Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 9 dicembre 2016, n. 52306

L’individuazione del giudice che procede in materia cautelare va individuata nel giudice che di fatto dispone degli atti

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 9 dicembre 2016, n. 52306

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS), il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 27/04/2015 con cui veniva parzialmente accolto il ricorso ex articolo 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 19/03/2015;

visti gli atti, letto il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;

lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa CARDIA Delia, pervenute in data 09/67/2016, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, in parziale riforma del ricorso ex articolo 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 19/03/2015, annullava il decreto limitatamente al capannone industriale sito in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), ed ai terreni siti in (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particele (OMISSIS), entrambi di proprieta’ dell’ (OMISSIS).

2. Con ricorso depositato il 13/02/2016 l’ (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), ricorre per:

2.1. violazione di legge, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione agli articoli 1, 33 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c), premettendo che questa Corte si e’ gia’ pronunciata sulle medesime questioni poste a fondamento del ricorso, annullando senza rinvio le ordinanze nei confronti di altri coimputati, in accoglimento delle doglianze sulla incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva emesso il decreto di sequestro preventivo;

2.2. violazione di legge, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 649 c.p.p., essendo stata omessa ogni motivazione in ordine alla eccezione relativa ad un precedente giudicato, formatosi a seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari nell’ambito del proc. pen. n. 1389/2008 R.G.N.R., non impugnato e confermato dalla sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione;

2.3. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in riferimento alla ritenuta sussistenza della sproporzione tra la capacita’ reddituale del nucleo familiare del ricorrente e gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di accertamento.

3. Il Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Cardia Delia, ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 09/06/2016, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto.

Analogamente a quanto gia’ rilevato da questa Corte in relazione alla posizione di altri ricorrenti avverso il medesimo provvedimento, risulta, in particolare fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

Come chiarito dalla motivazione della sentenza della Sezione 3, n. 47684 del 17/09/2014, Rv. 261241, va rilevata la sussistenza di un principio generale, desumibile dal sistema del codice di rito, secondo cui e’ competente ad adottare i provvedimenti cautelari il giudice che procede e che, al tempo stesso, abbia la disponibilita’ degli atti processuali.

Cio’ non solo si evince dalla lettura congiunta degli articoli 317, 554 c.p.p., Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 91, ma discende da una visione sistemica ispirata a principi di logica e coerenza del sistema processuale in materia cautelare.

L’articolo 317 c.p.p., avente ad oggetto il sequestro conservativo, dispone che il relativo provvedimento venga emesso con ordinanza da parte del giudice che procede, specificando, al comma 2, che se e’ intervenuta sentenza soggetta ad impugnazione, il sequestro viene adottato dal giudice che ha pronunciato la sentenza prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, per cui, conseguentemente, la competenza spetta a detto ultimo giudice una volta intervenuta la trasmissione degli atti. Analogamente l’articolo 554 c.p.p., in materia di procedimento innanzi al giudice in composizione monocratica, afferma che il giudice per le indagini preliminari e’ competente ad adottare gli atti urgenti ed a provvedere sulle richieste di misura cautelare fino a quanto il decreto e gli atti che costituiscono il fascicolo per il dibattimento siano trasmessi al giudice. L’articolo 91 norme att. c.p.p. afferma, a sua volta, nell’individuare la competenza ad adottare i provvedimenti in materia cautelare, che nel corso degli atti preliminari al dibattimento i provvedimenti sono adottati dal Tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla Corte di Assise, dalla Corte di Appello, dalla Corte di Assise di Appello, a seconda della rispettiva competenza; dopo l’emissione della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell’articolo 590 c.p.p., provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Appare quindi chiaro che dette norme, volte a disciplinare la regola da seguire nel passaggio da una fase processuale ad un’altra in presenza di atti urgenti e/o di misure cautelari, individuino un criterio generale, peraltro richiamato dalla stessa disposizione di cui all’articolo 321 c.p.p..

Detta ultima norma, infatti, in tema di sequestro preventivo, fissa la regola generale secondo la quale il giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero sia quello che procede, specificando che nel corso delle indagini preliminari il giudice che procede va individuato nel giudice delle indagini preliminari.

La giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte ribadito, anche in casi diversi ma involgenti la medesima problematica, il medesimo principio secondo cui la individuazione del giudice che procede in materia cautelare debba essere individuata nel giudice che dispone degli atti (Sezione 1, sentenza n. 40524 del 2/10/2008, Rv. 241707 ha affermato la competenza del giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di sequestro preventivo dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, applicando analogicamente l’articolo 317 c.p.p., comma 2, ultima parte; Sezione 2, sentenza n. 2388 del 19/12/2008, Rv. 2430034; Sezione 2, sentenza n. 1426 del 3/12/2013, Rv. 257969, che hanno entrambe ribadito come la competenza a disporre il sequestro preventivo, una volta che il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione a giudizio, spetti al giudice per le indagini preliminari sino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non sia trasmesso al giudice dibattimentale; Sezione 3, sentenza n. 22240 del 22/04/2010, Rv. 247608, che ha fatto espresso riferimento all’articolo 91 norme att. c.p.p. al fine di individuare il giudice competete a provvedere in materia cautelare nel procedimento per decreto).

D’altra parte risulterebbe del tutto incomprensibile anche sotto il profilo della piu’ elementare logica processuale radicare, una volta per tutte, nel giudice che procede al momento della formulazione della richiesta di sequestro preventivo da parte del pubblico ministero, la competenza a provvedere, cristallizzando la stessa per effetto della domanda cautelare, del tutto prescindendo, quindi, dalla successiva evoluzione processuale della vicenda che nel frattempo, come verificatosi nel caso di specie, e’ stata sottoposta alla cognizione di altro giudice.

Cio’ significherebbe, in concreto, sostenere che il giudice competente ad adottare il decreto di sequestro preventivo possa essere un giudice che non ha piu’ la disponibilita’ degli atti, non comprendendosi quindi, sulla scorta di quali elementi egli potrebbe adottare la propria decisione.

Sotto altro profilo, infine, appare opportuno rilevare come anche nel caso previsto dall’articolo 27 c.p.p., il giudice incompetente, ma che comunque ha la disponibilita’ degli atti, puo’ adottare misure cautelari, le quali cessano di avere efficacia solo se non siano confermate, nel termine di giorni venti dalla ordinanza di trasmissione degli atti, dal giudice competente, ossia, secondo lo schema indicato dalla norma, dal giudice che e’ stato individuato a seguito di ordinanza di trasmissione degli atti ed al quale gli atti stessi siano pervenuti in forza dell’ordinanza medesima.

Ne deriva come non possa condividersi l’assunto del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che ha affrontato la questione valutando uno solo dei profili da considerare nella individuazione del giudice competente a provvedere, ma prescindendo del tutto dal considerare come il criterio del giudice che procede debba essere in concreto applicato in considerazione della effettiva e materiale disponibilita’ degli atti processuali, condizione indispensabile al fine del necessario vaglio di applicabilita’ della misura richiesta alla luce della sussistenza dei requisiti normativi.

Al contrario, con il provvedimento impugnato si e’ di fatto affermato un anomalo principio di perpetuatio jurisdictionis, ancorato ad un dato esclusivamente formale, ossia quello costituito dall’epoca di deposito della richiesta del pubblico ministero, che sembra prescindere del tutto dalla necessita’ di valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 321 c.p.p., per la quale appare indispensabile la disponibilita’ degli atti.

Ne consegue, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

La natura della questione trattata, in considerazione della precedente decisione adottata, consente la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

Motivazione semplificata

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