Cassazione toga rossa
Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 7 maggio 2015, n. 19075

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dei 17/10/2013 il Tribunale di Prato ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni S.B., avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 582 cod. pen., per avere offeso l’onore di I. T. e averle procurato lesioni, andandola ad urtare con la propria autovettura e facendola cadere in terra, mentre la donna si trovava in piedi in mezzo ad un posto libero, che stava occupando in favore della sua amica Monica Innocenti, la quale stava sopraggiungendo.
2. II B. ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale, sottolineando che l’urto dell’autovettura con la persona offesa era stato del tutto accidentale e non voluto dall’imputato, il quale era convinto, nell’avanzare verso il posto nel quale intendeva parcheggiare, che la donna si sarebbe spostata: del resto, appena le mani della T. avevano toccato il cofano, egli aveva arrestato il veicolo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, censurando la valutazione di attendibilità della testimone Innocenti, legata da rapporto di amicizia con la T., e sulle cui sole dichiarazioni il giudice aveva fondato le proprie conclusioni. Aggiunge il ricorrente che quanto riferito dalla Innocenti era altresì poco credibile, tenuto conto del fatto che si trovava lontana, almeno a distanza di un’autovettura, in un punto in cui difficilmente avrebbe potuto vedere la scena, forse anche perché coperta da altro veicolo parcheggiato e comunque con due bambini piccoli che, presumibilmente giocavano e parlavano all’interno della sua auto.

Considerato in diritto

1. II primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelare e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104).
Nella specie, con motivazione che non palesa alcuna manifesta illogicità, il giudice di merito ha appunto accertato la realtà dell’urto – peraltro riconosciuta dallo stesso ricorrente, che si limita a sostenerne il carattere accidentale – provocato dall’avanzamento dell’autovettura condotta dall’imputato.
Ora, il soggettivo convincimento di quest’ultimo che la T. si sarebbe spostata è del tutto irrilevante rispetto all’azione posta in essere, che rivela, secondo il puntuale apprezzamento del Tribunale, la volontà del B. di procedere nonostante la presenza della donna e anche a costo di provocare l’evento verificatosi.
2. II secondo motivo è inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti dei giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento dei significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione dei materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Nella specie, le generiche critiche rivolte all’attendibilità della persona offesa e della testimone ascoltata, si fondano, a parte il legame di amicizia tra le due donne, in sé privo di rilevanza, su dati fattuali assolutamente congetturali e non agganciati ad alcuna risultanza processuale che ne dimostrino, prima ancora che l’idoneità a rivelare la manifesta illogicità della motivazione, fondata sulla realtà dell’urto e sui motivi del contrasto, la stessa obiettiva sussistenza. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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