudizi di fatto (quale quello che il destinatario e’ “sconosciuto in loco”, che non puo’ desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia “sconosciuto sui citofoni”) formulati dall’ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizio si fondino.

In conclusione, si propone l’accoglimento del primo mezzo di ricorso e, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perche’ questa si attenga al principio che l’accertamento dell’irreperibilita’ assoluta del destinatario di un notifica, legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presuppone l’accertamento che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che siano riferibili alla notifica in esame..” che (OMISSIS) si e’ costituita con controricorso; che la relazione e’ stata notificata alle parti; che la contro ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che detti argomenti non risultano validamente criticati nella memoria della contro ricorrente.

Al riguardo il Collegio osserva che – se va condiviso il principio che compete al giudice di merito interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche effettuate dall’agente notificatore prima di notificare una atto impositivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e) – deve tuttavia rilevarsi che l’attivita’ di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio, giacche’, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimita’ della notifica Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, ex lettera e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove e’ stata richiesta la notifica, ma nell’intero comune (cfr. Cass. 1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in localita’ sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), deve effettuare ricerche nel comune dove e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune”; conf. Cass. 4925/07). Si deve quindi, in definitiva, accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.

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