Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 11 dicembre 2013, n. 27801
In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1. – La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza oggetto della presente impugnazione (depositata il 21/06/2012, notificata il 30/07/2012), in accoglimento dell’appello spiegato dalla Regione Puglia, rigettava la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente, con riferimento ai danni patiti a seguito di investimento di una volpe sulla S.S. 101. Secondo la Corte territoriale, non risultava provato che il tratto di strada si trovasse all’interno di una zona boschiva o aziende faunistiche-venatorie che rendessero concreto e reale il pericolo di attraversamento di animali selvatici provenienti da tali zone. Di conseguenza, la presenza della volpe su quel tratto di strada rappresentava un fatto causale e non prevedibile che non faceva sorgere alcun obbligo di attivazione a carico della Regione o dell’Anas. Mancava, pertanto, ai sensi dell’art. 2043, l’accertamento di un comportamento colposo a carico degli allora appellanti. Non era esigibile il preteso onere di realizzare una cartellonistica di prevenzione per l’occasionale animale selvatico. Senza considerare che, neanche risultava dimostrato che l’animale fosse stato di dimensioni e di comportamento tali da intralciare, in maniera determinante, la circolazione di un veicolo rispettoso dei limiti di velocità.
2. – Ricorre per Cassazione L.S. sulla base di due motivi di ricorso; resiste con controricorso la Regione Puglia. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043”. La Corte territoriale non avrebbe considerato assolto l’onere del ricorrente di provare la riconducibilità dell’evento al fatto colposo dell’ente obbligato. Quest’ultimo avrebbe dovuto apporre recinzioni e segnaletiche opportune. Non vi era alcuna necessità per il S. di provare, come richiesto dalla Corte territoriale, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti, tali da allertare le autorità proposte. – Con il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 92 c.p.c.”. Stante il dibattito sulla legittimazione passiva dell’ente tenuto al risarcimento, i Giudici territoriali avrebbero potuto compensare le spese giudiziali, almeno nei confronti di alcune parti, anche alla luce di oscillanti orientamenti giurisprudenziali.
4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 – Coni riguardo al primo motivo di ricorso, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità civile (si consideri che la vicenda risulta inquadrata in base all’art. 2043 c.c. sula base della prospettazione delle parti e della configurazione attribuita dai giudici di merito), dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell’obbligo di prevedere e prevenire, nell’infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Cass. n. 19974/2005). Nel caso di specie, i Giudici del gravame hanno ritenuto ascrivibile, con motivazione adeguata, la presenza della volpe sulla strada a circostanze causali e non prevedibili da parte degli odierni intimati. La mancata efficacia causale, riconosciuta all’assenza di recinzioni o segnalazioni, è adeguatamente motivata con riferimento al luogo in cui è avvenuto il sinistro e anche con l’assenza di precedenti fenomeni simili nello stesso punto di strada. Tale accertamento, sulla ricostruzione delle
modalità di svolgimento del meccanismo causale, costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto, come nella specie, da congrua e logica motivazione (cfr. Cass. n. 1774/1989). Senza contare che la motivazione della sentenza impugnata finisce con l’attribuire l’evento all mancata tenuta, da parte del danneggiato, di una velocità rispettosa dei limiti, specifico ed autonomo profilo motivazionale non impugnato con il ricorso in esame.
4.2 – Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 13428/2007; n. 246/2006). Nel caso di specie, i Giudici hanno legittimamente esercitato i loro poteri in punto di liquidazione delle spese di lite, non risultando violato il criterio della soccombenza. 5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La Regione Puglia ha presentato procura ed ha partecipato all’odierna discussione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; visti gli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore che liquida, a favore della Regione Puglia, in Euro 1400,00, di cui Euro 1200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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