Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 maggio 2017, n. 13107

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 24 maggio 2017, n. 13107

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11261-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), (Studio avvocato (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 27/02/2014, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

L'(OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 12 marzo 2014, con cui e’ stata rigettata l’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 dicembre 2009 che aveva condannato l'(OMISSIS) S.p.a. al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) a seguito del sinistro avvenuto in data 11 novembre 2003 allorche’ questi, mentre era alla guida di una moto BMW R 1200C, era caduto per la presenza, sull’asfalto della strada statale 3 bis, di una macchia di olio in corrispondenza di una curva.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c. del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. – Sull’onere della prova incombente sul danneggiato”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato l’articolo 2051 cod. civ. sotto due profili, in quanto: a) non avrebbe tenuto conto del mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sul danneggiato e b) avrebbe escluso che la chiazza di combustibile presente sulla sede stradale potesse configurarsi come caso fortuito, “in palese contrasto con il piu’ recente e consolidato orientamento” della giurisprudenza di legittimita’.

Quanto al primo profilo, sostiene l'(OMISSIS) S.p.a. che (OMISSIS) non avrebbe fornito la prova della preesistenza della sostanza oleosa sulla sede stradale ne’ avrebbe dimostrato che la perdita del controllo del motoveicolo fosse imputabile alla presenza del combustibile sulla carreggiata. Deduce in particolare la ricorrente che, dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, si ricaverebbe che “l’unica sostanza di cui controparte abbia univocamente dimostrato la presenza sulla sede stradale sia quella fuoriuscita dal serbatoio del proprio motoveicolo”, avendo i militi riscontrato la rottura del serbatoio della moto e la presenza della sostanza oleosa in prossimita’ del mezzo incidentato e dato atto dell’impossibilita’ di riferire se l’olio rinvenuto fosse unicamente del mezzo incidentato o se fosse gia’ presente sull’asfalto prima del sinistro, sicche’ l’unico elemento addotto da (OMISSIS), e neppure indicato nella sentenza impugnata, sarebbe costituito dalla testimonianza resa dal teste (OMISSIS), amico dell’appellato, che precedeva quest’ultimo e che sarebbe inattendibile, avendo riferito di aver visto con lo specchietto retrovisore la moto di (OMISSIS) cadere, pur essendo il sinistro avvenuto in piena curva, il che gli avrebbe di per se’ impedito di vedere con lo specchietto retrovisore quanto accadeva alle sue spalle. Inoltre, il fatto che il teste avesse percorso senza alcun infortunio prima di (OMISSIS) il tratto di strada in cui si verifico’ il sinistro dimostrerebbe, ad avviso della ricorrente, che sulla sede stradale non vi era alcuna situazione di pericolo.

Lamenta altresi’ l'(OMISSIS) S.p.a. che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la sua responsabilita’ per non aver essa dimostrato il caso fortuito, ovvero che l’evento dannoso non era tempestivamente evitabile o segnalabile, senza tener conto che l’onere di provare il nesso causale, incombente sul danneggiato, nella specie non sarebbe stato assolto.

Sostiene, infine, la ricorrente che, pur a voler ritenere la macchia di olio preesistente al verificarsi del sinistro in questione, la sua responsabilita’ avrebbe dovuto essere, in ogni caso, esclusa per la sussistenza, nella specie, del caso fortuito, non essendo pervenuta alcuna segnalazione della presenza della macchia d’olio prima della richiesta di intervento da parte dei Carabinieri.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e articolo 116 c.p.c.” sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto “conferire valore di piena prova al verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nel luogo del sinistro, e quindi valutare i fatti assumendo come vero che la chiazza del combustibile presente sul piano viabile era proveniente dal motoveicolo incidentato”.

4. I motivi proposti che, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati, vanno disattesi.

4.1. Va anzitutto osservato che la Corte di merito, nel ritenere infondate le doglianze dell’appellante, ha accertato che nel sinistro il motoveicolo condotto da (OMISSIS) subi’ la rottura del serbatoio del combustibile; che trattandosi nella specie di motocicletta di grossa dimensioni (motore da 1200 c.c.), essa era alimentata a benzina e non a miscela di olio e benzina; che nel preventivo di riparazione della stessa non era menzionato il serbatoio dell’olio e che i Carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo l’incidente, avevano dato atto nel verbale da loro redatto – sul punto ritenuto dalla Corte di appello fidefacente – che la strada “era completamente cosparsa d’olio”. La medesima Corte ha altresi’ ritenuto che il controllo avvenuto ore prima (circa 2 ore e trenta minuti prima) dell’incidente non prova che l’evento non fosse tempestivamente evitabile, da cio’ non potendo dedursi che la perdita d’olio fosse avvenuta in un momento cosi’ ravvicinato all’incidente da impedire qualunque intervento dell’ente proprietario della strada.

4.2. Deve poi rilevarsi che, in sostanza, con le censure proposte, che peraltro difettano pure di specificita’, con conseguente inammissibilita’ sotto tale profilo, non essendo stato riportato, nei mezzi in scrutinio, il tenore testuale, per la parte rilevante in questa sede, della deposizione del teste (OMISSIS) e del rapporto redatto dai Carabinieri, espressamente richiamati dalla ricorrente a fondamento delle doglianze proposte, l'(OMISSIS) S.p.a. tende ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.

Ed invero, con la proposizione del ricorso la ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito – si evidenzia che anche l’accertamento dell’esistenza (nella specie chiaramente seppure implicitamente ritenuto sussistente) o dell’esclusione del rapporto di causalita’, si concreta in un giudizio di mero fatto – tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).

4.3. Va inoltre rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass. 12/03/2013, n. 6101).

4.4. Si osserva altresi’ che la deduzione della violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonche’, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 19/06/2014, n. 13960).

4.5. Infine, si evidenzia che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex articolo 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale puo’ valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non puo’ mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cass. 25/06/2003, n. 10128; Cass. 7/11/2014, n. 23800).

4.6. Nella specie non sussiste alcuna violazione delle norme invocate dalla ricorrente, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati e ha, in particolare, correttamente valutato il rapporto dei Carabinieri in ossequio a quanto costantemente affermato dalla questa Corte al riguardo.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

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