Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 marzo 2017, n. 8014

L’art. 15 L. Fall. non prevede particolari modalità attestative circa l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l’esito negativo dell’invio, ben potendo l’esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 28 marzo 2017, n. 8014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), (p.e.c. (OMISSIS), fax n. (OMISSIS)), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore fallimentare (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1001/15 della Corte di appello di Torino, emessa il 19 maggio 2015 e depositata il 25 maggio 2015, n. R.G. 2098/14.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con sentenza del 25 maggio 2015 la Corte di Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS).

2. La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, e degli articoli 139, 140, 141 e 145 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3) e la nullita’ della sentenza (articolo 360 n. 4 c.p.c.) potendo la notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento reputarsi regolarmente realizzata solo in presenza di un’attestazione di consegna del gestore di posta elettronica certificata, attestazione non surrogabile da una dichiarazione del cancelliere di presunta impossibilita’ di notifica in via telematica, trattandosi di un’affermazione generica come tale inidonea a legittimare il ricorso a forme sussidiarie di notifica.

4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 1 e 15, e degli articoli 2729 e 2697 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3), dell’omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5) e della nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4) avendo la Corte di Appello omesso di considerare non solo le circostanze e le istanze istruttorie articolate dalla reclamante a supporto delle proprie allegazioni difensive e l’attuale indisponibilita’, da parte della reclamante, della documentazione aziendale.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 1, 5, 6, 7 e 15, e degli articoli 2729 e 2697 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3), l’omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5) e la nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4), avendo la Corte territoriale posto a carico della fallenda l’onere di dimostrare la propria capacita’ patrimoniale di soddisfare le obbligazioni, dovendo invece la prova dello stato di insolvenza gravare sul ricorrente.

Ritenuto che:

6. Il primo motivo e’ infondato. La L. Fall., articolo 15, comma 3, nel disporre che “quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese”, non prevede particolari modalita’ attestative circa l’impossibilita’ di eseguire la notifica a mezzo PEC, ne’ richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l’esito negativo dell’invio, ben potendo l’esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica. Peraltro il motivo si incentra su un elemento di fatto nuovo (mancanza dell’attestazione del gestore) che non risulta prospettato in sede di reclamo.

7. Il secondo motivo e’ infondato, atteso che la L. Fall., articolo 1, pone a carico del resistente l’onere di dimostrare i requisiti di non fallibilita’ specificamente previsti dalla norma. La ricorrente sostiene che la Corte di Appello non ha esaminato le istanze istruttorie articolate dalla fallenda ma non specifica quali siano concretamente tali mezzi di prova. Il fatto che le scritture contabili fossero indisponibili non costituisce una circostanza idonea ad esonerare la fallenda dall’assolvimento dell’onere probatorio.

8. Il terzo motivo e’ infondato. Il riferimento operato dalla Corte di Appello al fatto che la reclamante non e’ stata in grado di spiegare in che modo la stessa potesse far fronte alle proprie obbligazioni, lungi dal costituire un’inversione dell’onere della prova circa lo stato di insolvenza, costituisce evidentemente un argomento speso dalla Corte di Appello allo scopo di sottolineare il proprio convincimento sullo stato di impotenza patrimoniale, desunto dal trafugamento dei beni aziendali e dal trasferimento all’estero dei ricavi. Infine va rilevato come la ricorrente abbia introdotto per la prima volta, in questa sede, la difesa relativa alla mancanza dello stato di insolvenza.

9. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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