Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 novembre 2016, n. 23566

L’ex marito è tenuto a versare l’assegno divorzile in mancanza del verificarsi della condizione che lo libera dal pagamento quale il trasferimento immobiliare

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 18 novembre 2016, n. 23566

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che indica per le comunicazioni relative al ricorso il fax n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS), fax nn.: (OMISSIS)), che la rappresenta e difende, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2014 della Corte di appello di Roma, emessa il 14 febbraio 2014 e depositata il 3 marzo 2014, n. R.G. 3918/2013;Rilevato che in data 16 maggio 2016 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 472/2013 il Tribunale di Frosinone pronunciava il divorzio tra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). La sentenza prevedeva che il (OMISSIS) dovesse versare un assegno di Euro 1500,00 a favore dei figli (OMISSIS) ed (OMISSIS) e un assegno divorzile di Euro 1000,00 a favore della moglie.

2. Avverso tale sentenza, proponeva appello il signor (OMISSIS) chiedendo l’esclusione dell’assegno divorzile. Le parti, durante 11 giudizio d’appello, raggiungevano un accordo. Tale accordo veniva recepito dalla sentenza della Corte d’appello di Roma che determinava in Euro 750,00 mensili il contributo paterno per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva che a decorrere dai trasferimenti immobiliari previsti nell’accordo venisse meno l’obbligo del (OMISSIS) di corrispondere alla (OMISSIS) l’assegno divorzio periodico.

3. Il signor (OMISSIS) ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi di impugnazione:

a) Nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’articolo 112 c.p.c. essendo la stessa affetta da vizio di ultrapetizione per avere la Corte d’Appello statuito oltre i limiti delle conclusioni rese congiuntamente dalle parti.

b) Nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di motivare la propria decisione di non confermare le conclusioni congiunte rese dalle parti.

c) Violazione e/o falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8 e degli articoli 1321, 1322 e 1965 c.c..

4. (OMISSIS) si difende con controricorso.

Ritenuto che:

5. Con il primo motivo di ricorso, il (OMISSIS) ritiene che, nonostante la Corte d’appello abbia dichiarato di aver deciso in conformita’ dell’accordo tra le parti, in realta’ la sentenza di secondo grado ha stravolto la transazione prevedendo, oltre il trasferimento di diritti reali su immobili, a titolo di assegno divorzio una tantum, anche l’obbligo di corrispondere un assegno divorzi:le periodico fino alle dette cessioni immobiliari.

6. Il motivo appare palesemente infondato in quanto spetta comunque al giudice di merito, secondo la giurisprudenza invocata dal ricorrente, il potere di delibare l’accordo se ritenuto equo e nella specie la Corte di appello di Roma ha ritenuto di poter delibare tale accordo nel senso di ritenere comunque sussistente l’obbligo del (OMISSIS) all’assegno di mantenimento della moglie dalla domanda e sino al momento del trasferimento immobiliare avente l’efficacia ex nunc di sostituire l’obbligo al mantenimento. Ne’ puo’ ritenersi comunque che le parti avessero espresso una volonta’ contraria essendosi limitate a prevedere il trasferimento immobiliare e a qualificarlo come contribuzione una tantum L. n. n. 898 del 1970, ex articolo 5, comma 8 senza prevedere l’esenzione dall’obbligo contributivo per il periodo precedente il trasferimento stesso.

7. Per le stesse ragioni e’ da ritenersi palesemente infondato il secondo motivo di ricorso che deduce un difetto di motivazione riguardo le ragioni che hanno spinto la Corte a “modificare” l’accordo raggiunto dalle parti. Si tratta infatti di una decisione che trova la sua ragion d’essere nella predetta interpretazione dell’accordo e nella sua valutazione di equita’ con la decorrenza dal trasferimento dell’efficacia sostitutiva dell’obbligo contributivo.

8. Infine e’ palesemente infondato anche il terzo motivo di ricorso basato sull’erronea affermazione che la Corte di appello abbia imposto al (OMISSIS) non solo i trasferimenti immobiliari concordati a titolo di assegno una tantum, ma anche un assegno divorzile periodico. La Corte di appello ha infatti previsto la corresponsione di un assegno sino al trasferimento immobiliare previsto dalle parti e tale statuizione appare corretta e idonea a garantire la esecuzione della comune volonta’ delle parti e il diritto della beneficiaria del mantenimento sino al trasferimento immobiliare.

9. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso In camera di consiglio e se la Corte condividera’ la presente relazione per il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva del ricorrente, condivide la relazione sopra riportata in quanto la Corte di appello non ha integrato l’accordo delle parti ai fini di ricondurlo ad equita’ ma ne ha fornito un’interpretazione, cui era tenuta a fronte della divergente lettura prospettata dalle parti nelle loro conclusioni, coerente ai principi in materia di effetti della separazione;

La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.100, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13

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