Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza del 23 giugno 2016, n. 13086

In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (L. Fall., art. 56, comma 2) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (L. Fall., art. 127, u.c.), restando, altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato già ammesso al passivo, il cessionario dovrà limitarsi a seguire la procedura prevista dalla L. Fall., art. 115, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovrà dare anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento se venga in discussione la sua opponibilità

Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111 c.p.c., comma 3, del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto, non essendogli consentito di avvalersi dell’altrui diritto all’indennizzo, sommando i periodi di rispettiva competenza

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza del 23 giugno 2016, n. 13086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27943/2014 proposto da:
P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ETTORE RODRIQUENZ giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona de Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 525/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA
del 5/05/2014, depositato il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO

Con decreto del 28.6.2014 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, proposta da P.V., in relazione all’eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta nel 1986 dal Tribunale di Trapani. Detta Corte osservava che la ricorrente, che si assumeva creditrice ammessa al passivo fallimentare, in realtà era risultata, all’esito di una causa civile di recupero dell’attivo, cessionaria (interposta) di un credito già ammesso alla procedura. Quindi, richiamato l’orientamento espresso da questa Corte Suprema (espresso dalla sentenza n. 6469/98 e precedenti conformi), secondo cui la cessione di un credito ammesso imponeva a carico del cessionario l’onere di una nuova insinuazione allo stato passivo, rilevava il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che tale. onere non aveva assolto.

Per la cassazione di questo decreto P.V. propone ricorso, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione della L. Fall., artt. 101 e 115 e della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, richiamandosi espressamente al nuovo indirizzo di questa Corte, inaugurato in materia da Cass. n. 15660/11, secondo cui il cessionario di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non è tenuto a presentare domanda di insinuazione L. Fall., ex art. 101, attesa la mancanza di novità del credito ed alla luce del nuovo testo della L. Fall., art. 115, comma 2, risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso.

2. – Il motivo è fondato.

Il nuovo orientamento espresso in materia da Cass. n. 15660/11 ha trovato conferma in Cass. n. 10454/14, in base alla quale in sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (L. Fall., art. 56, comma 2) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (L. Fall., art. 127, u.c.), restando, altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato già ammesso al passivo, il cessionario dovrà limitarsi a seguire la procedura prevista dalla L. Fall., art. 115, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovrà dare anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento se venga in discussione la sua opponibilità.

Nell’estendere il nuovo L. Fall., art. 115, alle procedure fallimentari anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, quest’ultimo indirizzo, cui il Collegio ritiene di dare continuità, opera una consapevole rivisitazione del pregresso orientamento che nella specie è stato considerato dalla Corte d’appello, e che va dunque disatteso.

3. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame del secondo mezzo di ricorso, il quale prospetta che una diversa interpretazione della L. Fall., art. 101 non sarebbe costituzionalmente orientata agli artt. 3 e 24 Cost..

4. – Pertanto, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Nell’attenersi al principio di diritto richiamato al par. 2 che precede, il giudice di rinvio dovrà valutare la partecipazione dell’odierna ricorrente alla procedura fallimentare dalla data della comunicazione della cessione al curatore ai sensi della L. Fall., nuovo 115 cpv. e verificare se e quando, a partire da tale momento, la durata della procedura sia divenuta irragionevole.

Ciò in quanto nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111 c.p.c., comma 3, del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto, non essendogli consentito di avvalersi dell’altrui diritto all’indennizzo, sommando i periodi di rispettiva competenza (v. Cass. nn. 1200/15 e 8515/06).

4.1. – Al giudice di rinvio è rimesso anche il regolamento delle spese di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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