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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 ottobre 2014, n. 22084


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 695-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 5/10/2012, depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso e in subordine per la trattazione in P.U..

FATTO E DIRITTO
IL COLLEGIO
Rilevato che e’ stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ. nel proc. n. 695/2013 Rilevato che la Corte d’Appello di Messina, pronunciandosi sulla separazione giudiziale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata dalla (OMISSIS), disponeva:
– che il (OMISSIS) non aveva mai negato di aver, ad un certo punto della convivenza coniugale, perso interesse nei confronti della (OMISSIS);
– che sussistevano elementi univoci e concordanti, gia’ individuati dal giudice di primo cure, sui quali fondare la convinzione che il (OMISSIS) utilizzasse il telefono di (OMISSIS) nel quale erano state rinvenute foto di scene erotiche che la coinvolgevano insieme a varie persone;
– che indubbio era lo sviluppo da parte del (OMISSIS) di un interesse per una diversa tipologia di vita sessuale, che aveva contribuito a causare la suddetta perdita di interesse sessuale nei confronti della moglie;
che risultava provato che il (OMISSIS) si era sottratto ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi pertanto addebitare allo stesso la separazione giudiziale;
– che le spese di lite dovevano dichiararsi compensate, per soccombenza reciproca, essendo stata accolta la domanda della (OMISSIS) di addebito al (OMISSIS) della separazione ma non la sua richiesta di vedersi riconosciuto un assegno ed essendo state rigettate tutte le domande proposte dal (OMISSIS) con appello incidentale;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha presentato ricorso per Cassazione, cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS), affidandosi ai seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ e dell’articolo 115 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 151 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello posto a fondamento della sua decisione dei fatti che non risaltavano provati e non potevano altresi’ considerarsi alla stregua di fatti no tori;
– violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 2697 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e connesso omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte omesso di considerare ai fini della decisione la pluralita’ di deduzioni del (OMISSIS), qualificandole come generiche e non provate, allo stesso tempo non ammettendo, senza motivare sul punto, le istanze istruttorie reiterate dall’odierno ricorrente;
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 cod. proc. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per la compensazione delle spese giudiziali basata sul principio della soccombenza reciproca, ritenuta non sussistente nel caso di specie;
Ritenuto che il ricorso appare in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato;
Ritenuto, in particolare, che:
– il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili essendo diretti a censurare il merito della decisione, ancorche’ formalmente strutturati come denunce di violazione di legge. La Corte di Cassazione non e’, come piu’ volte ribadito, dotata del potere di riesaminare e valutare il merito della causa, spettando tale giudizio solo al giudice di merito, il quale ha il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Cass. 24148 del 2013;
– il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, la valutazione dell’opportunita’ di compensare le spese processuali rientra fra le facolta’ discrezionale del giudice di merito essendo circoscritto il potere della Corte ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, ex multis 20457 del 2011. Nel caso in esame, tale ultimo principio non risulta violato, apparendo la scelta del giudice d’appello di compensare le spese di lite fondata sul principio della soccombenza reciproca, stante il totale rigetto delle domande del (OMISSIS), resistente in grado d’appello, e il solo parziale accoglimento delle domande della (OMISSIS) ;
– Ritenuto, infine, alla luce della memoria depositata dalla parte ricorrente che con riferimento al secondo motivo di ricorso la motivazione della relazione deve essere integrata, pur dovendosi pervenire alla medesima soluzione, nel senso che nella sentenza impugnata, la valutazione di genericita’ relativa agli elementi di fatto posti a base della richiesta di addebito della separazione alla (OMISSIS) e’ rivolta anche alle circostanze da provare mediante la formulazione delle istanze istruttorie rigettate, in forma implicita dalla Corte territoriale. Nella sentenza impugnata, ancorche’ sinteticamente si richiama condividendone la decisione, la valutazione negativa del giudice di primo grado e si sottolinea da un lato l’assenza di prove in ordine a fatti idonei ad incidere sul requisito della casualita’, riscontrato, invece, specificamente nella speculare domanda di addebito formulata nei confronti del ricorrente, dall’altro la genericita’ e conseguente irrilevanza di quelle formulate dal ricorrente. Per quanto riguarda gli altri motivi la memoria reitera quanto gia’ contenuto nel ricorso ed esaminato esaurientemente e condivisibilmente nella relazione depositata.
– Ritenuto, in conclusione che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte contro ricorrente che liquida in euro 4000 per compensi; euro 100 per esborsi oltre ad accessori di legge.

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