Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 settembre 2016, n. 18264

L’avvocato che ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi può, giusta la previsione del comma 1 dell’art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l’autorità giudiziaria “che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”, può, giusta la previsione del comma 2 dell’art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l’autorità giudiziaria “che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce”, può, giusta la previsione del comma 3 dell’art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 16 settembre 2016, n. 18264

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26565/2015 R.G. proposto da:
Avvocato (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo e, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza, dall’avvocato (OMISSIS) presso lo studio del quale in (OMISSIS), elettivamente domicilia;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso l’ordinanza dei 8/17.10.2015 pronunciata dal tribunale di Viterbo nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1581/2013 r.g.,
Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 24 giugno 2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza funzionale del tribunale di Viterbo.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Viterbo, quale tribunale competente del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ex articolo 33, 2 co., lettera u), depositato in data 8.3.2013 l’avvocato (OMISSIS) esponeva che aveva prestato attivita’ di rappresentanza e difesa nell’ambito del giudizio – in materia di successione ereditaria – celebratosi innanzi alla corte d’appello di Roma ed iscritto al n. 4064/2007 r.g. su incarico e per conto di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Chiedeva ingiungersi a costoro il pagamento delle sue spettanze, rimaste insolute e pari ad Euro 19.350,50.
Con decreto n. 275/2013 il tribunale adito pronunciava l’ingiunzione cosi’ come richiesta.
Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione.
Eccepivano, preliminarmente, l’incompetenza dell’adito giudice e la competenza funzionale Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, comma 2, dell’ufficio giudiziario di merito innanzi al quale l’opposto aveva prestato la propria opera.
Costituitosi, il ricorrente instava per il rigetto dell’avversa opposizione.
Deduceva, tra l’altro, che la L. n. 69 del 2009, articolo 54 e il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, non avevano abrogato gli articoli 633 c.p.c. e segg..
Con ordinanza dei 8/17.10.2015 il tribunale di Viterbo in composizione collegiale dichiarava la nullita’ del decreto opposto e regolava le spese del procedimento.
Evidenziava – il tribunale – che il compenso per il cui pagamento era stata pronunciata l’ingiunzione opposta, “riguarda attivita’ di patrocinio profusa in un grado di giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma” (cosi’ ordinanza impugnata, pag. 3), sicche’, alla luce del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, “il ricorso monitorio di che trattasi (…) andava necessariamente rivolto a quel Giudice” (cosi’ ordinanza impugnata, pag. 3) ed il decreto opposto doveva essere dichiarato nullo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’avvocato (OMISSIS); ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Viterbo, annullarsi l’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’articolo 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
Col ricorso a questa Corte di legittimita’ l’avvocato (OMISSIS) deduce che l’ordinanza impugnata viola il combinato disposto del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e articolo 34, comma 16, lettera a), L. n. 794 del 1942, articolo 28, Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u) e dell’articolo 637 c.p.c., comma 1.
Adduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, l’interpretazione costituzionalmente orientata della Legge (Delega) n. 69 del 2009, articolo 54, comma 1 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e articolo 34, comma 16, induce a ritenere che in alcun modo e’ stata abrogata la disciplina del procedimento di ingiunzione, sicche’ l’avvocato puo’ adire il giudice territorialmente competente per l’emissione del decreto ingiuntivo secondo uno dei tre criteri alternativi di cui all’articolo 637 c.p.c.; che il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, “puo’ trovare applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dall’avvocato ex articolo 637 c.p.c., comma 2, poiche’ solo in tal caso lo stesso ufficio giudiziario sarebbe competente anche ai sensi dell’articolo 645 c.p.c.” (cosi’ ricorso, pagg. 18 – 19).
Adduce inoltre che le controparti devono essere qualificate in guisa di “consumatori”; che, dunque, il tribunale di Viterbo, nel cui circondario le controparti risiedono, si specifica quale foro speciale ed esclusivo; che, conseguentemente, la soluzione del tribunale di Viterbo lo avrebbe esposto “al rischio di una dichiarazione di incompetenza del nuovo Giudice” (cosi’ ricorso, pag. 23).
Il ricorso per regolamento di competenza e’ fondato e va accolto.
Si da’ atto che il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 34, comma 16, merce il disposto della lettera a), ha riformulato la L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, nei termini seguenti: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 c.p.c. e segg., procede ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14”.
Si da’ atto che il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 34, comma 16, merce’ il disposto della lettera b), ha espressamente abrogato gli articoli 29 e 30 della medesima L. 13 giugno 1942, n. 794.
Si da’ atto che il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, al comma 1, ha statuito che “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28 e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Si da’ atto che il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14 al comma 2, ha statuito che “e’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
AI cospetto del delineato (novello) quadro normativo, tanto piu’ alla luce dei principi fissati della Legge Delega 18 giugno 2009, n. 69, articolo 54, comma 4, lettera a), (“restano fermi i criteri di competenza, nonche’ i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente”), devesi, siccome deducono il ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 11 e 12) ed il P.M., opinare nel senso che permane immutata la possibilita’ di azionare il procedimento d’ingiunzione ex articoli 633 c.p.c. e segg. (“se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 c.p.c. e segg.”, si legge testualmente al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 34, comma 16, lettera a); “l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo”, si legge testualmente al D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, comma 1), segnatamente, che permane impregiudicata l’operativita’ della triplice prefigurazione dell’articolo 637 c.p.c..
Piu’ esattamente, l’avvocato che ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi puo’, giusta la previsione dell’articolo 637 c.p.c., comma 1, adire in via monitoria l’autorita’ giudiziaria “che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”, puo’, giusta la previsione dell’articolo 637 c.p.c., comma 2, adire in via monitoria l’autorita’ giudiziaria “che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce”, puo’, giusta la previsione dell’articolo 637 c.p.c., comma 3, adire in via monitoria l’autorita’ giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo e’ iscritto (cfo’. Cass. (ord.) 23.3.2015, n. 5810, secondo cui in tema di domanda di ingiunzione dell’avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall’articolo 637 c.p.c., comma 3, non e’ stato abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, sicche’ l’avvocato puo’ ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine nel cui albo egli e’ iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice e’ anche competente a decidere sull’opposizione, ai sensi dell’articolo 645 c.p.c.).
Nessuno ostacolo, pertanto, si configurava a che l’avvocato Antoniucci provvedesse ad adire in via monitoria, giusta la previsione dell’articolo 637 c.p.c., comma 1, quale “tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria”, il tribunale di Viterbo.
E cio’, da un canto, alla stregua del rilievo per cui i debitori tutti – intimati in questa sede – sono residenti nel circondano del tribunale di Viterbo, dall’altro, alla stregua del rilievo per cui i medesimi debitori sono da qualificare senza dubbio in guisa di consumatori (cfo’. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705, secondo cui la qualifica di consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’articolo 33 del citato Decreto Legislativo – spetta alle sole persone fisiche allorche’ concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata), sicche’ il foro correlato al luogo di loro residenza si prospetta come esclusivo ed inderogabile del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ex articolo 33, comma 2, lettera u), (cfr. Cass. (orti) 12.1.2015, n. 181, circa il carattere esclusivo ed inderogabile del foro del consumatore correlato alla sua residenza).
Evidentemente, su tale scorta non puo’ che operare per l’opposizione al decreto ingiuntivo la competenza ex articolo 645 c.p.c., comma 1, dello stesso “ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.
In accoglimento del ricorso va, quindi, cassata l’ordinanza dei 8/17.10.2015 del tribunale di Viterbo, va conseguentemente dichiarata la competenza del medesimo tribunale di Viterbo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa si’ che non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..
P.Q.M.

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