Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856

Il Comune – in presenza di una bomba d’acqua che abbia provocato l’allagamento di un’autorimessa – concorre al 50% nella riparazione del danno subito.

L’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11773/2016 proposto da:

COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 661/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI del 22/04/2016, depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/4/2015 la Corte d’Appello di Bari, rigettato quello incidentale del Comune di Terlizzi, in accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Trani n. 87 del 2010, ha condannato il primo al pagamento di somma in favore di quest’ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle strutture murarie del locale interrato di sua proprieta’ adibito ad autorimessa e deposito (nonche’ dai mobili ivi allocati), sito in via (OMISSIS) invaso da acqua mista a fango in conseguenza dell’allagamento delle strade dovuto al temporale del 30 luglio 2002.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Terlizzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ dell’articolo 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito (diversamente dal giudice di prime cure) abbia erroneamente escluso la ricorrenza nel caso del caso fortuito, laddove nel caso non si era trattato “semplicemente” di “una pioggia persistente… la cui intensita’ e durata sia soltanto fuoriuscita dai normali canoni meteorologici” bensi’ di “un fenomeno brevissimo ma di inaudita intensita’, certamente imprevedibile ed incontrollabile (una cosiddetta “bomba d’acqua” piovuta dal cielo, con effetti decisamente devastanti)”. Lamenta che la corte di merito ha disatteso “le opinioni del CTU, laddove lo stesso evidenziava la possibilita’ che le modifiche urbanistiche avvenute nella zona ove si verificarono i danni e le condizioni di scarsa manutenzione della rete di fogna bianca avessero semplicemente concorso nella produzione dei danni subiti dall’attore”, ipotizzando “un concorso di colpa nella misura del 50%”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato il 12 marzo 2003″, alla propria comparsa di costituzione e risposta, alla CTU, all’atto di appello) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimita’ in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Quanto al merito, atteso che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare custodi sono tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v., Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), va posto in rilieco che custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.

Poiche’ ex articolo 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche’ delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; e considerato che a loro carico (cosi’ come dei relativi concessionari) e’ senz’altro configurabile la responsabilita’ per cosa in custodia disciplinata dall’articolo 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilita’ e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E gia’ Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex articolo 2051 c.c., salvo che dalla responsabilita’ presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.

In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilita’ del custode e’ tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilita’ civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con la cosa in custodia, e puo’ essere data anche con presunzioni, giacche’ la prova del danno e’ di per se’ indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioe’ dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli articolo 2043 e 2697 c.c., l’articolo 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilita’ caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito – c.d. responsabilita’ aggravata- (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Il custode e’ cioe’ tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali e’ tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonche’ in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si e’ verificato in modo non prevedibile ne’ superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Deve cioe’ dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attivita’ di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso – come detto – articolo 14 C.d.S.), e gia’ del principio generale del neminem leadere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E gia’ Cass., 14/3/1983, n. 1897).

Atteso che il custode presunto responsabile puo’ se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex articolo 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilita’ presunta ex articolo 2051 c.c., del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilita’ e’ invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.

Solamente in quest’ultima ipotesi puo’ invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attivita’ di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresi’ Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si e’ da questa Corte invero esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilita’ in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensita’, protrattisi per tempo molto lungo e con modalita’ tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545).

Nel sottolinearsi come “ogni riflessione, declinata in termini di attualita’, sulla prevedibilita’ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiche’ e’ chiaro che non si possono piu’ considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre piu’ frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili” (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si e’ da questa Corte al riguardo precisato che l’eccezionalita’ e imprevedibilita’ delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilita’ del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonche’, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la piu’ scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).

Un temporale di particolare forza ed intensita’, protrattosi nel tempo e con modalita’ tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si e’ affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilita’ del soggetto che invoca l’esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877).

In altri termini, che il custode non sia in colpa.

Quest’ultimo e’ pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione dei suindicati principi.

