Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 17 ottobre 2016, n. 43864

Non e’ configurabile il reato previsto dall’articolo 187 C.d.S., comma 8, nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo ematico), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio il prelievo delle urine), sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente; si tratta di principio che completa l’altro secondo il quale ai fini della configurabilita’ del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente puo’ essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 17 ottobre 2016, n. 43864

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;

Udito il Procuratore generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di (OMISSIS), ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 187, comma 8, accertato in (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) inosservanza delle seguenti norme: articoli 13 e 32 Cost., articolo 187 C.d.S., commi 2-bis, 3 e 8, Circolare Min. Interno 16 marzo 2012, articolo 25 Trattato di Prum ratificato con L. 30 giugno 2009, n. 85, articolo 51 c.p., nonche’ vizio di motivazione sul presupposto che i giudici di merito hanno sottolineato che l’imputato si’ fosse rifiutato di sottoporsi al solo prelievo ematico, da ritenersi richiesta illegittima in quanto restrittiva della liberta’ personale soggetta ai limiti dettati dall’articolo 13 Cost. in quanto non rivoltagli in un contesto di cura e diagnosi. Ritiene il ricorrente che il rifiuto al solo prelievo ematico non si sarebbe posto come ostacolo all’accertamento del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in quanto le finalita’ investigative alle quali e’ preordinato l’articolo 187 C.d.S., comma 3-bis, avrebbero potuto essere soddisfatte mediante il prelievo della mucosa, del fluido del cavo orale, del sudore, delle lacrime o delle urine;

b) violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per omessa pronuncia in relazione all’istanza di applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il fatto e’ cosi’ descritto nella sentenza: gli agenti di polizia, durante lo svolgimento di un regolare controllo, avevano fermato l’autovettura condotta dall’imputato; il conducente era stato invitato a sottoporsi agli accertamenti di routine, sia per il tasso alcolemico (risultato negativo), sia mediante precursore per le sostanze stupefacenti (risultato positivo); il prevenuto era stato invitato a sottoporsi a successivo prelievo ematico per l’accertamento specifico per verificare lo stato di alterazione psicofisica, ma si era rifiutato. Dalla scheda clinica redatta dal medico della struttura sanitaria mobile della Polizia l’imputato era risultato positivo all’analisi preliminare su liquido biologico (saliva) ed era stato, pertanto, sottoposto a visita medica da parte dello specialista, il quale aveva riscontrato un comportamento anomalo, pupille mitriatiche, atteggiamento teso, irrequietezza di grado lieve e lieve iperattivita’; lo stesso (OMISSIS), all’anamnesi per l’assunzione di droga, aveva dato risposta positiva ammettendo di aver assunto cannabis e anfetamine.

2. La diversa formulazione dell’articolo 187 C.d.S., comma 3, (“Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita’ di rilevamento e di soccorso”) rispetto all’articolo 186 C.d.S., comma 5, (“Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate”) evidenzia l’infondatezza dell’assunto secondo il quale il conducente sottoposto a controllo al di fuori di ipotesi di sinistro stradale non possa essere sottoposto a prelievo ematico senza suo previo consenso. La norma che qui trova applicazione prevede, infatti, che il conducente sottoposto ad accertamento mediante apparecchiature mobili possa essere condotto, in caso di esito positivo di tale accertamento, presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni liquidi biologici all’unica condizione che “non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo”.

2.1. La sentenza impugnata risulta aver correttamente interpretato ed applicato la norma in questione, tanto piu’ ove si consideri che il sangue rientra tra i liquidi biologici, ritenendo che il rifiuto opposto dall’imputato al prelievo ematico, ancorche’ in assenza di sinistro stradale, concretasse l’elemento costitutivo della fattispecie contestata.

2.2. Ne’ risultano fondate le doglianze relative alla violazione delle norme indicate nel ricorso, alcune delle quali sono con evidenza riferibili ad altre fattispecie astratte (Circolare Min. Interno, concernente la guida in stato di alterazione psico-fisica), altre riguardano le attivita’ d’indagine nell’ambito dei delitti non colposi (articolo 224 bis c.p.p.).

3. E’ invece corretta l’evocazione del principio secondo il quale non e’ configurabile il reato previsto dall’articolo 187 C.d.S., comma 8, nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo ematico), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio il prelievo delle urine), sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente (Sez. 7, n. 49507 del 11/11/2015, Cusimano; Sez. 4, n. 1494 del 09/07/2013, dep. 2014, Pirastu, Rv. 258175); si tratta di principio che completa l’altro secondo il quale “Ai fini della configurabilita’ del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente puo’ essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici” (Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402; Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009, Confortola, Rv.245798).

3.1. Tali principi sono pertinenti al caso in esame, risultando dalla sentenza di primo grado che l’imputato avesse rifiutato il solo prelievo ematico, non il prelievo di altri liquidi biologici.

Il giudice di appello ha interpretato la norma contestata affermando l’irrilevanza della precisazione che il prevenuto avesse rifiutato il solo prelievo ematico “atteso che il rifiuto di prosecuzione dell’accertamento, con invio presso la struttura sanitaria pubblica per eseguire gli ulteriori esami, integrava di per se’ la condotta penalmente rilevante e il reato doveva intendersi gia’ consumato…..il rifiuto non puo’ essere condizionato o parziale”.

3.2. Ma la norma in esame non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa, onde il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto del fatto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, tale rifiuto non risultava deliberatamente indicativo dell’intento dell’imputato di eludere il controllo.

4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *