Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 novembre 2016, n. 23309

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore (articolo 2751 bis del Codice civile) per le retribuzioni dei professionisti si applica anche se il creditore é inserito in un’associazione costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire i proventi, a condizione che la prestazione si instauri tra il singolo professionista e il cliente. In tal caso si può ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, benché delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 16 novembre 2016, n. 23309

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5129/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DE (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 535/2015 del TRIBUNALE di MILANO del 6/11/2014, depositato il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

Udito l’Avvocato Caterina Flick (delega avvocato (OMISSIS)) difensore di se stesso ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto n. 535/2015 con cui il Tribunale di Milano lo ha ammesso al passivo del Fallimento per la somma di 20.684,12 Euro in via chirografaria e non in privilegio come da lui richiesto.

La procedura fallimentare non si e’ costituita in giudizio.

Il Consigliere relatore ha richiesto la discussione in camera di consiglio ritenendo,con la relazione ex articolo 380 bis c.p.c., che il ricorso fosse manifestamente infondato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea lettura dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, che ne da’ il Tribunale sostenendo che il privilegio possa esser accordato anche quando la prestazione professionale sia resa da un associato nei confronti del cliente della societa’ professionale.

Col secondo motivo di ricorso, poi, contesta l’erronea supposizione del Collegio nel ritenere lo Studio Legale (OMISSIS) un’associazione professionale, non risultando tale dall’Albo degli Avvocati.

Col terzo motivo lamenta l’ingresso nel giudizio della questione del credito da privilegiato a chirografario, e essendo non controversa e non fatta oggetto di eccezioni nei termini di cui alla L. Fall., articolo 99, convenuto/rimasto contumace. Il Collegio avrebbe pertanto giudicato su una questione non oggetto di domanda in violazione cosi’ dell’articolo 112 c.p.c., violando altresi’ il principio del contraddittorio di cui all’articolo 101 c.p.c., comma 2.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi appaiono fondati nei termini che seguono.

Questa Corte ha gia’ chiarito che il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’articolo 2751 bis c.c., per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attivita’, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attivita’ lavorativa, ancorche’ comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (Cass. 22439/09; Cass. 17207/13).

Nel caso di specie il tribunale ha escluso la sussistenza dei predetti requisiti a seguito di un esame delle risultanze istruttorie sia a carattere documentale e sia a carattere testimoniale che hanno portato il tribunale a concludere che la prestazione fu svolta dal ricorrente assieme ad altri colleghi di studio ed in collaborazione con essi senza che sia stato possibile individuare l’attivita’ svolta personalmente dal ricorrente.

Posto pero’ che tale accertamento e’ stato effettuato d’ufficio dal tribunale, questi ha omesso di esaminare in via preliminare, come correttamente sostenuto dal ricorrente, se lo studio professionale del ricorrente fosse costituito in forma di associazione professionale oppure fosse uno studio individuale in cui gli altri avvocati presenti erano non gia’ associati ma meri collaboratori del titolare.

La mancanza di tale accertamento preliminare, rende la motivazione del tutto carente ed apodittica ed inidonea a giustificare il diniego del privilegio.

I motivi vanno pertanto accolti nei sensi di cui sopra con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *