Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 luglio 2016, n. 15394


In caso di richiesta di risarcimento danni per il malfunzionamento della sbarra del Telepass, occorre  necessariamente l’allegazione della ritolarita’ di un rapporto “telepass”

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 26 luglio 2016, n. 15394

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10116-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
(OMISSIS) SPA, societa’ con socio unico, soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) Spa, in persona del Responsabile dell’Ufficio Legale elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 612/2014 del TRIBUNALE di NOLA depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta alla memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c.:
“1. Il Tribunale di Nola, confermando -con diversa motivazione – la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ (OMISSIS) nei confronti della Societa’ (OMISSIS), per il risarcimento del danno causato alla propria vettura dal difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso dell'(OMISSIS) riservata agli utenti del servizio “telepass”.
2. Il Tribunale ha osservato che l’ (OMISSIS) non aveva mai nemmeno allegato di aver stipulato con la societa’ (OMISSIS) il contratto per il servizio “telepass” e che da cio’ conseguiva che non poteva dirsi formata la non contestazione della circostanza da parte della convenuta.
Cio’ premesso, ha rilevato clic non poteva dirsi raggiunta la prova che all’attore fosse consentito l’utilizzo della corsia “telepass”, con la conseguenza che non risultava possibile imputare con certezza il fatto a vizio della strumentazione di proprieta’ della parte convenuta piuttosto che alla circostanza che il transito era avvenuto in difetto della necessaria autorizzazione (con conseguente abbassamento automatico della sbarra).
3. Il ricorso (che denuncia – col primo motivo – la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2727 c.c., nonche’ – col secondo motivo – la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 cc.), e’ fondato, nei termini che seguono.
Per citiamo risulta dal contenuto dell’atto di citazione trascritto in ricorso, l’ (OMISSIS) aveva dedotto chiaramente – seppur implicitamente – di essere titolare di un rapporto che gli consentiva l’accesso alla pista riservata agli utenti del servizio “telepass”: in tal senso depone univocamente la stessa impostazione della domanda che presuppone necessariamente l’allegazione della ritolarita’ di un rapporto “telepass”, tanto piu’ alla luce della precisazione che il conducente aveva udito il segnale sonoro del sistema elettronico e aveva visto la sbarra sollevarsi (cfr, in punto di allegazione implicita di un fatto costitutivo, Cass. n. 7735/2004).
A fronte di tale allegazione, ben poteva operare il principio di non contestazione (gia’ pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza all’epoca dell’inizio della causa), che impone alle pani “l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione” (Cass. n. 21847/2014) e che comporta la necessita’, per il convenuto, di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, che -in difetto- debbono ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova (cfr. Cass. n. 19896/2015).
Cio’ premesso e considerato che l’accertamento circa la ricorrenza degli estremi della non contestazione (in concreto e alla luce delle difese svolte dalla convenuta) va rimesso al giudice del rinvio, deve precisarsi che l’accoglimento del ricorso in relazione al profilo sopra esaminato investe l’intera sentenza, giacche’ sia l’affermazione relativa al difetto di prova sul diritto di accedere alla corsia telepass che quella concernente la causa dell’abbassamento della sbarra sono necessariamente influenzate dalla preventiva valutazione in ordine al fatto che vi sia stata o meno specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore.
4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale (in persona di altro magistrato)”.
All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria della controricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio (anche in ordine alle spese di lite).
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *