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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 20 agosto 2015, n. 35013

Ritenuto in fatto

Con sentenza deliberata il 22/07/2009, il Giudice di pace di Catania aveva dichiarato I.C. colpevole del reato di ingiuria in danno di B.A. (per averle rivolto espressioni quali, riferendosi alla precedente direttrice scolastica, “le leccavi il culo e i piedi”) e l’aveva condannata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Investito dell’appello dell’imputata, il Tribunale di Catania, con sentenza deliberata in data 09/05/2013, ha assolto I.C. dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale dl Catania ha proposto ricorso per cassazione B.A., attraverso l’avv. F. P., denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge: l’espressione rivolta alla parte civile non rientra in un semplice richiamo alla dipendente, ma intaccava le qualità della stessa essendo diretta alla persona e non alla condotta, laddove l’imputata è stata motivata da stizza dovuta al comportamento di B., giunta a scuola in leggero ritardo, e l’eventuale richiamo legato alla condotta della dipendente era già stato avanzato in precedenza, quando I. aveva convocato la ricorrente nei suo ufficio per redarguirla.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
I giudici di merito concordano circa la ricostruzione del fatto e, dunque, circa l’espressione utilizzata da I., direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto tecnico e professionale presso il quale lavorava, come assistente amministrativo, B.. Secondo il giudice di appello, la frase è stata pronunciata in un evidente stato di alterazione psicologica conseguente all’atteggiamento poco professionale tenuto da B. e non riveste la valenza offensiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice: benché I. avesse pacatamente e giustamente fatto notare a B. che quest’ultima era arrivata in ufficio in ritardo come avveniva solitamente, la parte civile aveva risposto con tono di sfida, dicendole che, al fine di contestare Il ritardo, avrebbe dovuto Installare un rilevatore dl presenza e, quindi, era entrata nel proprio ufficio chiudendo la porta; I. aveva quindi convocato la dipendente nella propria stanza per chiarire la vicenda, ma, come ammesso dalla stessa B., questa, invece di ravvedersi, aveva risposto a tono, andando via senza congedarsi e chiudendo, di nuovo, la porta dietro le spalle; a quel punto veniva raggiunta da I. che, se pur con espressione colorita, le faceva notare di avere un atteggiamento irrispettoso nel suoi confronti, mai assunto nel confronti della precedente direttrice scolastica. Le parole pronunciate da I., osserva il Tribunale di Catania, censurano un comportamento di B., ma non Intaccano le sue qualità, essendo dirette alla condotta e non alla persona.
Così delineato l’iter argomentativo della sentenza Impugnata, sussiste la denunciata erronea applicazione della norma penale. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di Ingiuriare Il lavoratore dipendente o di esorbitare dal limiti della correttezza e dei rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all’azione censurata, alla figura morale dei dipendente, traducendosi In un attacco personale sui piano Individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (così, In tema di diffamazione, Sez. 5, n. 6758 del 21/01/2009 – dep. 17/02/2009, Bertocchi, Rv. 243335). Nel termini sopra richiamati, la frase rivolta da I. alla ricorrente, lungi dal restare circoscritta nell’ambito della censura al comportamento della dipendente, ha investito la persona, rappresentandola, attraverso il riferimento al rapporto con la precedente direttrice, In forma Idonea a mortificarne la figura morale.
Si Impone, pertanto, l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, che – fermo il carattere Ingiurioso della frase in questione – non sarà vincolato all’esame del soli punti indicati nella presente sentenza di annullamento (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, dep. 21109/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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