Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 13 febbraio 2015, n. 6408
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 3.7.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato, il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento senza rinvio ella sentenza impugnata, aderendo, in subordine, alla richiesta del pubblico ministero.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 3.7.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato, il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento senza rinvio ella sentenza impugnata, aderendo, in subordine, alla richiesta del pubblico ministero.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 3.7.2012 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.1.2008, aveva condannato alle pene, principale ed accessoria, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato (OMISSIS), in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, con riferimento al fallimento della ” (OMISSIS) s.r.l.”, di cui l’imputato era presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, rideterminava in senso piu’ favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
A (OMISSIS) si contesta di avere proceduto ad un’articolata operazione di vendita del complesso immobiliare di (OMISSIS), sede dell’attivita’ produttiva della societa’, esposta pesantemente nei confronti dell’istituto bancario ” (OMISSIS)”, conclusa la quale una parte del corrispettivo, al netto di quanto pagato per estinguere il “debito senior” con la banca, veniva impiegato per far fronte ad operazioni ritenute prive di logica aziendale, in quanto desinate all’assunzione di obblighi del tutto estranei all’interesse della societa’.
2. Avverso la sentenza della corte di appello di Milano, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), lamentando: 1) omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata allo scopo di sottoporre a nuovo esame il consulente della difesa prof. (OMISSIS), le cui osservazioni erano state “liquidate” dal tribunale in quanto apoditticamente definite come non condivisibili o non comprensibili, in modo che potesse essere affrontato con la dovuta completezza il tema della congruita’ del canone di sublocazione; 2) mancanza di motivazione in ordine a tutti i rilievi volti a far valere l’insussistenza della natura dissipativa dell’operazione, con riferimento all’estinzione del debito della ” (OMISSIS)” (in relazione alla quale si invoca anche la violazione dell’articolo 522, c.p.p.); alla entita’ del canone di sublocazione che la ” (OMISSIS) s.p.a.” aveva praticato alla ” (OMISSIS)”; al pagamento del diritto di prelazione per il riacquisto del complesso immobiliare, profili in relazione ai quali il ricorrente si sofferma riportando ampi stralci della consulenza tecnica del prof. (OMISSIS), evidenziando peraltro come non rientri nell’imputazione la contestazione della costituzione di un deposito infruttifero che pure veniva considerato dalla corte territoriale, sintomo della dissipazione; 3) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che ogni effetto della condotta dissipativa sul fallimento della societa’ e’ stato escluso dai successivi finanziamenti ad opera della ” (OMISSIS) s.p.a.” risalenti al 2000 e dai successivi aumenti di capitale del 2001, che precedono la dichiarazione di fallimento del 2003, come ammesso dallo stesso curatore fallimentare.
4. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
5. Come e’ noto il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non gia’ nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur e’ stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all’osservazione della parte (cfr. Cass., sez. I, 12.5.1999, n. 9539, rv. 215132).
Orbene, in tale vizio e’ senza dubbio incorsa la corte di appello di Milano, in quanto, pur avendo l’imputato contestato specificamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per giungere alla conclusione della natura dissipativa delle singole operazioni economiche in contestazione, il giudice di secondo grado non ha fornito una puntuale risposta alle censure difensive sul punto, limitandosi ad un generico richiamo alla congruita’ della motivazione del tribunale ed al contenuto della relazione della societa’ di revisione al bilancio 2001 (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).
Cio’ appare in evidente contrasto con il principio, affermato dall’orientamento dominante in sede di legittimita’, secondo cui e’ viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o piu’ punti della decisione impugnata, motivi “per relationem”, limitandosi a richiamare quest’ultima (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 3 , 1.4.2014, n. 27416, rv. 259666).
Incorre, pertanto, nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dall’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 111 Cost., comma 6, il giudice d’appello che, come nel caso in esame, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza pero’ dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, cosi’ sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante (cfr. Cass., sez. IV, 18.12.2013, n. 6779, rv. 259316).
La corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare un profilo, che attiene alla corretta applicazione della L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, ed, in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare, in ordine ai notevoli aumenti di capitale, deliberati il 4.12.2000, successivamente alla vendita del menzionato complesso immobiliare, che, come riconosciuto dallo stesso tribunale, escludono una diretta incidenza delle operazioni economiche oggetto di contestazione sullo stato di insolvenza della societa’ fallita (cfr. p. 16 della sentenza di primo grado).
Se cio’ e’ vero, come e’ vero, la conclusione cui e’ pervenuto il giudice di primo grado non appare in linea con quanto affermato sul punto dall’orientamento della Suprema Corte, condiviso, dal Collegio, in tema di bancarotta c.d. “riparata”, secondo cui, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento (nel caso in esame intervenuta il 28.11.2003), non gia’ al momento della commissione dell’atto antidoveroso.
Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorche’ fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attivita’ di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura, quantomeno, prima dell’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.
In applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato a titolo di bancarotta per distrazione, omettendo di motivare in ordine all’effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla societa’ e ai tempi di restituzione delle somme (cfr. Cass., sez. V, 03/02/2011, n. 8402, rv. 249721; Cass., sez. V, 23.4.2013, n. 28514, rv. 255576).
