Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 marzo 2017, n. 8288

In tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 30 marzo 2017, n. 8288

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26514/2015 proposto da:

Avv. (OMISSIS), difensore di se stesso, domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– il Tribunale di Monza, con sentenza del 29 settembre 2008, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento dei compensi dovuti all’avv. (OMISSIS) per le prestazioni svolte nel loro interesse applicando i minimi tariffari:

– il tribunale ha inoltre confermato l’ordinanza di cancellazione delle espressioni offensive contenute nell’atto di citazione, condannando l’avvocato (OMISSIS) a corrispondere alla (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 500,00, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;

– la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 19 febbraio 2015, ha respinto il gravame del professionista;

– per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre l’avv. (OMISSIS) sulla base di quattro motivi;

– (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensive;

Considerato che:

– il prime motivo di ricorso (col quale si deduce il vizio di ultrapetizione e dell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, per la violazione di norme di diritto in relazione agli articoli 112 e 115 c.p.c., e in relazione all’articolo 1453 c.c. e ss., e all’articolo 91 c.p.c.) appare manifestamente infondato in quanto, come emerge dalla pronuncia impugnata, (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano contestato la pretesa del difensore, analizzando l’attivita’ svolta e evidenziando un comportamento negligente da parte del professionista;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione di norme di diritto tariffario Decreto Ministeriale n. 127 del 2004) appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiche’ il ricorso, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non ha indicato le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Cass. 2 ottobre 2014, n. 20808, Rv. 632497). Riguardo alla maggiorazione del compenso ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 5, comma 4, inoltre, la disposizione prevede una mera facolta’ rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non e’ denunciabile in sede di legittimita’, se motivato (Cass. 21 luglio 2011, n. 16040, Rv. 619695). Nel caso di specie la corte d’appello ha condiviso il ragionamento del giudice di primo grado che ha ritenuto di non riconoscere tale incremento di ragione della mancanza di diligenza dell’avvocato, riguardando la successiva transazione curata da altro difensore subentrato nel giudizio – la domanda giudiziale svolta dall’avvocato nell’interesse dei suoi clienti sulla base di un’azione per lesione che risultava carente nella prospettazione dei suoi tipici presupposti fattuali;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto articolo 2043 c.c., – art 595 c.p., in ordine alla mancata cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive e alla diffamazione) appare inammissibile in quanto riguardante direttamente valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimita’.

– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione di legge relativa al riparto delle spese legali, vizio articolo 360, n. 3, violazione articolo 92 c.p.c., comma 2, sulla compensazione delle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione) appare manifestamente infondato in quanto la corte d’appello, in conformita’ alla giurisprudenza di legittimita’, ha specificato che in ordine alle spese di primo grado sussistono sia la soccombenza parzialmente reciproca sia le gravi ed eccezionali ragioni – avendo riguardo al comportamento tenuto dall’avvocato (specificamente indicato: richieste di compensi per attivita’ non prestate, diserzione di piu’ udienze, condotta difensiva meritevole di censura) – mentre per il secondo grado vi e’ stata l’integrale soccombenza dell’appellante;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto senza alcuna pronuncia sulle spese in considerazione della mancanza di attivita’ difensiva da parte degli intimati;

considerato infine che il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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