Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16038-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la dr.ssa (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) (germane), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 4144/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 5.12.2012, depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MANNA FELICE;

udito per le controricorrenti l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli articoli 380-bis e 375 c.p.c.:
1. – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietarie di un fabbricato sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietarie di un terreno confinante, per sentirle condannare alla demolizione di opere edilizie realizzate in violazione delle norme sulle distanze, all’esecuzione di lavori di ripristino della stabilita’ di un muro e al risarcimento dei danni.
1.1. – Resistente (OMISSIS) e contumace (OMISSIS), il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando le convenute al pagamento in favore delle attrici della somma di euro 6.000,00 oltre accessori.
1.2. – Gravata in via principale da (OMISSIS) e in via incidentale da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tale sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, la Corte partenopea osservava che le attrici dovevano ritenersi attivamente legittimate. Cio’ in quanto le (OMISSIS) erano divenute proprietarie del fabbricato con atto di donazione del (OMISSIS), col quale l’immobile era stato trasferito loro nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti i relativi diritti, accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, servitu’ attive e passive e comunioni. In tale qualita’, pertanto, le attrici erano legittimate attivamente in causa, poiche’ in caso di danneggiamento di un bene esclusivamente il proprietario di esso ha il potere di agire per il ristoro dei danni.
Ne’ aveva rilievo il fatto che i darmi fossero stati presumibilmente provocati da un’attivita’ costruttiva interrotta prima che le (OMISSIS) divenissero proprietarie dell’edificio, trattandosi di un illecito permanente e come tale produttivo di danno fino a che non si fosse provveduto alle necessarie riparazioni. Di conseguenza era infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento.
Infine, confermava il giudizio d’incapacita’ a deporre del teste (OMISSIS), che la qualita’ di direttore dei lavori edili effettuati dalle convenute esponeva potenzialmente ad un’azione di garanzia impropria da parte di queste ultime. Ad ogni modo, aggiungeva, le dichiarazioni rese da detto teste non erano confermate dall’altro testimone, (OMISSIS), il quale, avendo avuto conoscenza dei fatti di causa per aver provveduto a redigere una perizia di parte in favore delle attrici, aveva riferito che prima dei lavori intrapresi dalle convenute il muro di cinta della proprieta’ (OMISSIS) si presentava senza alcuna lesione o distacco dal piazzale, come invece era evidenziato dai rilievi fotografici successivi.
2. – Per la cassazione di tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso.
2.1.- Resistono con controricorso le sole (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.2. – (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva.
3. – Tre i mezzi d’annullamento proposti.
3.1. – Col primo motivo e’ denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. L’azione di risarcimento del danno, afferma parte ricorrente, ha carattere personale e compete unicamente a colui il quale risulta proprietario al momento del fatto illecito. Nella specie, all’epoca in cui le (OMISSIS) acquistarono il loro fabbricato, i pretesi danni prodotti dall’attivita’ edilizia svolta dalle (OMISSIS) si erano gia’ prodotti e stabilizzati nella loro entita’.
3.2. – Il secondo espone la violazione dell’articolo 2947 c.c., in relazione all’articolo 360 c.c., n. 3, in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, l’illecito in esame non e’ permanente ma istantaneo ad effetti permanenti.
3.3. – Col terzo motivo, infine, e’ dedotta la violazione dell’articolo 246 c.p.c., in relazione al n. 3 (rectius, 4) dell’articolo 360 c.p.c., perche’ l’interesse che determina l’incapacita’ a testimoniare e’ unicamente quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta la legittimazione principale o secondaria alla causa.
4. – Il primo motivo e’ fondato.
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprieta’ sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (Cass. n. 15744/09). Ne deriva che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento in cui si verificano i danni (indipendentemente dall’epoca in cui e’ stata posta in essere la condotta da parte del soggetto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non circola in virtu’ del trasferimento dell’immobile danneggiato, ma e’ suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell’articolo 1260 c.c..
4.1. – Nella specie, la Corte territoriale non ha ricollegato il diritto delle attrici al risarcimento del danno al fatto che questo si fosse prodotto prima dell’acquisto del fabbricato. Nella sentenza impugnata si parla, infatti di danni presumibilmente provocati dall’attivita’ costruttiva, interrotta prima che le germane (OMISSIS) divenissero proprietarie del muro danneggiato da essa , sicche’ l’unico accertamento di fatto operato al riguardo (sia pure con una formulazione non immune da una certa qual perplessita’) dalla Corte distrettuale concerne l’interruzione dei lavori, non l’emergenza dei relativi effetti dannosi. Ne’ tanto meno ha accertato che il credito in questione sarebbe stato oggetto di apposita e specifica cessione. Al contrario, ha erroneamente dedotto la legittimazione ad agire da un lato dalla circostanza che l’atto col quale il fabbricato era stato donato alle (OMISSIS) conteneva la clausola per cui l’immobile doveva intendersi trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti gli accessori, le pertinenze, le accessioni, le dipendenze, le servitu’ e le comunioni; e dall’altro dal fatto che solo il proprietario della res e’, in quanto tale, titolare del diritto al risarcimento del danno arrecato ad essa.
5. – Anche il secondo motivo e’ fondato.
E’ permanente l’illecito che si protrae nel tempo a causa del protrarsi dell’attivita’ lesiva del soggetto agente, mentre e’ istantaneo l’illecito che unico actu perficitur, cioe’ che si esaurisce in una condotta unitaria (sia in senso logico che cronologico), indipendentemente dalla diacronia dei relativi effetti (cfr. Cass. n. 9711/13). E nel caso di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno (cfr. Cass. S.U. n. 23763/11).
5.1. – Nella specie, la Corte territoriale ha confuso la permanenza degli effetti dannosi con la permanenza dell’illecito, e cosi’ ha mal governato l’applicazione dell’articolo 2947 c.c..
6. – L’accoglimento dei suddetti motivi, imponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per l’accertamento sia della legittimazione attiva alla domanda, sia della prescrizione del diritto, determina l’assorbimento del terzo mezzo.
6.- Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all’articolo 375 c.p.c., n. 5 .
II. – La Corte condivide la relazione.
La memoria contraria di parte controricorrente non coglie minimamente i due rilievi contenuti nella relazione.
Non quello inerente alla legitimatio ad causam. Proprio perche’ nella sentenza impugnata tale condizione dell’azione e’ collegata alla proprieta’ dell’immobile danneggiato, e’ evidente l’errore in cui e’ incorsa la Corte territoriale, il diritto di credito (id est, quello al risarcimento del danno) non potendo circolare quale accessorio del diritto reale (la proprieta’ del fondo danneggiato).
Non quello riguardante la prescrizione del diritto stesso. La confusione concettuale tra illecito permanente ed illecito istantaneo ad effetti permanenti non determina, nella specie, la necessita’ della mera correzione della sentenza, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., poiche’ modifica, retrodatandolo, il dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio, mutando il presupposto dell’accertamento di fatto operato nella sentenza.
III. – Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterra’ ai principi di diritto sopra esposti, e provvedere inoltre sulle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvedere inoltre sulle spese di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *