La massima

Qualora sia stata iscritta ipoteca in forza di una sentenza di primo grado e tale sentenza venga confermata in appello, la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, non determinando alcun effetto sulla sentenza di primo grado, a norma del’art. 336, secondo comma, c.p.c, non incide in alcun modo sulla legittimità del’iscrizione ipotecaria. Ne deriva che chi ha ottenuto la cassazione con rinvio non può introdurre, invocando l’art. 389 c.p.c., un giudizio inteso ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca e il risarcimento dei danni per la pretesa illegittimità dell’iscrizione e la relativa domanda dev’essere rigettata per inesistenza del diritto fatto valere.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 20 novembre 2012, n.20315

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 7 dicembre 2006 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato la domanda, proposta ai sensi dell’art. 389 c.p.c. con citazione notificata il 3 marzo 2003 da S..P. contro E..A. e F..A. , nonché contro S. , M. e G..D.S. , quale eredi della defunta A.G. , e contro la Saga s.r.l. per ottenere: a) che fosse ordinato, ai sensi della suddetta norma, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia, la cancellazione di un’ipoteca giudiziale, a suo tempo iscritta dalla de cuius, dalle A. e da detta società, in forza della sentenza n. 212 del 1994 del Tribunale di Pistoia; b) che fosse in conseguenza disposta la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, nella misura che fosse risultata di giustizia in separato giudizio di liquidazione, per l’asserita illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.
A sostegno della domanda l’attore aveva esposto che la sentenza in forza della quale era stata effettuata l’iscrizione di ipoteca era stata confermata in secondo grado dalla sentenza d’appello resa dalla stessa Corte fiorentina con il n. 937 del 1997, ma che quest’ultima era stata cassata con rinvio dalla sentenza di questa Corte n. 5517 del 2000. Da tanto il P. aveva tratto la conclusione che la cassazione aveva determinato l’effetto che l’iscrizione ipotecaria fosse divenuta priva di tiolo che la legittimasse e risultava iscritta imprudentemente, sì da dar luogo alla pretesa risarcitoria per il danno cagionatogli dal non aver potuto disporre del suo patrimonio immobiliare, essendo l’iscrizione avvenuta su tutti i suoi beni immobili.
I convenuti avevano assunto l’irrilevanza della disposta cassazione all’effetto di giustificare la proposta domanda, perché la cancellazione del’ipoteca sarebbe potuta seguire solo in forza di una sentenza passata in giudicata o di altro provvedimento definitivo. Deducevano, inoltre, che decidendo in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado.
§ 2. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
Dopo aver richiamato giurisprudenza di questa corte in ordine al principio di autonomia delle domande di restituzione o riduzione in pristino rispetto a quelle del giudizio di rinvio, la corte territoriale osserva che: “a ben vedere l’espresso principio di autonomia, con tutti i conseguenti corollari, riflette una situazione quanto meno, di contemporanea pendenza del giudizio di rinvio e di quello per le restituzioni o la riduzione in pristino è, indubbiamente, di non ancora raggiunta definizione della lite principale; e in relazione a ciò è ipotizzabile che la decisione sul merito della controversia vada a incidere sull’esito della domanda di restituzione. Tale incidenza è, in punto di fatto, generalmente priva di rilievo sulla domanda restitutoria, poiché la relativa causa, di ben più agevole soluzione, sarà di norma decisa prima dell’altra. Ove però ciò non sia, e il giudice del rinvio, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, “confermi” la sentenza cassata prima che giunga a decisione la causa sulla restituzione, vi è, secondo la Suprema Corte, deroga alla regola dell’autonomia delle due cause, alla stregua del principio secondo cui il giudice delle restituzioni può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria, poiché con tale decisione viene posto nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento o del provvedimento che ha condotto alla privazione del bene o dalla cui esecuzione è scaturito il danno risarcibile (C. 99/1210; 84/6421). Una situazione siffatta, come si è detto è quella in esame. Nelle more, all’esito del separato giudizio c.d. prosecutorio, la corte di appello con sentenza numero 516/03 ha rigettato l’appello del P. , confermando la sentenza del Tribunale di Pistoia (tale decisione è stata impugnata per cassazione e il relativo giudizio risulta pendente). Tale ulteriore pronuncia giudiziale sul merito del rapporto giuridico controverso, sostituendo la sentenza annullata dalla Suprema Corte, ha riconfermato tutte le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, riaffermando così il fondamento del titolo sulla base del quale è stata iscritta ipoteca. Sarebbe contrario a logica disporre in questo momento (seppure in via condizionata) la cancellazione dell’iscrizione in conseguenza dell’annullamento di una sentenza, che nel frattempo è stata però sostituita, ponendo nuovamente in essere il titolo giustificativo dell’iscrizione medesima (inutile dire della domanda risarcitoria, che è inammissibile, in quanto tardivamente proposta).”.
§ 3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P. sulla base di un unico motivo.
§ 4. Gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso.

Motivi della decisione

§ 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 336, 389 c.p.c. e 144 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.ri 3, 4, 5 c.p.c..

Vi si critica la sentenza impugnata là dove, pur condividendo la tesi dell’autonomia del giudizio di riduzione in pristino e di quello di rinvio, ha reputato che nella specie esso dovesse essere derogato, in quanto era frattanto sopraggiunta la sentenza emessa in sede di rinvio n. 516 del 2003, che aveva confermato la sentenza di primo grado in base alla quale era avvenuta l’iscrizione ipotecaria, ancorché essa fosse stata assoggettata a ricorso per cassazione. La Corte territoriale sarebbe in tal modo incorsa in errore, perché avrebbe trascurato di considerare che, per effetto della cassazione della prima sentenza d’appello la pronuncia di primo grado era stata privata del suo fondamento giuridico e che non poteva ritenersi che tale fondamento potesse essere ripristinato ex post dalla nuova pronuncia di rinvio.

§ 2. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso risulta palesemente infondato e che, tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata, in quanto di rigetto della domanda, debba essere corretto nei termini di cui si dirà, in quanto non appare conforme a diritto.

§ 2.1. Queste le ragioni.

Va premesso che la controversia a seguito della quale venne pronunciata la sentenza n. 212 del 1994 del Tribunale di Pistoia, che costituì il titolo per l’iscrizione ipotecaria, essendo stata pronunciata il 20 aprile 1994, siccome hanno allegato i resistenti e come evidenzia comunque la sentenza n. 5517 del 2000 di questa Corte (che fa riferimento ad un atto introduttivo del giudizio del 21 dicembre 1989), era soggetta alla disciplina anteriore alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, salva, però, l’immediata applicazione a far tempo dal 30 aprile 1995, delle norme riformate indicate dalla norma transitoria di cui all’art. 90, primo comma, c.p.c. nel testo definitivamente sostituito dal d.l. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995. Essendo richiamata in tale articolo la norma dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 48 della l. n. 353 del 1990 ed entrato in vigore alla data su indicata, detta norma regolava gli effetti della cassazione della sentenza successivamente pronunciata in appello dalla Corte fiorentina con il n. 939 del 1997, che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era avvenuta l’iscrizione dell’ipoteca.

Invero, l’iscrizione di ipoteca, cui l’art. 2818 c.c. prevede possa procedersi in forza della sentenza di condanna al pagamento di somma di danaro o di adempimento di altra obbligazione o di quella di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, pacificamente a prescindere dall’essere la sentenza passata in giudicato, si configura come un ‘atto dipendente’ dalla sentenza in forza della quale essa avviene.

Ne discende che, come avverte la dottrina processualcivilistica, l’iscrizione di ipoteca deve senz’altro rientrante nella previsione del secondo comma dell’art. 336, allorché essa si riferisce agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

Consegue che, essendo avvenuta l’iscrizione di cui è processo in forza della sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia, essa non era atto dipendente dalla sentenza d’appello che ebbe a confermarla. Poiché la sentenza d’appello venne cassata con rinvio da questa Corte e non venne disposta in alcun modo la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 383, terzo comma, nel testo vigente al momento della cassazione stessa, la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia, essendo stata confermata dalla sentenza di appello, rimase pienamente efficace e non venne in alcun modo travolta dalla cassazione, in quanto solo il giudice di rinvio avrebbe potuto incidere, sempre che il rinvio lo giustificasse, su di essa.

Da tanto deriva che l’iscrizione ipotecaria non poteva in alcun modo considerarsi atto inciso dalla cassazione di cui alla sentenza n. 5517 del 2000, giacché essa estendeva i suoi effetti soltanto ai provvedimento ed agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, cioè dipendenti dalla sentenza di appello.

Sia il ricorrente espressamente, sia la sentenza impugnata – quest’ultima implicitamente – omettendo qualsiasi considerazione dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile alla controversia, ma le considerazioni svolte sarebbero state le stesse anche riguardo al testo previgente, venendo in rilievo gli effetti di una cassazione) mostrano di credere del tutto erroneamente che la disposta cassazione avesse fatto venir meno anche l’efficacia della sentenza di primo grado e, quindi, degli atti, fra cui l’iscrizione ipotecaria, compiuti sulla base di essa. Un simile effetto sarebbe potuto conseguire, invece, solo ad una rimessione in primo grado del giudizio, perché esso si sarebbe risolto nella caducazione della sentenza di primo grado.

Ora, se la Corte d’Appello avesse considerato il rilievo dell’art. 336, secondo comma, c.p.c, avrebbe dovuto rilevare che la domanda del qui ricorrente era basata su un fatto costitutivo, id est la caducazione dell’ipoteca quale effetto della cassazione con rinvio della sentenza d’appello, che era inesistente e, quindi, avrebbe dovuto rigettarla sulla base del seguente principio di diritto: “qualora sia stata iscritta ipoteca in forza di una sentenza di primo grado e tale sentenza venga confermata in appello, la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, non determinando alcun effetto sulla sentenza di primo grado, a norma del’art. 336, secondo comma, c.p.c, non incide in alcun modo sulla legittimità del’iscrizione ipotecaria. Ne deriva che chi ha ottenuto la cassazione con rinvio non può introdurre, invocando l’art. 389 c.p.c., un giudizio inteso ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca e il risarcimento dei danni per la pretesa illegittimità dell’iscrizione e la relativa domanda dev’essere rigettata per inesistenza del diritto fatto valere”.

Il Collegio osserva che le considerazioni svolte circa la rilevanza in materia del secondo comma dell’art. 336 c.p.c. rendono irrilevante l’approccio dei precedenti di questa Corte che si sono occupati della sorte dell’ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. in ragione delle evenienze del giudizio nelle fasi di impugnazione, là dove essi risolvevano la questione adducendo la decisività del principio espresso dalla norma dell’art. 2884 c.c., la quale condiziona la cancellazione al passaggio in giudicato della sentenza (in particolare, si veda Cass. n. 584 del 1996, che richiama i precedenti più antichi e statuì che “In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 cod. civ., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell’ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente”).

Invero, deve osservarsi che la norma del codice civile – invocata, per la verità dai sostanzialisti, senza considerazione del precetto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. – si riferisce al giudizio in cui viene chiesta la cancellazione dell’ipoteca e determina il momento in cui è possibile la cancellazione dell’ipoteca a seguito di tale procedimento e non invece all’incidenza sull’ipoteca della vicenda del giudizio che ha dato luogo all’iscrizione, che sia prima che dopo le riforme di cui alla l. n. 353 del 1990 ed anche nella situazione anteriore alla sostituzione operata dall’art. 34 della l. n. 581 del 1950, era regolata dalla norma de qua. Per cui, una volta stabilito, in base a detta norma, che l’ipoteca è rimasta travolta dalla riforma o dalla cassazione della sentenza resa nel giudizio in base al quale è stata trascritta, l’effetto di tale travolgimento non è regolato dall’art. 2884 c.c., ma solo da quella norma. È solo la concreta consecuzione della cancellazione valendosi dell’effetto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. che si potrà ottenere con il relativo procedimento all’esito del giudicato su di esso.

§ 3. Il ricorso è, conclusivamente rigettato, con la correzione della motivazione nei sensi sopra indicati, a norma dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c..

§ 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti della resistente e si liquidano in dispositivo, facendo applicazione della tariffa di cui al Dm 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori di legge.

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