Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 dicembre 2013, n. 27730

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 5.06.2008 il Tribunale di Udine dichiarava la separazione personale dei coniugi B.L. , ricorrente (ricorso dell’8.02.2006) ed Be.En. , sposatisi il 27.08.1998, e la addebitava al marito per avere egli violato l’obbligo di fedeltà coniugale, come conclamato dal concepimento con altra donna di una figlia nata in data 28.03.2006. Il Tribunale imponeva inoltre al Be. di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di Euro 4.500,00 per il suo mantenimento nonché di pagare le spese processuali.
Il Be. impugnava la sentenza di primo grado chiedendone la riforma parziale con pronuncia di addebito a carico della moglie, negata dal primo giudice, o in subordine senza pronuncia di addebito e con congrua diminuzione dell’assegno di mantenimento per la moglie, anche in ragione delle sue condizioni reddituali modificate per la perdita (nel maggio 2008) degli emolumenti che gli derivavano da carica pubblica alla quale non era stato rieletto oltre che per l’incremento degli oneri di mantenimento della figlia nata dalla relazione extraconiugale.
Con sentenza del 26.11.2008 – 11.02.2009 la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Be. , escludeva che la separazione fosse addebitabile ad una delle due parti e riduceva ad Euro 3.350,00 mensili l’importo capitale dell’assegno di mantenimento in favore della B. , compensando integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Avverso questa sentenza notificata il 3.03.2009, la B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 4.05.2009 al Be. , che il 10 – 15.06.2009 ha resistito con controricorso e successivamente depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente in rito deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., in base al condiviso principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità (cfr cass. SU n. 16887 del 2013), secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ricorso possa essere dichiarato “in toto” inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti”
A sostegno del ricorso la B. denunzia:
1) In relazione al diniego di addebito della separazione al marito:
A- “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 c.c. con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.
Formula i seguenti quesiti di diritto:
“Dica la Suprema Corte di Cassazione se la relazione extraconiugale e il concepimento di un figlio naturale da parte di uno dei coniugi” che non ha esternato all’altro il proposito di separarsi o anche solo l’insoddisfazione per la vita in comune per alcuni anni – costituiscono fonte di responsabilità e causa di addebito;
Dica altresì la Corte se dopo la pronuncia dei provvedimenti presidenziali che autorizzano i coniugi a vivere separati nel “mutuo rispetto”, costituisce motivo di addebito iniziare la convivenza more uxorio col nuovo partner proprio nella ex casa coniugale oppure ostentare la relazione affettiva col nuovo partner nelle occasioni mondane oppure frequentare con lui i luoghi di vacanza consueti ai coniugi oppure, ancora, rilasciare interviste ai giornali sulla propria vita privata e sulla felicità per essere diventato genitore”.
A1- “Motivazione contraddittoria in punto addebito ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.”.
Il motivo in tutte le sue articolazioni (A, A1) non merita favorevole apprezzamento. Il secondo dei quesiti di diritto formulati (sub A) dalla ricorrente in merito al denegato addebito della separazione al coniuge, è inammissibile per non pertinenza rispetto alla ratio decidendi dell’impugnata statuizione, la quale non risulta involgere alcun riferimento in fatto ed in diritto a contegni del marito, successivi all’introduzione del giudizio di separazione.
Infondate, invece, si rivelano le censure sul medesimo tema, compendiate nel primo dei due quesiti di diritto (sub A) e nella seconda parte del medesimo motivo, inerente al profilo motivazionale e contraddistinta dalla lettera A.
In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. In particolare, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto determini la situazione d’intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale (in tema, tra le numerose altre, cfr cass. n. 10742 del 1998; n. 2130 del 2001; n. 25618 del 2007, n. 9074 del 2011). L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (cfr. tra le altre, cass. n. 9877 del 2006).
Alla stregua di tali principi, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche della B. , ove si consideri che i giudici d’appello, valutati anche i reciproci ed interdipendenti contegni, hanno confermato che già alla fine del 2003 e comunque agli inizi del 2004 il rapporto matrimoniale era entrato in crisi ed accertato che all’epoca il Be. non aveva ancora iniziato la relazione affettiva extraconiugale, che questi dati di fatto non sono stati specificamente censurati, e che la conclusione per la quale la crociera dei coniugi ai Carabi, attuata nel 2005 con amici, non fosse sufficiente a dimostrare il ripristino dell’unione coniugale non appare censurabile per contraddittorietà, essendo stata confortata da logici e condivisibili rilievi per i quali in sintesi non potevano da questa vacanza trarsi elementi sufficienti a dimostrare il recupero del profilo spirituale del vincolo, in mancanza del quale la sola persistenza del legame materiale si risolveva in un simulacro di vita coniugale.
