CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 26 maggio 2014, n. 21303

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 27/01/2012 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suddetto imputato dal Tribunale di Napoli in data 30/04/2008; l’ (OMISSIS) risulta essere stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui alla L.F., articoli 217 e 220, correlati alla gestione della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita nel (OMISSIS) e della quale egli era stato amministratore e legale rappresentante.
Il ricorrente lamenta:
– violazione di legge processuale, per omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato del provvedimento di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello.
Viene dedotto che l’unico difensore dell’ (OMISSIS) non ricevette l’avviso de quo, atteso che la notifica presso lo studio del legale (Avv. (OMISSIS)) non ebbe buon fine: in effetti, il professionista venne attestato come “sloggiato” dal recapito risultante in atti, senza pero’ che venisse dato corso ad ulteriori verifiche su dove egli si fosse trasferito. Nel ricorso si rappresenta peraltro che l’Avv. (OMISSIS) aveva ritualmente comunicato al competente consiglio dell’ordine forense il nuovo indirizzo dello studio. Il processo risulta poi essere stato celebrato alla presenza di un difensore di ufficio nominato ex articolo 97, comma 4, del codice di rito;
– inosservanza ed erronea applicazione della L.F., articoli 217 e 220, nonche’ carenza di motivazione della sentenza impugnata.
La difesa segnala che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il motivo di appello afferente la mancanza di una rituale notifica all’ (OMISSIS) della sentenza dichiarativa di fallimento a suo tempo emessa, elemento incidente sulla possibilita’ stessa di intendere validamente decorrenti i termini entro i quali il fallito avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di legge quanto al deposito delle scritture contabili. Sul punto, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare gli stessi argomenti esposti dal Tribunale, a dispetto delle specifiche ragioni di doglianza avanzate con l’atto di impugnazione.
– inosservanza ed erronea applicazione della L.F., articoli 217 e 220, articolo 15 c.p., nonche’ carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Gli stessi vizi evidenziati con il precedente motivo vengono rappresentati sotto un diverso ed ulteriore profilo, concernente l’immotivata esclusione dell’assorbimento del secondo addebito nel primo: ad avviso della difesa, l’omesso deposito del bilancio nei termini di legge rappresenta una violazione da ritenere assorbita nella condotta di omessa tenuta in genere delle scritture contabili in genere, mentre nella sentenza oggetto di ricorso non sarebbe stato in alcun modo affrontato il problema della necessaria applicazione dell’articolo 15 c.p..
Infine, la difesa dell’ (OMISSIS) segnala l’intervenuta prescrizione dei reati addebitati all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I reati contestati all’ (OMISSIS) risultano estinti per prescrizione, atteso che la data di commissione degli addebiti de quibus deve farsi coincidere con la declaratoria di fallimento: il richiamo ad una diversa data di accertamento dei fatti, per quanto evidenziata in rubrica, non puo’ dunque incidere sul tempus commissi delicti.
Considerato che il fallimento venne dichiarato il 25/06/2003, i termini massimi di prescrizione – non risultando in atti cause di sospensione – debbono intendersi maturati gia’ il 25/12/2010, ergo ben prima della emissione della sentenza oggetto dell’odierno ricorso.
In ordine agli specifici motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, deve peraltro rilevarsi quanto segue.
Dovrebbe ritenersi comunque fondato il primo motivo afferente la nullita’ del giudizio di appello per omesso avviso del provvedimento di fissazione dell’udienza all’unico difensore dell’imputato, giacche’ all’esito di un primo tentativo di notifica dell’atto all’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS) (da cui il legale risultava “sloggiato”) non venne compiuta alcuna attivita’ di verifica circa il luogo ove il medesimo si fosse trasferito: attivita’ certamente agevole, comportando semplicemente la consultazione di elenchi che e’ verosimile ritenere accessibili via web. Del resto, vero e’ che il difensore dell’ (OMISSIS) aveva ancora indicato quel primo indirizzo nell’intestazione dell’atto di appello, ma l’impugnazione risaliva al giugno 2008, mentre il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado intervenne oltre tre anni dopo.