E’ rimasto nel caso accertato che vi e’ stato l’allagamento delle strade (tra cui via (OMISSIS)) della zona ove e’ ubicato il locale interrato dell’odierno controricorrente adibito ad autorimessa privata e deposito, e che l’acqua mista a fango ha invaso quest’ultimo fino all’altezza di m. 1,50 ivi ristagnando fino a quando e’ stata (il giorno successivo) rimossa di Vigili del Fuoco, conseguentemente danneggiando le strutture murarie di detto locale e i mobili ivi allocati.

In base all’operata valutazione (in termini diversi dal giudice di prime cure) delle emergenze probatorie – e in particolare della C.Testo Unico – nonche’ preso atto che “le conseguenze dannose” sono state nel caso “amplificate” da “una serie di concause” (costituite: “a) dai pregressi interventi di modifica del territorio, posti in essere dal Comune (vicino svincolo stradale con sottopasso) dalle Ferrovie (sostituzione del muro a secco drenante che delimitava i binari con muro di calcestruzzo) e da privati (edifici e piazzali), interventi che avevano modificato quote e pendenze e che al tempo stesso avevano drasticamente ridotto la superficie a terreno vegetale; b) dalla insufficienza della rete di fognatura bianca a servizio della zona, circostanza confermata dalla esecuzione da parte del Comune, proprio a seguito dell’evento di opere di adeguamento; c) dal difetto di manutenzione delle caditoie e delle griglie della rete,… risultate del tutto intasate, circostanza atta ad ostacolare il naturale smaltimento delle acque e a favorirne l’accumulo”), la corte di merito ha al riguardo osservato che “ove il Comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l’evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni del 30 luglio 2002, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore”.

A fronte della censura dell’odierno ricorrente secondo cui il “fenomeno atmosferico verificatosi” avrebbe dovuto ritenersi integrare il fortuito in ragione della mera “natura particolarmente violenta ed eccezionale,… in considerazione della sua totale imprevedibilita’”, tale giudice e’ quindi pervenuto a correttamente concludere che “nel caso concreto… la eccezionalita’ delle piogge non puo’ integrare il caso fortuito, non essendosi risolta in un fattore causale di efficacia esclusiva tale da interrompere la operativita’, nel processo di produzione dell’evento, delle cause preesistenti imputabili al Comune”.

Non puo’ infine sottacersi che, non accolto da questa Corte il c.d. criterio equitativo proporzionale del nesso di causalita’ (v. Cass., 21/7/2011, n. 15991; Cass., 29/2/2016, n. 2893), con conseguente esclusione che possa trovare correlazione in termini di automatica percentuale corrispondenza ad “operazioni di apporzionamento/frazionamento” del nesso di causalita’ (v. Cass., 21/7/2011, n. 15991), ad una limitazione dell’ammontare di risarcimento gravante sul custode responsabile puo’ invero se del caso pervenirsi esclusivamente in ragione della graduazione della colpa (e nella considerazione dell’entita’ delle conseguenze che dalla concorrente condotta colposa derivano) ex articolo 1227 c.c., comma 1 (v. Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 8/5/2008, n. 11227; Cass., 20/7/2002, n. 10641).

A tale stregua, del tutto inammissibile si palesa allora l’ulteriore doglianza del ricorrente secondo cui, sussistendo nella specie “tutt’al piu’, solo una ridotta incidenza causale della condotta del custode nella produzione dell’evento che fu determinato principalmente dalla forza devastante della natura e, forse, solo aggravato da carenze non imputabili al custode”, i giudici del merito “avrebbero tutt’al piu’ potuto condannare l’ente pubblico odierno ricorrente solo al risarcimento dei danni in proporzione alla percentuale di colpa riconosciuta a carico di tale ente”.

Attesa l’esclusione – dallo stesso posta a premessa della censura in argomento – che sia nel caso “ipotizzabile un concorso di colpa dello stesso danneggiato”, e’ infatti (al di la’ del contraddittorio ed erroneo formale riferimento alla colpa) l’apporzionamento/frazionamento del nesso di causalita’ a risultare dall’odierno ricorrente in realta’ sostanzialmente evocato a fini della domandata riduzione del risarcimento dovuto.

All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non e’ peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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