2) In relazione alla riduzione dell’entità dell’assegno dal P. dovuto per il suo mantenimento:
B- “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.c. con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. “La B. formula i seguenti quesiti di diritto:
“1) Dica la Corte se la capacità reddituale del coniuge prossimo all’età pensionabile debba limitarsi allo stipendio in concreto percepito anche in considerazione degli accordi intervenuti tra coniugi in costanza di matrimonio oppure se si debba valutare solo la capacità in concreto “e non solo in astratto” di lavorare di più;
2) Dica la Corte se le “circostanze” ex art. 156 2 comma c.c. consistono solamente nei redditi da lavoro oppure in quegli elementi di fatto “economici o apprezzabili in termini economici” diversi dal reddito dell’obbligato quali il capitale e le rendite finanziarie, gli immobili e la collezione di beni mobili di pregio;
3) Dica la Corte se nel valutare la capacità economica dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno ex art. 156 c.c., si debbano “utilizzare due pesi e due misure” e cioè calcolare minuziosamente le supposte disponibilità del beneficiario mentre non occorra accertare le disponibilità dell’obbligato nella loro esatta dimensione;
4) Dica, infine, la Corte se le indagini di Polizia Tributaria possono essere escluse dal giudice del merito pur in presenza di contestazioni delle parti sulle rispettive condizioni economiche e di indizi gravi, precisi e concordanti sull’inattendibilità della situazione fiscale dell’obbligato che nonostante la disponibilità delle carte di credito preleva costantemente ingenti importi in contanti superiori a 12.500 Euro.
B1 “Motivazione contraddittoria in punto economico ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.”.
In conclusione la ricorrente sostiene che la Corte di Trieste:
1. ha immotivatamente ignorato le prove documentali agli atti di causa, sia in punto di addebito sia in punto economico, arrivando ad attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato addirittura contra legem;
2. ha arbitrariamente ancorato l’esclusione dell’addebito in capo al dott. Be. e così la riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della signora B. su argomenti privi di coerenza logica oppure su fatti indimostrati;
3. ha incomprensibilmente omesso di svolgere ulteriore attività istruttoria pur in presenza di indizi pacifici sull’inattendibilità dei redditi dichiarati dal dott. Be. ;
5. ha totalmente ignorato che esiste una profonda discrasia tra la capacità economica dei coniugi, valutata con parametri diversi (“due pesi e due misure”), senza addentellato nelle norme giuridiche e nella loro costante interpretazione giurisprudenziale.
Del pari privo di pregio in tutte le sue articolazioni (B, B1) è il secondo motivo di ricorso, involgente l’entità dell’assegno di mantenimento attribuito alla ricorrente.
Le censure incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. (sub B) appaiono in parte inammissibili ed in parte infondate.
In particolare inammissibili si rivelano il secondo, il terzo ed il quarto dei formulati quesiti di diritto e quindi le doglianze riferibili ai temi da essi involti, per essere il quarto costituito da una mera valutazione critica e gli altri avulsi dalle specificità del caso e l’uno anche eccedente l’accertata, articolata consistenza delle considerate fonti di rilievo economico a disposizione di ciascuna delle parti mentre l’altro e successivo pure implicante apodittiche asserzioni e valutazioni.
Infondate, invece, appaiono le ulteriori censure compendiate nel primo quesito (sub A), giacché in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale (cfr da ultimo cass. n. 3502 del 2013) i giudici d’appello hanno anche plausibilmente apprezzato la concreta e non solo teorica potenzialità d’incrementi reddituali da parte della B. , rinveniente dalla sua possibile opzione per lo svolgimento a tempo pieno e non solo parziale dell’attività dipendente cui già proficuamente attendeva.
Inammissibili appaiono infine le censure incentrate sulla motivazione dell’impugnata statuizione e di cui al punto B1), non riassunte in rituale sintesi riassuntiva dei rilievi (tra le altre, cfr cass. n. n. 3248 del 2012; cass SU 25117 del 2008; n. 16528 del 2008; n. 11652 del 2008; n. 20603 del 2007).
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della B. , soccombente, al pagamento in favore del Be. , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la B. al pagamento in favore del Be. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

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