Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22503

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale il divieto di proporre separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito non opera quando i danni richiamati siano stati patiti da persone diverse ciascuna delle quali pertanto rimane libera di domandare il risarcimento dei danni rispettivamente subìti a prescindere dalle iniziative giudiziali dell’altra

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 4 novembre 2016, n. 22503

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3809-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza 19.6.2014 n. 1567 del Tribunale di Napoli.

Con tale sentenza, in riforma della sentenza di primo grado, e’ stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’impresa designata, ai sensi dell’articolo 283 cod. ass..

A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse inammissibile, per due indipendenti ragioni ovvero:

(a) sia perche’ (OMISSIS), avendo patito sia danni alle cose, sia danni alla persona, aveva fra5zionato il proprio credito e domandato il risarcimento solo dei primi;

(b) sia perche’ (OMISSIS) non aveva sporto denunzia ne’ querela nei confronti dell’ignoto responsabile del sinistro.

2. La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso fondato su cinque motivi; la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso incidentale.

3. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato, per due indipendenti ragioni.

La prima e’ che l’attore domando’, in primo grado, il risarcimento del danno al proprio veicolo, e non alla propria persona.

La seconda e’ che, in ogni caso, il principio secondo cui il titolare di un credito aquiliano non puo’ domandarne in giudizio l’adempimento frazionato produce l’effetto di rendere inammissibile la domanda con cui il creditore, dopo avere gia’ domandato l’adempimento di una parte dell’obbligazione, introduca un secondo giudizio per domandare l’adempimento della parte restante del credito.

“Quel principio, per contro, non vale certo a rendere inammissibile la domanda con la quale, senza mai aver nulla domandato in precedenza, il creditore chieda l’adempimento parziale della propria obbligazione. E’, infatti, sempre facolta’ del creditore domandare l’adempimento parziale dell’obbligazione.

Ne consegue che, con la sua scelta di domandare il risarcimento dei soli danni al motoveicolo, (OMISSIS) ha perso in teoria la possibilita’ di chiedere in futuro il risarcimento di un eventuale danno alla persona patito in conseguenza dal medesimo sinistro, ma non certo quella di vedere esaminata nel merito la propria domanda.

4. Fondato, altresi’, e’ il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta l’erroneita’ della autonoma ratio decidendi con cui la sua domanda e’ stata ritenuta “inammissibile”, per non avere egli sporto querela contro ignoti.

Tale omissione, tuttavia, non rende certo “inammissibile” la domanda di risarcimento del danno, ma potrebbe al massimo essere valutata come mero indizio, in una con gli altri indizi e sempre che sussistano i requisiti di cui all’articolo 2729 c.c., al fine di stabilire se la domanda sia fondata o meno.

5. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso.

Resta di conseguenza assorbita la necessita’ di stabilire se sia ammissibile o meno il ricorso incidentale, col quale la (OMISSIS) deduce l’irrisarcibilita’ del danno alle cose, per non avere il sinistro contestualmente causato “danni gravi alla persona”. Spettera’ infatti al giudice del rinvio, tornando ad esaminare nel merito il gravame della Generali, accertare se sussistano o meno i presupposti di fatto richiesti dalla legge perche’ sorga l’obbligo indennitario in capo all’impresa designata”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ed eccepito l’inammissibilita’ del controricorso e del ricorso incidentale, per plurime ragioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato, il quale nel riesaminare l’appello si atterra’ ai due seguenti principi di diritto:

(a) il divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito non opera quando i danni suddetti siano stati patiti da persone diverse, ciascuna delle quali resta sempre libera di domandare il risarcimento dei danni rispettivamente subiti, a prescindere dalle iniziative giudiziali dell’altra;

(b) la violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo ha per conseguenza l’inammissibilita’ della sola domanda di risarcimento proposta per seconda. La domanda di risarcimento proposta per prima, invece, e’ sempre ammissibile anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima.

4. Il ricorrente ha eccepito la nullita’ della notifica del controricorso e del ricorso incidentale, in quanto eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 da avvocato privo di procura, e semplice domiciliatario.

La nullita’, che pure sussiste, e’ stata tuttavia sanata ex articolo 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, dal momento che la parte ricorrente mostra di avere avuto chiara contezza del contenuto del ricorso incidentale.

Questa Corte ha infatti gia’ stabilito, al riguardo, che la notificazione eseguita, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 1 e segg. dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, e’ affetta non da inesistenza, bensi’ da nullita’ rilevabile d’ufficio e sanabile, atteso che l’istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo ius postulandi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013, Rv. 625357).

5. Nel merito, il ricorso incidentale e’ inammissibile per difetto di interesse: questa Corte ha infatti gia’ piu’ volte stabilito che e’ inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333).

6. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

7. L’inammissibilita’ del ricorso incidentale costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di differente magistrato, anche per le spese;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

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