Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 18 ottobre 2016, n. 44092

Non è stato riconosciuto il reato di furto al soggetto che all’interno di un supermercato ha sottratto due salami. La tenuità del fatto supera lo ius corrigendi insito nella misura repressiva

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 18 ottobre 2016, n. 44092

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/03/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), nell’interesse del (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 28.2.2013, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all’articolo 624 c.p., escludendo la contestata circostanza aggravante, di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Taranto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS), che e’ stato ritenuto colpevole del furto di due salami, consumato all’interno di un supermercato “(OMISSIS)”, solo sulla base del rinvenimento all’interno della sua autovettura di due salami, non essendovi certezza che si trattasse degli stessi salami sottratti dai banchi di vendita del supermercato, in quanto non e’ possibile utilizzare al riguardo le dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti in assenza del difensore, posto che il consenso dato dalla difesa all’acquisizione del verbale di sommaria ricostruzione del fatto non ricomprendeva, espressamente, anche le suddette dichiarazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta mancanza di valida querela, che, nel caso in esame, e’ stata proposta da (OMISSIS), il quale, come ammesso dalla stessa corte territoriale, sulla base della documentazione prodotta in appello, non era il legale rappresentante del supermercato “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e, quindi, non era dotato del potere di proporre querela, senza tacere che non risulta in alcun modo dimostrato che il (OMISSIS) fosse dotato di un qualche potere all’interno del supermercato; 3) la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..

3. Il ricorso e’ fondato con riferimento all’ultimo motivo di impugnazione, apparendo, invece, infondate le altre censure.

Da un lato, infatti, l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) prescinde dalla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, in assenza di difensore, trovando sufficiente fondamento, piuttosto, nella duplice circostanza di fatto (non censurata dall’imputato) che il (OMISSIS), quando venne fermato dalle forze dell’ordine, venne trovato in possesso di due pezzi di salame confezionati, che, al tatto, conservavano ancora una bassa temperatura, sintomo inequivocabile della recente provenienza di essi da una sede fredda, riconosciuti, appena un’ora dopo il fermo del ricorrente, dal responsabile del supermercato “(OMISSIS)” di (OMISSIS), “senza ombra di dubbio” come beni alimentari “in vendita presso il nostro banco frigo”; dall’altro, come correttamente evidenziato dalla corte di appello, la querela risulta legittimamente presentata dal responsabile del suddetto supermercato (sig. (OMISSIS)), in quanto tale titolare del possesso dei beni in esso venduti, per cui non rileva che il legale rappresentante della societa’ cui la sede “(OMISSIS)” di (OMISSIS) fa capo, sia persona diversa (cfr. Cass., sez. un., 18/07/2013, n. 40354).

4. Fondato appare l’ultimo motivo di ricorso.

A tale proposito va preliminarmente osservato che, come affermato da un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua composizione piu’ autorevole, in tema di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131 bis, c.p., quando la sentenza impugnata e’, come nel caso in esame, anteriore alla entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimita’ va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilita’, la dichiara d’ufficio, ex articolo 129 c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l).

Si e’ altresi’ precisato che il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (cfr. Cass., sez. U., 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590-266594).

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie concreta in esame, non puo’ non riconoscersi la particolare tenuita’ del fatto commesso dal (OMISSIS).

Cio’ in considerazione: del modesto valore economico della merce sottratta (16,00 Euro, come dichiarato dal (OMISSIS) in querela); delle modalita’ della condotta, di ridotto allarme sociale, anche in considerazione della mancata configurabilita’ di qualsiasi circostanza aggravante, che connoti in termini di maggiore gravita’ la condotta del reo; del grado dell’elemento soggettivo del reato, di non rilevante intensita’, essendo evidente come la condotta dell’imputato sia stata sorretta dal dolo appena sufficiente ad indirizzare il (OMISSIS) verso l’impossessamento degli alimenti sottratti, nella consapevolezza della loro appartenenza ad altri.

Ne’ costituisce ostacolo all’applicazione della menzionata causa di non punibilita’ la circostanza che, come si ricava dal certificato del casellario giudiziale in atti, nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e ss., per il reato di furto tentato, passata in giudicato il 25.3.1999, in quanto, sempre dallo stesso certificato, si evince l’intervenuta riabilitazione del (OMISSIS), disposta con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Taranto del 2.7.2008, che non consente di far derivare alcuna conseguenza penale dalla suddetta sentenza di patteggiamento.

E cio’ a prescindere dalla circostanza che, come chiarito dall’arresto del Supremo Collegio piu’ volte richiamato in precedenza, in ogni caso, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., il comportamento e’ abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Cass., sez. U., 25.2.2016, n. 13681, rv. 266593).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, per essere l’imputato non punibile, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p..

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perche’ l’imputato non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131 bis c.p.

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