La rimessione in termini per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ad essa non imputabile presuppone l’espressa istanza di parte interessata – non essendo surrogabile dal Giudice di merito l’esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale – e l’accertamento della condotta incolpevole tenuta dalla parte, da compiere secondo le modalità del procedimento previste dall’art. 294 c.p.c.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 4 luglio 2017, n. 16467
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 848-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4700/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
PREMESSO
(OMISSIS) ha proposto rituale ricorso per cassazione impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.11.2014 n. 4700 per violazione degli articoli 184 e 184 bis c.p.c., (applicabili ratione temporis, rispettivamente, nel testo anteriore alle modifiche del Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera c ter, conv. in L. n. 263 del 2005, e della abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 3), lamentando che il Giudice di appello, decidendo la controversia concernente la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale che aveva visto coinvolto il ciclomotore condotto dall’ (OMISSIS) e l’autovettura, non coperta da assicurazione per la RCA, condotta da (OMISSIS), in parziale riforma della decisione di prime cure aveva applicato la presunzione legale di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, ritenendo inattendibili i testi indotti dall’attore ed escussi in primo grado (“risultando le loro deposizioni ampiamente contraddittorie con le altre emergenze processuali”: cfr. sentenza appello), rigettando il motivo di gravame volto a far valere la nullita’ processuale in cui era incorso il primo giudice rimettendo in termini la societa’ assicurativa (che aveva prodotto soltanto alla udienza 11.1.2007 di precisazione conclusioni il “fascicolo integrale del procedimento penale”) resiste con controricorso e memoria illustrativa ex articolo 380 bis c.p.c., (OMISSIS) s.p.a., n.q. di impresa designata dal FGVS, mentre non ha svolto difese l’intimato (OMISSIS).
OSSERVA
Il ricorso e’ fondato, nei seguenti limiti.
Accertata dal Giudice di appello (cfr. motivazione sentenza, pag. 4) la tardiva produzione documentale (integrale fascicolo del processo penale) effettuata in primo grado dalla societa’ assicurativa, essendo stati da quella depositati i documenti, soltanto alla udienza 11.1.2007 di precisazione delle conclusioni, ben oltre la scadenza dei termini perentori assegnati nella fase istruttoria ex articolo 184 c.p.c., rileva il Collegio che la tesi argomentativa svolta dalla Corte territoriale per ritenere ammissibile la produzione probatoria tardiva (con conseguente assorbimento dell’esame della censura, formulata dall’appellante, volta a contestare la illegittimita’ della rimessione in termini, in quanto disposta dal Tribunale in difetto di specifica istanza di parte), secondo cui i documenti nel caso di specie non assolvevano alla funzione probatoria dei fatti costitutivi delle eccezioni di merito svolte dalla societa’ assicurativa, ma erano stati utilizzati soltanto in funzione di contestazione della attendibilita’ dei testi escussi, contrasta con il consolidato principio enunciato da questa Corte secondo cui anche la verifica dell’attendibilita’ della fonte di prova orale ricade nella attivita’ di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l’ordinamento processuale, all’interno della necessaria relazione – istituita nel percorso motivazionale della sentenza – tra “i fatti” come dimostrati dalle prove assunte e la “regola di diritto” alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente “funzione” del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare “a monte” l’attendibilita’ della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo. Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014), e non vi e’ dubbio che tale attivita’ selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova (e dunque anche sulla effettiva idoneita’ del teste di riferire la verita’) in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; vedi Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010).
Ne segue che deve essere cassata la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato la ammissibilita’ della produzione documentale tardiva, effettuata oltre la scadenza dei termini perentori assegnati dal primo giudice ai sensi dell’articolo 184 c.p.c., (nel testo anteriore al Decreto Legge n. 35 del 2005 conv. in L. n. 263 del 2005), sulla base della “funzione non gia’ dimostrativa dei fatti costitutivi…..bensi’ di confutazione dell’attendibilita’ dei testimoni addotti dall’attore, la cui necessita’ e’ emersa solo all’esito dell’assunzione dei mezzi di prova orale….” (cfr. motivazione sentenza appello, pag. 4), non essendo consentita alcuna regressione del processo alla fase processuale istruttoria ormai conclusa, nel caso in cui le parti non abbiano esercitato il potere di deduzione probatoria nei termini di decadenza assegnati dal Giudice, fatta salva soltanto la eventuale “rimessione in termini” per il compimento di attivita’ processuali in ordine alle quali la parte e’ decaduta per causa ad essa non imputabile (articolo 184 bis c.p.c., norma successivamente abrogata e riprodotta nell’articolo 153 c.p.c., comma 2), che presuppone la espressa istanza di parte interessata – non essendo surrogabile dal Giudice di merito l’esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale – e l’accertamento della condotta incolpevole tenuta dalla parte, da compiere secondo le modalita’ del procedimento previste dall’articolo 294 c.p.c..
La sentenza impugnata non si e’ attenuta ai principi indicati e deve, pertanto, essere cassata.
La causa deve essere rimessa al Giudice di merito affinche’ proceda all’esame dei motivi di gravame dedotti dall’ (OMISSIS) – e dichiarati assorbiti nella sentenza impugnata – concernenti la verifica dei presupposti legali relativi alla “rimessione in termini” disposta dal Tribunale in ordine al tardivo deposito dei documenti prodotti dalla societa’ assicurativa alla udienza 11.1.2007 di precisazione delle conclusioni, nonche’, nel caso accerti la illegittimita’ di detta “rimessione in termini” (e dunque la inammissibilita’ della acquisizione al giudizio dei verbali di sommarie informazioni e degli altri documenti del processo penale), affinche’ proceda ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, verificando la attendibilita’ dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) alla stregua degli altri elementi indiziari, che emergono dalla stessa sentenza impugnata (omessa indicazione nella immediatezza, da parte dell’ (OMISSIS), alla Polizia giudiziaria, intervenuta sul luogo del sinistro, della presenza dei predetti testimoni oculari; omessa indicazione dei predetti testi anche nella successiva denuncia-querela presentata ai CC di Napoli e che ha dato luogo al procedimento penale nei confronti del (OMISSIS)), elementi in ordine ai quali spettera’ al Giudice del rinvio verificare se rivestano o meno autonoma concludenza ai fini del giudizio di attendibilita’ dei testi.
In conclusione il ricorso deve essere accolto ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
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