In questa prospettiva, l’affermazione del tribunale di Milano, secondo cui l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”, “tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell’impresa” (cfr. p. 16 della sentenza del tribunale), si appalesa del tutto insoddisfacente, perche’ non affronta il cuore della questione giuridica evidenziata dalla giurisprudenza di legittimita’, sulla necessita’, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all’atto del compimento dell’attivita’ antidoverosa, questione che la corte territoriale non si e’ minimamente posta.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata, deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, che procedera’ ad un nuovo esame, colmando le evidenziate lacune motivazionali.
A (OMISSIS) si contesta di avere proceduto ad un’articolata operazione di vendita del complesso immobiliare di (OMISSIS), sede dell’attivita’ produttiva della societa’, esposta pesantemente nei confronti dell’istituto bancario ” (OMISSIS)”, conclusa la quale una parte del corrispettivo, al netto di quanto pagato per estinguere il “debito senior” con la banca, veniva impiegato per far fronte ad operazioni ritenute prive di logica aziendale, in quanto desinate all’assunzione di obblighi del tutto estranei all’interesse della societa’.
2. Avverso la sentenza della corte di appello di Milano, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), lamentando: 1) omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata allo scopo di sottoporre a nuovo esame il consulente della difesa prof. (OMISSIS), le cui osservazioni erano state “liquidate” dal tribunale in quanto apoditticamente definite come non condivisibili o non comprensibili, in modo che potesse essere affrontato con la dovuta completezza il tema della congruita’ del canone di sublocazione; 2) mancanza di motivazione in ordine a tutti i rilievi volti a far valere l’insussistenza della natura dissipativa dell’operazione, con riferimento all’estinzione del debito della ” (OMISSIS)” (in relazione alla quale si invoca anche la violazione dell’articolo 522, c.p.p.); alla entita’ del canone di sublocazione che la ” (OMISSIS) s.p.a.” aveva praticato alla ” (OMISSIS)”; al pagamento del diritto di prelazione per il riacquisto del complesso immobiliare, profili in relazione ai quali il ricorrente si sofferma riportando ampi stralci della consulenza tecnica del prof. (OMISSIS), evidenziando peraltro come non rientri nell’imputazione la contestazione della costituzione di un deposito infruttifero che pure veniva considerato dalla corte territoriale, sintomo della dissipazione; 3) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che ogni effetto della condotta dissipativa sul fallimento della societa’ e’ stato escluso dai successivi finanziamenti ad opera della ” (OMISSIS) s.p.a.” risalenti al 2000 e dai successivi aumenti di capitale del 2001, che precedono la dichiarazione di fallimento del 2003, come ammesso dallo stesso curatore fallimentare.
4. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
5. Come e’ noto il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non gia’ nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur e’ stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all’osservazione della parte (cfr. Cass., sez. I, 12.5.1999, n. 9539, rv. 215132).
Orbene, in tale vizio e’ senza dubbio incorsa la corte di appello di Milano, in quanto, pur avendo l’imputato contestato specificamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per giungere alla conclusione della natura dissipativa delle singole operazioni economiche in contestazione, il giudice di secondo grado non ha fornito una puntuale risposta alle censure difensive sul punto, limitandosi ad un generico richiamo alla congruita’ della motivazione del tribunale ed al contenuto della relazione della societa’ di revisione al bilancio 2001 (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).
Cio’ appare in evidente contrasto con il principio, affermato dall’orientamento dominante in sede di legittimita’, secondo cui e’ viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o piu’ punti della decisione impugnata, motivi “per relationem”, limitandosi a richiamare quest’ultima (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 3 , 1.4.2014, n. 27416, rv. 259666).
Incorre, pertanto, nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dall’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 111 Cost., comma 6, il giudice d’appello che, come nel caso in esame, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza pero’ dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, cosi’ sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante (cfr. Cass., sez. IV, 18.12.2013, n. 6779, rv. 259316).
La corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare un profilo, che attiene alla corretta applicazione della L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, ed, in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare, in ordine ai notevoli aumenti di capitale, deliberati il 4.12.2000, successivamente alla vendita del menzionato complesso immobiliare, che, come riconosciuto dallo stesso tribunale, escludono una diretta incidenza delle operazioni economiche oggetto di contestazione sullo stato di insolvenza della societa’ fallita (cfr. p. 16 della sentenza di primo grado).
Se cio’ e’ vero, come e’ vero, la conclusione cui e’ pervenuto il giudice di primo grado non appare in linea con quanto affermato sul punto dall’orientamento della Suprema Corte, condiviso, dal Collegio, in tema di bancarotta c.d. “riparata”, secondo cui, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento (nel caso in esame intervenuta il 28.11.2003), non gia’ al momento della commissione dell’atto antidoveroso.
Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorche’ fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attivita’ di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura, quantomeno, prima dell’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.
In applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato a titolo di bancarotta per distrazione, omettendo di motivare in ordine all’effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla societa’ e ai tempi di restituzione delle somme (cfr. Cass., sez. V, 03/02/2011, n. 8402, rv. 249721; Cass., sez. V, 23.4.2013, n. 28514, rv. 255576).
In questa prospettiva, l’affermazione del tribunale di Milano, secondo cui l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”, “tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell’impresa” (cfr. p. 16 della sentenza del tribunale), si appalesa del tutto insoddisfacente, perche’ non affronta il cuore della questione giuridica evidenziata dalla giurisprudenza di legittimita’, sulla necessita’, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all’atto del compimento dell’attivita’ antidoverosa, questione che la corte territoriale non si e’ minimamente posta.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata, deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, che procedera’ ad un nuovo esame, colmando le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano
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