Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 dicembre 2016, n. 24794

Il trasferimento su domanda del lavoratore gia’ dipendente dell’Amministrazione delle (OMISSIS) (poi trasformata in ente pubblico economico e poi in S.p.A.) ad una diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attivita’ in posizione di fuori ruolo o di comando, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo. Cio’ comporta l’inquadramento del dipendente sulla base della posizione gia’ posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente ad quem, all’inquadramento in essere presso l’ente a quo in epoca antecedente alla adozione del nuovo sistema di classificazione ad opera del CCNL 1994

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 dicembre 2016, n. 24794

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22669/2011 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2010 R.G.N. 738/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto le domande proposte nei confronti dell’INPDAP dagli attuali ricorrenti, tutti dipendenti dell’Ente (OMISSIS), successivamente trasformato in (OMISSIS) s.p.a., transitati alle dipendenze dell’Istituto con decorrenza, quanto a (OMISSIS) e (OMISSIS), dal 1 aprile 2000 e dal 1 gennaio 2001, quanto ad (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). I ricorrenti con l’originario atto introduttivo avevano contestato l’inquadramento operato dall’ente di destinazione, in quanto non corrispondente alla professionalita’ posseduta, ed avevano chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati, rispettivamente, nelle posizioni economiche B2 ( (OMISSIS)), C1 ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) e C3 ( (OMISSIS)) ed a percepire le relative differenze retributive.

2 – La Corte territoriale ha ritenuto non fondate le domande, rilevando, sostanzialmente, che l’inquadramento spettante presso l’ente di destinazione era stato determinato dal D.P.C.M. che aveva disposto il trasferimento, decreto che risultava vincolante per il nuovo datore di lavoro, assolvendo anche la funzione di consentire una adeguata determinazione dei costi del personale. Ha, quindi, escluso che detto atto potesse essere disapplicato e che la equivalenza ivi stabilita potesse essere oggetto di una successiva verifica.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi. L’INPDAP ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, dell’articolo 2103 c.c. – del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 1, 2, 5, 30, 52, articolo 63, comma 1, parte 2, articolo 72 – L. n. 449 del 1997, articolo 53, comma 10 – L. n. 448 del 1998, articolo 45 – L. n. 163 del 1995, articolo 4 – L. n. 797 del 1981, articolo 3 – degli articoli 40, 43, 53 C.C.N.L. (OMISSIS) s.p.a. del 26/11/1994 – delle declaratorie di categoria B e C del C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici del 5/8/1999 per il triennio 1999/2001 – dell’articolo 1406 c.c. – dell’articolo 2112 c.c.; omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Assumono, sostanzialmente, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’effettiva corrispondenza fra la qualifica riconosciuta presso l’ente di provenienza e quella attribuita dall’istituto di destinazione, non arrestandosi al mero dato formale ma individuando il profilo professionale dell’ordinamento statale piu’ omogeneo ed affine a quello dell’ordinamento postale. Richiamano, quindi, sia la declaratoria contenuta nella L. 22 dicembre 1981, n. 797, articolo 3, sia le previsioni del C.C.N.L. 26/11/1994 per il personale dell’Ente (OMISSIS), per sostenere che, tenuto conto dei profili di inquadramento di cui al C.C.N.L. Comparto Enti Pubblici non Economici, alla (OMISSIS) doveva essere riconosciuto l’inquadramento nel 6 livello e, quindi, nella posizione economica B 2; ai dipendenti con la qualifica di “dirigente di esercizio”, inquadrati nel 6 livello, doveva essere attribuito dalla amministrazione di destinazione il 7 livello, confluito nella prima posizione economica dell’area C; alla (OMISSIS), che nell’ordinamento postale era inquadrata nell’area quadri, 7 categoria, con la qualifica di “dirigente principale di esercizio”, doveva essere riconosciuto l’inquadramento nell’ottavo livello del personale dell’INPDAP e percio’ la posizione economica C2.

