Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 5 dicembre 2016, n. 24747

Il contratto preliminare di vendita di un immobile è valido nonostante il fatto che l’assegno emesso dal promissario acquirente, per corrispondere la caparra concordata tra le parti, sia scoperto. E’, infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte che la caparra possa essere costituita mediante la consegna di assegno bancario anche se l’effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, quindi, salvo buon fine. L’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salvo diversa volontà delle parti, pro solvendo.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 5 dicembre 2016, n. 24747

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24679/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 13/3/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del controricorrente che si riporta al controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) (promissario acquirente), con atto di citazione del 10 luglio 2007 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Terni (OMISSIS) (promittente venditore) per ivi sentire condannare il convenuto, in via principale al pagamento del doppio della caparra ex articolo 1385 c.c., previo accertamento del legittimo esercizio di recesso dal contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita di un immobile di civile abitazione site in (OMISSIS) disatteso dal promittente alienante, in via subordinata, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c..

Si costituiva (OMISSIS) contestando integralmente le argomentazioni le deduzioni le richieste e le conclusioni avversarie.

Il Tribunale di Terni con sentenza n. 366 del 2011 accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento del doppio della caparra, nonche’ delle spese del giudizio.

La Corte di appello di Perugia pronunciandosi sull’appello promosso da (OMISSIS) (promittente venditore), a contraddittorio integro, con sentenza n. 184 del 2014 riformava la sentenza impugnata e dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, compensava integralmente le spese del giudizio. Secondo la Corte perugina posto che le parti contrattualmente subordinavano l’accordo alla prestazione della caparra, si doveva ritenere che la prestazione fosse essenziale e, pertanto, il mancato adempimento era causa legittima di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1385 c.c. (ex articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che nel caso esame la caparra aveva perduto la funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale dato che l’assegno con il quale si intendeva corrispondere la caparra concordata al momento della sua emissione era privo di provvista perche’ la funzione della caparra e’ assolta dalla messa a disposizione della somma e non anche dall’immissione della stessa nella disponibilita’ del destinatario. Lo spossessamento della provvista si verifica con l’incasso del titolo e non al momento della sua emissione.

1.1.- Il motivo e’ fondato.

Come e’ affermazione di questa Corte (Cass. n. 17127 del 09/08/2011) che qui si condivide e si conferma: la caparra ben puo’ essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario anche se l’effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall’assegno, e quindi salvo buon fine. Con l’ulteriore specificazione che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volonta’ delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiche’ l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilita’ del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e’ sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. n. 17749 del 2009).

La Corte d’appello di Perugia nell’accogliere il gravame proposto da (OMISSIS) e’ incorsa nella denunciata violazione di legge, dato che con la consegna dell’assegno (nel nostro caso e per accordo tra le parti mediante la consegna al mediatore) il contratto di caparra, quale contratto reale, si era perfezionato.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., e articolo 112 c.p.c., (ex articolo 340 c.p.c., n. 4). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel risolvere il contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente perche’ tale domanda non era stata proposta in primo grado e la stessa richiesta di accertare l’inadempimento di (OMISSIS) risulterebbe formulata per la prima volta in appello.

2.1.- Il motivo rimane assorbito dal primo posto che la questione prospettata presuppone, comunque, l’inadempimento del promissario acquirente che si e’ escluso con l’accoglimento del primo motivo.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione

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