Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 15 febbraio 2016, n. 6245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 3/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/06/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GORJAN Sergio;

Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza resa il 5.6.2015 la Corte d’Appello di Genova ha accolto l’istanza di ricusazione mossa dall’imputato (OMISSIS) avverso il Giudice monocratico del Tribunale di Genova che lo giudicava per il delitto ex art 612 bis codice penale.

Era accaduto che, nel corso del dibattimento, il Giudice ricusato avesse provveduto a modificare – anticipando la data di commesso delitto – l’imputazione, cosi’ sostituendosi al PM.

Ritenendo venuta meno la terzieta’ del Giudice in dipendenza di detto provvedimento errato, l’imputato aveva proposto istanza di ricusazione che la Corte ligure ha accolto, ritenendo come la confezione di atto abnorme in sostituzione del PM aveva ingenerata l’impressione nella difesa e nell’imputato di anticipata valutazione di colpevolezza.

Ha interposto al riguardo ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Genova per violazione o falsa applicazione della norma in articolo 37 codice procedura penale, in punto motivo di ricusazione.

Osserva il PG ricorrente come, in primo luogo, la Corte ligure abbia violato il principio di tassativita’ dei casi di ricusazione, poiche’ la condotta posta in esseri dal Giudice ricusato nella specie non rientrava in alcuna delle specifiche ipotesi ex articolo 37 codice procedura penale.

In secondo luogo, il P.G. presso la Corte ligure rileva come la Corte abbia considerato sufficiente una soggettiva impressione della parte che, con l’errato provvedimento ordinatorio adottato nel procedimento, il Giudice abbia espresso convincimento circa il merito dell’imputazione, mentre la ragione di ricusazione deve fondarsi su dati e fatti obiettivi.

Il P.G. presso questa Corte ha condiviso l’impugnazione e chiesto l’annullamento dell’ordinanza adottata dalla Corte ligure con rinvio per nuovo esame, mentre la parte privata non ha presentato memoria.

All’odierna udienza camerale, la Corte esaminava la questione ed adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso de quo e’ fondato e merita accoglimento.

Esattamente il P.G. impugnante ha rilevato come le ipotesi di ricusazione del Giudice, in quanto espressione di situazioni eccezionali, non consentano ampliamento mediante interpretazione, sicche’ la fattispecie dedotta dall’imputato deve inquadrarsi in una delle tassative ipotesi ex articolo 37 codice procedura penale.

E nella specie la Corte ligure ha ritenuto che il provvedimento adottato nel corso del procedimento a carico dell’ (OMISSIS), in quanto ritenuto abnorme – esercizio delle funzioni proprie assegnate al P.M. – fosse da inquadrare nell’ipotesi l’attuale di manifestazione indebita del proprio convincimento.

La Corte territoriale da atto espressamente di aver tenuto conto dell’insegnamento al riguardo di questa Corte – Cass. SU n 41263 dep. 15.11.2005 RV 232067 imp. Falzone, Cass. Sez. 6 n 43965 dep. 30.10.2015 RV 264985 imp. Pasi – ma in effetti non l’applica correttamente nella fattispecie.

Difatti la Corte ligure reputa sufficiente che l’atto processuale nullo, posto in essere dal Giudice, possa suscitare il mero sospetto nella difesa che questi aderisca alle tesi accusatorie.

Viceversa la lettera della legge richiede che il Giudice esprima il suo convincimento, non all’uopo bastando l’adozione di un provvedimento processuale per quanto viziato, siccome in effetti insegna questa Corte.

Nella specie, il Giudice ricusato alcuna affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato ha espresso in udienza, tanto meno indebitamente, poiche’, come precisatoci suo intervento sollecitato dal P.M., quindi non al di fuori dell’attivita’ giurisdizionale e senza alcun collegamento con la stessa.

Il rilievo della nullita’ del provvedimento adottato – senza per altro alcunche’ espressamente affermare circa la responsabilita’ dell’imputato come pacifico in atti – non e’ elemento sufficiente poiche’, come rettamente sottolinea il P.G. presso la Corte ligure, per potersi ritenere configurata l’ipotesi tassativa di legge per la ricusazione deve concorre il dato obiettivo previsto, non gia’, e’ sufficiente la sensazione soggettiva della parte interessata alla ricusazione.

Nella specie un tanto non appare accaduto, sottolineando la Corte territoriale, non gia’, che il Giudice ricusato abbia positivamente espressa opinione, bensi’ che l’erroneita’ del provvedimento adottato abbia ingenerato sospetto di non terzieta’ nell’imputato e nella sua difesa.

L’ordinanza, emessa il 5 – 16.6.2015 dalla Corte d’Appello di Genova, che accoglie la ricusazione pertanto va annullata e la questione rimessa alla Corte medesima per nuovo esame che s’atterra’ alle direttive dianzi indicate.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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