Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10207

Il conseguimento della laurea triennale da parte della figlia (26 anni al momento della decisione) non consente al genitore di interrompere l’assegno di mantenimento se questa intende proseguire gli studi

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 26 aprile 2017, n. 10207

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS)), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto in data 1/9 giugno 2015 della Corte di appello di Venezia, n. R.G. 118/2015.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 3 aprile 2015, ha respinto le domande proposte separatamente da (OMISSIS) e dalla ex moglie (OMISSIS) rispettivamente per ottenere l’incremento e la revoca o la riduzione dell’assegno mensile di 850 Euro posto nella sentenza di divorzio a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia (OMISSIS) non ancora indipendente economicamente.

2. La Corte di appello di Venezia, con decreto dell’1/9 giugno 2015, ha respinto il reclamo principale proposto dal (OMISSIS) e quello incidentale proposto dalla (OMISSIS). Ha rilevato la Corte veneziana che: a) in sede di revisione il giudice non puo’ procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entita’ dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio cosi’ raggiunto; b) l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalita’ acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un’attivita’ lavorativa adeguata (Cass. n. 4555/2012); c) la revoca dell’obbligo contributivo non puo’ essere legata nel caso in esame al mero conseguimento di una laurea triennale in educazione professionale nei servizi sanitari in assenza della prova che la beneficiaria dell’assegno abbia rifiutato concrete opportunita’ lavorative ed avendo (OMISSIS) dimostrato di voler proseguire il proprio percorso di studi per realizzare un utile inserimento nel mondo lavorativo conforme alle proprie aspirazioni professionali; d) la riduzione dell’assegno, richiesta in via subordinata dal (OMISSIS), non puo’ essere accolta per le stesse ragioni costituendo il titolo di studi conseguito solo una tappa del percorso formativo intrapreso.

3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 9 e degli articoli 147, 148 e 315 bis c.c.. Carenza e contraddittorieta’ della motivazione.

4. Si difendono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

che:

5. La giurisprudenza di legittimita’ ha anche di recente ribadito che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’eta’, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonche’, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore eta’ (Cass. civ. sezione 1, n. 12952 del 22 giugno 2016).

6. La Corte di appello di Venezia ha richiamato in modo sostanzialmente corretto la giurisprudenza in materia e ha accertato l’insussistenza delle condizioni per la cessazione dell’obbligo di mantenimento in primo luogo rilevando che non risulta provato ne’ che (OMISSIS) abbia conseguito l’indipendenza economica ne’ che abbia rifiutato concrete opportunita’ lavorative. Quanto invece alla prosecuzione del percorso di studi la Corte di appello ha ritenuto che si tratta di una scelta finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia del ricorrente e compatibile con la sua eta’ al momento della decisione (ventisei anni) e con le condizioni socio – economiche della sua famiglia. Tali valutazioni che attengono al merito della controversia non sono soggette al sindacato di legittimita’ (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 2392 del 4 marzo 1998 e n. 18076 del 20 agosto 2014 secondo cui il giudice di merito e’ tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’eta’ dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non puo’ essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiche’ il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacita’, inclinazioni e aspirazioni purche’ compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 3.200 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, pari a quello versato a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *