Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 dicembre 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di B.G. – in proprio e quale erede di S.I. , deceduta nella pendenza del giudizio – nei confronti del Condominio di via (OMISSIS) e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta dall’assemblea del Condominio nella seduta del 5 maggio 2009 nella parte in cui attribuiva ai ricorrenti originari, quali spese individuali, le spese legali sostenute dal Condominio nelle procedure avverso gli stessi (più precisamente, Sig. B. parcella Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.454,61; Sig.ra S. parcelle Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.647,05; eredi A. parcella Avv. Gotta per decreto ingiuntivo Euro 692,17).
A tale conclusione il Tribunale è giunto sul rilievo che con la delibera è stato approvato il rendiconto contenente l’imputazione di spese personali-individuali che all’epoca non erano riconosciute a carico di parte ricorrente in una sentenza che ne sancisse la soccombenza, essendosi unicamente in presenza di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di parte ricorrente e comprensivi delle spese legali ma non ancora definiti processualmente poiché la relativa opposizione era ancora in corso.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 marzo 2014, la Corte di Torino, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’impugnazione della deliberazione assembleare, ponendo a carico di parte appellata le spese del doppio grado.
La sentenza d’appello cosi motiva: “Se realmente una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del Condominio è nulla, dal momento che configura null’altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del Condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra all’attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto – si ripete – la liquidazione è giudiziale, irrilevante essendo il fatto che sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. cod. civ., l’istanza di sospensione del quale sia stata respinta, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza d’appello, del pari esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile”.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 giugno 2014, sulla base di due motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “in relazione alla negata qualificazione nella sfera della nullità della deliberazione assembleare impugnata”. Ad avviso del ricorrente, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, le spese legali sopportate per la difesa del Condominio non possono essere attribuite ed addebitate al singolo condomino.
Il motivo appare infondato. È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946).
Il secondo motivo – con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti, per quanto attiene alla contabilizzazione dei versamenti effettuati dal B. ed alla richiesta di pagamento di somme già da questo versate – appare inammissibile, perché articola una censura che non ha più spazio con il nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica operata con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che è bensì vero che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e che detta nullità, a norma dell’art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696);
che il caso di specie è tuttavia diverso da quello preso in considerazione dalla citata pronuncia n. 24696 del 2008, nel quale l’assemblea aveva posto a carico del singolo condomino la spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma dovuta per il consumo di acqua a carico dello stesso condomino;
che, infatti, nella presente vicenda, non si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disp. att. cod. civ.;
che è legittima la delibera condominale che, in via ricognitiva, addediti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo;
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.
Leave a Reply