Vero e’ che il difensore di ufficio nominato ex articolo 97, comma 4, del codice di rito non formulo’ eccezioni di sorta, ma a riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che “la nullita’ derivante dal mancato avviso dell’udienza dibattimentale ad uno dei due difensori nominati dall’imputato non puo’ dirsi sanata quando, non essendo comparso alcuno dei difensori ed essendo rimasto contumace l’imputato, la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d’ufficio, giacche’ la nomina di quest’ultimo deriva proprio dalla suddetta nullita’ e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo sia frutto di una nullita’ l’attitudine a sanare il vizio” (Cass., Sez. 5, n. 13102 del 04/03/2008, Garelli, Rv 239391). Identico principio e’ stato coerentemente affermato anche in caso di unico difensore (v. Cass., Sez. 2, n. 6682 del 23/11/2011, Paolini, Rv 252087, secondo cui “la nullita’ derivante dal mancato avviso dell’udienza preliminare al difensore dell’imputato non comparso non puo’ dirsi sanata se la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d’ufficio, la cui presenza nel processo e’ conseguenza proprio di quel vizio”).
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite conforta l’interpretazione ora ricordata: vero e’ che la sentenza n. 39060 del 16/07/2009 (rie. (OMISSIS)) afferma che “la nullita’ a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, e’ sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente” (precisando che e’ onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice), ma si tratta di fattispecie ben diversa, riguardante appunto il vizio relativo all’omesso avviso ad uno dei due difensori di uno stesso imputato. Tant’e’ che, nella relativa motivazione, il massimo organo di nomofilachia precisa che “il logos “parte” distingue concettualmente, nel rapporto esterno con altri soggetti, le persone accomunate da uno stesso interesse, e percio’ gli oneri e le facolta’ connessi alla posizione, quale che sia il rapporto interno tra i soggetti della stessa parte. Nel processo sono parti necessarie, intese soggetti unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l’accusa pubblica e la difesa. Le due parti differiscono perche’ l’accusa e’ costituita sempre da una sola persona mentre la difesa, si e’ visto, puo’ essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre all’imputato (titolare del diritto) se compare. Pertanto, dall’omessa citazione del titolare del diritto e dal mancato avviso al solo difensore che ha obbligo di essere presente o ad entrambi quelli nominati di fiducia deriva nullita’ assoluta ed insanabile, che l’articolo 179 c.p.p., prevede sia rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La norma non adotta il termine “parte” perche’, come gia’ nel caso d’incapacita’ del giudice o di vizio d’iniziativa del pubblico ministero, o in casi altrimenti previsti, la nullita’ e’ insanabile e non sarebbe possibile costituire il rapporto processuale. Per l’opposta ragione, in quanto il rapporto si puo’ costituire, al concetto di “parte” si riporta, per implicito o esplicito, il regime delle altre nullita’ generali o relative”.
Quanto ai motivi ulteriori, appare infondato quello concernente l’omessa notifica all’ (OMISSIS) della sentenza di fallimento, avendone egli avuto piena consapevolezza (quanto meno) all’atto dell’interrogatorio del 18/11/2003, come evidenziato nella pronuncia impugnata; e’ invece da accogliere la doglianza relativa all’assorbimento del reato L.F., ex articolo 220, in quello di bancarotta semplice documentale. Infatti, nella giurisprudenza di legittimita’ e’ consolidato l’orientamento secondo cui “la previsione di cui alla L.F., articolo 217, che punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in se’ – come norma di piu’ ampia portata la cui sanzione, piu’ grave, ne esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo – anche la previsione di cui agli articoli 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e cio’ in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare” (Cass., Sez. 5, n. 5504 del 05/12/2005, Fasano, Rv 233756). Afferma, per converso, il medesimo principio una piu’ recente sentenza dove si legge che “il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dalla L.F., articolo 220, e articolo 16, n. 3, concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2), e di bancarotta semplice documentale, di cui alla L.F., articolo 217, comma 2, tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (Cass., Sez. 5, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi, Rv 257829).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il delitto sub a), in esso assorbito quello contestato sud b), estinto per prescrizione.

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