Suprema Corte di Cassazione 

sezione V

sentenza del 19 novembre 2012, n. 45007

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 16 giugno 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo del 13 aprile 2005, nei confronti di M.G. amministratore di fatto della s.r.l. Calzaturificio S., dichiarata fallita il 2 febbraio 2001, condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione della legge processuale in merito al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza in appello a cagione dell’impossibilità dell’imputato a presenziare per motivi di salute;
b) la carenza di motivazione in ordine all’affermazione della propria penale responsabilità, quale amministratore di fatto della società decotta e senza indicazione del contributo causale alla verificazione del fallimento nonché l’esistenza di una mera motivazione per relationem;
c) l’eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alle aggravanti di cui all’articolo 219 L. Fall.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Quanto al primo motivo si osserva che nel caso in cui l’imputato non si presenti al dibattimento, perché si possa disporre il rinvio dell’udienza debba essere provato che l’impossibilità di comparire sia dipesa da caso fortuito, forza maggiore o da altro legittimo impedimento e che tale impossibilità sia assoluta.
Ne consegue che, qualora il legittimo impedimento addotto sia costituito da infermità, questa debba essere provata non soltanto nella sua effettiva esistenza, ma anche con riguardo all’efficacia impeditiva assoluta per l’imputato di presentarsi all’udienza.
Tale prova non può perciò dirsi raggiunta allorché il certificato medico si limiti all’attestazione dell’infermità ed alla prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell’impossibilità fisica assoluta dell’imputato di comparire in Tribunale.
Impossibilità che rientra comunque nei poteri di valutazione del Giudice, il quale deve considerare, accanto alla natura dell’affezione, anche la prognosi, le cure e ogni altro elemento concreto idoneo alla verifica dell’assolutezza dell’impedimento (v. a partire dalla citata Cass. Sez. Un. 27 settembre 2005 n. 36635 e poi a Sezioni semplici Cass. Sez. V 14 dicembre 2007 n. 5540 e Sez. VI 26 febbraio 2008 n. 24398).
Correttamente, pertanto, nel caso di specie il Giudice a quo ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza ritenendo che il certificato medico prodotto dall’imputato, attestante “una gastroenterite acuta con crisi emorroidaria” non avesse fornito la prova dell’assoluta impossibilità dell’imputato di presentarsi all’udienza, avendo, semplicemente, prescritto un periodo di “riposo e terapia”.
3. Quanto al secondo motivo del ricorso, non può condividersi quanto affermato poiché tendente a dare dei fatti una ricostruzione contraria a quella ritenuta nell’impugnata sentenza e che in questa sede di legittimità non è consentito riesaminare e, d’altra parte, a riprodurre i motivi di appello, già contrastati dalla Corte territoriale con motivazione logica.
Invero, la Corte di Appello, proprio nel rispondere ai motivi dell’impugnazione ha logicamente motivato in merito all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non solo sulla base della relazione del Curatore ma, altresì, della documentazione prodotta e dell’esperita perizia tecnico-contabile, per cui non si può chiedere a questa Corte di rileggere l’esperita attività istruttoria.
In particolare la ritenuta qualifica di amministratore di fatto, è pienamente fondata ai fini dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.
La giurisprudenza di questa Sezione della Corte (v. Cass. Sez. V 11 gennaio 2008 n. 7203 e da ultimo 19 febbraio 2010 n. 19049) ha formulato una distinzione in tema di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta evidenziando il diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella documentale, sotto il profilo soggettivo quando l’amministratore di diritto non sia anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell’amministratore di fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito “testa di legno”.
Ebbene, si è opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture.
Non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della bancarotta patrimoniale o per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
Ovviamente, per la figura dell’amministratore di fatto, accertata in riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell’amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si è rilevato che l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dal novellato articolo 2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’articolo 40, comma 2 cod.pen.
In fatto, questa volta, i Giudici del merito hanno dato logicamente conto dell’attività posta in essere dall’imputato M. ai fini del compimento dell’attività distrattiva posta in essere e sulla base proprio della dianzi indicata attività probatoria.
Anche in questo caso, una diversa rilettura delle risultanze processuali non è, però, consentita a questa Corte di legittimità di fronte alla logica motivazione dei Giudici del merito.
Giova, poi, ulteriormente precisare in diritto (v. Cass. Sez. Ili 13 maggio 2010 n. 24252), come la contestata motivazione per relationem sia ammissibile nell’ambito della mera ricostruzione del fatto, per le parti della sentenza non impugnate o in presenza di manifesta infondatezza o non specificità del motivo di appello.
Nell’ipotesi in cui l’imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il Giudice di Appello non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate.
In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale.
Nella specie, questa volta in fatto, l’esame dell’impugnata sentenza permette di acclarare come la Corte territoriale dopo aver richiamato i “passaggi ricostruttivi” della vicenda (v. pagine 4 e 5 della motivazione) abbia, poi, esaminato le doglianze avanzate nell’interesse dell’imputato e pertanto non possa essere tacciata di omessa motivazione.
4. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, si osserva in primis come in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’articolo 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’articolo 81 cod. pen. (v. Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2011 n. 21039).
In secondo luogo avanti questa Corte di legittimità il trattamento sanzionatorio può essere posto in discussione soltanto nel caso di illegalità della pena.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obbiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello.
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 19.11.2012

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