cassazione 5
Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 5 maggio 2015, n. 18525

Ritenuto in fatto

1.La Corte di appello di Pescara assolveva dal reato di ricettazione di un telefono ritenendo non provato l’elemento soggettivo neanche nella forma del dolo eventuale. La Corte territoriale evidenziava che l’inserimento nel telefono rubato della scheda Sim intestata all’imputata non era elemento sufficiente a provare il dolo della ricettazione considerato che «la nota tecnica del tracciamento IMEI dovrebbe indurre il ricettatore ad inserire nel telefono una scheda intestata ad altri o a persona addirittura inesistente, stante la facilità con cui si possono ottenere carte SIM dai vari gestori».
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello dell’ Aquila deducendo vizio di motivazione. Si censurava la illogicità della motivazione nella parte in cui non riteneva provato l’elemento soggettivo evidenziando che il fatto di avere utilizzato il telefono rubato con una scheda intestata a sé stessa non poteva escludere la responsabilità dell’imputata considerata la difficoltà di procurarsi una scheda ad altri intestata e tenuto conto dei fatto che la sim card veniva inserita nel telefono subito dopo il furto, nonché della circostanza che l’imputata non forniva alcuna giustificazione a chiarimento. Si evidenziava al riguardo l’assenza di prove del regolare passaggio di proprietà dell’apparecchio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. La consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ha chiarito:
– che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata, o inverosimile giustificazione dei possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. (Cass. Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Rv. 248718; nello stesso senso Cass. Sez. 2, n. 2804 del 05/07/1991 dep 1992 Rv. 189396);
– che per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo dei reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall’art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla “res” siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Cass. sez. 4 n. 4170 del 12.12.06, dep. 2007, Rv. 235897);
– che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Cass. sez. 2, n 41002 del 20/09/2013 Rv. 257237)
3. Nel caso di specie è emerso con certezza che il telefono provento di furto è stato utilizzato con la scheda Sim intestata all’imputata. A tale elemento si associa l’assenza di giustificazioni circa l’uso della scheda intestata alla ricorrente su un telefono oggetto di furto.
4. Applicando i principi generali sopra riportati al caso della ricettazione di telefono cellulare, può essere affermato che l’introduzione nell’apparecchio telefonico di una scheda Sim, unitamente alla assenza di giustificazioni proveniente dall’intestatario stessa circa le ragioni di tale utilizzo, possono concorrere ad integrare un quadro indiziario univocamente indicativo della consumazione dei reato di cui all’art. 648 cod. pen. L’uso di una scheda intestata su un telefono provento di furto può infatti essere indicativa, in assenza digiustificazioni, sia della disponibilità dell’oggetto da parte dell’intestatario sia della consapevolezza dell’illiceità della provenienza illecita dell’apparecchio, almeno nella dimensione attenuata dei dolo per accettazione dei rischio. Tale astratta idoneità a sostenere l’accertamento di responsabilità degli elementi raccolti deve tuttavia essere verificata in concreto, unitamente a tutto il compendio probatorio disponibile dalla Corte. merito. 5. Si dispone pertanto l’annullamento con rinvio per nuova valutazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *