Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 4 luglio 2016, n. 27363

 

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria; così la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato “uti dominus” rispetto alla “res”.
Analogamente deve pertanto ritenersi che l’utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell’amministratore durante il mandato non profila l’interversione nel possesso che si manifesta e consuma soltanto quando terminato il mandato le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore con le dovute conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione. E difatti avendo l’amministratore la detenzione nomine alieno delle somme di pertinenza del condominio sulle quali opera attraverso operazioni in conto corrente, solo al momento della cessazione della carica si può profilare il momento consumativo dell’appropriazione indebita poiché in questo momento rispetto alle somme distratte si profila l’interversione nel possesso.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 4 luglio 2016, n. 27363

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza in data 7 ottobre 2014 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del 23-11-2011 dello stesso Tribunale che aveva condannato R.A. alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa in quanto ritenuto colpevole del delitto di appropriazione indebita.
1.2 Affermava la Corte che a carico dell’imputato sussistevano adeguati elementi di prova per ritenere lo stesso responsabile del contestato delitto consumato, nella sua qualità di amministratore del condominio sito in (omissis) , mediante l’appropriazione di somme del predetto ente di cui aveva disponibilità in forza dell’incarico conferitogli, mediante periodici prelievi dal conto corrente del condominio stesso.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato lamentando, con il primo motivo, difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta colpevolezza basata su un’adesione acritica alle conclusioni del consulenza del pubblico ministero in assenza di adeguata ricostruzione delle operazioni contabili e monetarie sottese alla gestione ed in presenza di dati contraddittori circa l’importo che si assumeva appropriato indebitamente. Con il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla manifesta illogicità della motivazione riferita al termine di prescrizione del reato, ritenuto decorrere dal momento del passaggio del denaro al nuovo amministratore e che invece, in ragione delle particolari modalità esecutive del fatto, avvenuto mediante appropriazioni di somme contanti di importo non superiore ad Euro 1500,00 doveva ritenersi consumato in occasione dei singoli prelievi con la conseguenza di dovere dichiarare estinti i fatti commessi anteriormente il 6 aprile 2007.
All’udienza dell’11 maggio 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2.1 Va ricordato come, per costante insegnamento di questa Corte, in caso di doppia conforme, come nel caso di specie in punto di affermazione di responsabilità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Rv. 257595). Proprio in applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi che lo specifico riferimento contenuto nelle pronunce di primo e secondo grado agli elementi di prova a carico del ricorrente ed all’assenza di qualsiasi riscontro alla tesi difensiva dell’avvenuta utilizzazione delle somme per pagamenti non contabilizzati pare contestata in termini generici ed aspecifici con il presente ricorso che si manifesta pertanto inammissibile. Peraltro il ricorrente prospetta una tesi alternativa riguardante profili di mero fatto, ed insiste su un dato, quello della consulenza del PM che non è stato l’unico elemento posto a fondamento dell’affermazione di colpevolezza a fronte dell’ammanco delle somme ricavate a titolo di risarcimento danni.
2.2 Infondato è il secondo motivo; e difatti la corte di merito ha adeguatamente motivato circa il momento consumativo dei fatti e le modalità di apprensione del denaro. Al proposito rileva quell’orientamento secondo cui (Sez. 2, Sentenza n. 29451 del 17/05/2013, Rv. 257232) il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria; così la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato “uti dominus” rispetto alla “res”.
Analogamente deve pertanto ritenersi che l’utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell’amministratore durante il mandato non profila l’interversione nel possesso che si manifesta e consuma soltanto quando terminato il mandato le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore con le dovute conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione. E difatti avendo l’amministratore la detenzione nomine alieno delle somme di pertinenza del condominio sulle quali opera attraverso operazioni in conto corrente, solo al momento della cessazione della carica si può profilare il momento consumativo dell’appropriazione indebita poiché in questo momento rispetto alle somme distratte si profila l’interversione nel possesso.
Alla luce delle predette considerazioni, l’impugnazione deve essere respinta ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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