1.2 – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “violazione/falsa applicazione di norme di diritto ovvero, in particolare, dell’articolo 2103 c.c. – Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 1, 30, 52, articolo 63, comma 1, parte 2, articolo 72, anche con riferimento ai D.P.C.M. 18 ottobre 1999 e D.P.C.M. 7 novembre 2000 – della L. n. 273 del 1995, articolo 4; omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che i decreti presidenziali non potevano far degradare a meri interessi legittimi i diritti soggettivi derivanti dalla legge e dalla posizione acquisita nell’ente di provenienza, sicche’ l’INPDAP al momento dell’inquadramento era tenuto a verificare la effettiva corrispondenza fra le qualifiche. Aggiungono che i richiamati decreti avevano l’unica funzione di consentire il trasferimento, non potendo incidere sulla disciplina giuridica del rapporto, tanto piu’ che nessuna norma di legge aveva attribuito al Dipartimento per la Funzione Pubblica il potere di emettere provvedimenti autoritativi in relazione a rapporti di lavoro ai quali lo stesso Dipartimento era estraneo.

2 – E’ infondata l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso, sollevata dalla difesa dell’INPDAP in relazione al mancato deposito del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti di (OMISSIS).

Detta sanzione, infatti, puo’ operare solo nella ipotesi in cui la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dalla interpretazione delle clausole contrattuali, non gia’ qualora il richiamo a queste ultime non abbia carattere decisivo, venendo in rilievo in via prioritaria la violazione di norme di legge, di atti regolamentari o di contratti collettivi per il settore pubblico, rispetto ai quali valgono i principi affermati da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4.11.2009 n. 23329.

3 – Il ricorso e’ fondato.

La decisione impugnata si pone in contrasto con l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte la quale, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 503 del 12 gennaio 2011, ha affermato che “in tema di mobilita’ del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente (OMISSIS) all’INPDAP, presso il quale si trovava gia’ in posizione di comando, effettuato ai sensi del Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163, articolo 4, comma 2, convertito nella L. 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, senza che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui D.P.C.M. 7 novembre 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorita’ esterna al rapporto di lavoro – non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilita’ (volontaria) tra pubbliche amministrazioni” (in senso analogo si sono espresse Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 14458/2012, 18416/2014; v. pure Cass. n. 1044/14 e n. 596/14).

Da detto principio generale le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che, ove l’inquadramento venga contestato, il giudice di merito puo’ e deve effettuare la verifica sulla correttezza dell’inquadramento spettante, sulla base dell’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quella attribuita prima del trasferimento.

Hanno sottolineato al riguardo “la particolarita’ della vicenda relativa al trasferimento di lavoratori ormai formalmente alle dipendenze di un ente pubblico economico ad una pubblica amministrazione (cioe’ di un soggetto alle cui dipendenze si accede normalmente per concorso e che fruisce di una disciplina dei rapporti di lavoro influenzata da elementi pubblicistici, nonostante la loro tendenziale assimilazione ai rapporti di lavoro privati), vicenda che puo’ trovare spiegazione solo nell’implicita attribuzione ai fini in esame di un’ultrattivita’ dello status di pubblici dipendenti posseduto dai lavoratori prima della trasformazione dell’amministrazione delle poste in ente pubblico economico”.

Da detta particolarita’ hanno tratto la conseguenza che ai fini della equiparazione occorre fare riferimento all’inquadramento rivestito nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle sue dipendenze, poiche’ “tale criterio…. trova ulteriore giustificazione anche nella maggiore omogeneita’ tra i criteri di inquadramento in vigore nell’ambito delle due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneita’ specificativa delle dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali” (principio, questo, ribadito anche da Cass. 4.6.2015 n. 11556 e da Cass. 20.3.2014 n. 6585).

4 – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovra’ attenersi al seguente principio di diritto: “il trasferimento su domanda del lavoratore gia’ dipendente dell’Amministrazione delle (OMISSIS) (poi trasformata in ente pubblico economico e poi in S.p.A.) ad una diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attivita’ in posizione di fuori ruolo o di comando, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo. Cio’ comporta l’inquadramento del dipendente sulla base della posizione gia’ posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente ad quem, all’inquadramento in essere presso l’ente a quo in epoca antecedente alla adozione del nuovo sistema di classificazione ad opera del CCNL 1994”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione

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