Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 16 novembre 2015, n. 23409
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende per delega in margine al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS); p.e.c. (OMISSIS)) che, con l’avv. (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)) la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 294/12 della Corte di appello di Bologna, emessa il 14 febbraio 2012 e depositata il 23 febbraio 2012, n. R.G. 1402/11;
Rilevato che in data 18 maggio 2015 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che qui si riporta.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Forli’ ha pronunciato, con sentenza n. 133/2006, la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) riconoscendo a favore di quest’ultima un assegno di mantenimento di 1.000 euro mensili.
2. La sentenza e’ stata confermata in appello dalla Corte distrettuale di Bologna, con sentenza n. 999/06, e cassata dalla S.C. con sentenza n. 7618/11 che ha accolto il quinto e sesto motivo del ricorso proposto dal (OMISSIS) relativamente ai vizi motivazionali in ordine alla misura dell’assegno di mantenimento. Ha ritenuto in particolare la Corte di Cassazione che nel determinare i redditi del ricorrente la Corte di appello non aveva chiarito se il reddito da pensione del (OMISSIS) di 2.500 euro mensili fosse un reddito netto o lordo.
3. Il giudizio e’ stato riassunto dal (OMISSIS) davanti alla Corte di appello di Bologna che, con sentenza n. 294/2012 ha riconfermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Forli’ ritenendo che la comparazione dei redditi delle parti (2.323,00 mensili il (OMISSIS) a fronte di 403,00 della (OMISSIS), peraltro afflitta da gravi patologie che richiedono cure costose) giustifica l’entita’ dell’assegno fissata dai giudici del primo grado. La Corte bolognese ha ritenuto irrilevanti le circostanze relative ai lavori di straordinaria manutenzione effettuati dal (OMISSIS) nell’appartamento di sua proprieta’ dove attualmente abita e della morte della madre della (OMISSIS) che ha determinato una modifica della sua situazione patrimoniale a seguito della quale la (OMISSIS) ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
5. Si difende con controricorso la (OMISSIS) che eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse all’impugnazione quanto alla misura dell’assegno di mantenimento al cui versamento il (OMISSIS) non e’ piu’ tenuto con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio depositata dal Tribunale di Forli’ il 19 settembre 2009 che ha escluso, su concorde richiesta delle parti, qualsiasi obbligo di contribuzione del (OMISSIS) al mantenimento della (OMISSIS).
RITENUTO
che:
6. Il ricorso e’ inammissibile essendo in primo luogo fondata l’eccezione di difetto di interesse anche in considerazione dell’irripetibilita’ delle somme gia’ percepite dalla (OMISSIS) sino alla vigenza dell’obbligo di mantenimento accertato in sede di giudizio di separazione (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 23441 del 16 ottobre 2013). In secondo luogo il ricorso appare formulato in modo generico senza indicazione specifica delle norme di diritto che si ritengono impugnate dalla sentenza impugnata e senza una chiara identificazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio su cui la Corte di appello sarebbe incorsa in vizi di insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione. Infine la illustrazione del motivo di ricorso dimostra come le censure mosse dal ricorrente si sostanziano nel dissenso rispetto alle valutazioni di merito svolte dalla Corte di appello nella sua motivazione. Va peraltro rilevato che la Corte di appello ha chiarito esaustivamente le ragioni per le quali ha ritenuto che l’ammontare netto della pensione percepita dal (OMISSIS) (importo peraltro gia’ indicato dalla sentenza di primo grado e da quella emessa nel 2006 dalla Corte di appello di Bologna) non giustifica una riduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilita’ o eventualmente per il rigetto del ricorso.
La Corte, letta la memoria del ricorrente, condivide tale relazione e ribadisce, quanto alla ripetizione delle somme corrisposte dal (OMISSIS) dalla sentenza di separazione a quella di divorzio, che in tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilita’ delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entita’, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtu’ della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale (Cass. civ. sezione 1 n. 6864 del 20 marzo 2009, n. 28987 del 10 dicembre 2008). Mentre quanto alle somme percepite dalla (OMISSIS) in forza del provvedimento presidenziale la Corte rileva che la stessa memoria difensiva riconosce la loro irripetibilita’ alla luce della giurisprudenza di legittimita’ (a partire da Cass. civ. n. 11029 del 5 ottobre 1999 e ancora prima da Cass. civ. nn. 9728/1991 e 1607/1977).
La Corte rileva per altro verso la infondatezza della impugnazione relativamente alla pretesa insufficienza della motivazione della sentenza della Corte di appello che ha esaurientemente preso in considerazione gli elementi da valutare ai fini dell’accertamento e della quantificazione del diritto della (OMISSIS) all’assegno di mantenimento.
La Corte pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, articolo 13, comma 1 bis.
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