Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 luglio 2017, n. 17963

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

ORDINANZA 20 luglio 2017, n. 17963

 

Fatto e diritto

La Corte:

rilevato che la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 2-14 luglio 2015 ha accolto l’appello proposto da R.S. contro sentenza del Tribunale di Gela n. 185/2009, rigettando la domanda di rivalsa nei suoi confronti proposta dall’assicurazione Unipolsai (all’epoca Liguria Assicurazioni S.p.A.) in relazione ad un sinistro stradale;

rilevato che la compagnia assicuratrice avverso tale sentenza ha proposto un ricorso articolato in due motivi – illustrati anche in memoria -, e che l’intimato R.S. non si è difeso;

rilevato che il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 18 L. 24 dicembre 1969 n. 990 e 12 prel. per avere il giudice d’appello ritenuto che R.S. non sia l’’assicurato’ di cui al citato articolo 18 e dal quale la compagnia assicurativa intenderebbe avere rivalsa, affermando invece che il R. era stato soltanto il contraente del contratto di responsabilità civile, e che pertanto l’azione di rivalsa, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo;

rilevato che, ad avviso del ricorrente, avendo l’azione di rivalsa natura contrattuale, legittimato passivo rispetto ad essa è chi ha stipulato il contratto assicurativo;

rilevato che pure il secondo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., adduce, in sostanza, che legittimato passivo rispetto alla azione di rivalsa sarebbe R.S. ;

ritenuto che pertanto i motivi devono essere vagliati congiuntamente;

rilevato che il perno della prospettazione del ricorrente sta nel ruolo di contraente del contratto assicurativo di R.S. , così deviando, però, dalla corretta percezione del contenuto di un contratto assicurativo per responsabilità civile;

rilevato, infatti, che il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, identifica nell’’assicurato’ il soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa, onde (cfr. articolo 1891 c.c.), nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile responsabile del sinistro, in quanto non sia né proprietario del veicolo né conducente dello stesso, la contrae ‘per conto altrui o per conto di chi spetta’; correlativamente la norma ratione temporis applicabile nel caso di specie, cioè l’articolo 18 l. 990/1969, riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro;

rilevato che questo insegnamento è stato recentemente ribadito da Cass. sez. 3, 2 dicembre 2014 n. 25421, che, nella sua chiara motivazione, tra l’altro osserva: ‘Il regresso… è accordato dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. ‘Assicurato’, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di ‘assicurato’ può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di ‘assicurato’ ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore’ (su questa linea v. sempre in motivazione Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 16135);

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimato non si è difeso;

ritenuto che peraltro sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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