Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 13 gennaio 2017, n. 1690

Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico che l’atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo, mentre che sia necessario che la minaccia sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 13 gennaio 2017, n. 1690

Ritenuto in fatto

1. Con atto sottoscritto dal difensore, A. L. propone ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovereto, con il quale lo stesso è stato condannato alla pena di 200 Euro di multa per il reato di minaccia.
Il ricorrente denunzia travisamento della prova e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia.
In particolare il ricorrente sostiene che le frasi pronunziate (“Vi sistemo io a tutti e due, ve la farò pagare”) sarebbero state una legittima reazione ad una condotta di violenza privata posta in essere dalla persona offesa O. V..

Considerato in diritto

La sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati.
Invero, il Giudice di pace ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di minaccia.
Dalla ricostruzione dei fatti, desumibile nella sentenza impugnata, emerge che l’imputato ha pronunziato la frase indicata nel capo di imputazione dopo aver discusso con O. V. e il figlio minorenne di costui; il motivo del litigio era il risentimento nutrito dal L. nei confronti del minore, avendo costui riferito alla polizia di aver acquistato droga da lui.
E’ allora evidente la portata minacciosa, sebbene espressa in termini generici, della frase “vi sistemo io…., ve la farò pagare”.
In proposito va ricordato che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851).
D’altronde, anche ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico che l’atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo, mentre che sia necessario che la minaccia sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, M., Rv. 26605501).
Sotto altro profilo va anche ricordato che l’elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, S., Rv. 257765).
2. Va rilevata di ufficio l’illegalità della pena inflitta.
Il fatto risulta commesso prima dell’entrata in vigore della legge 119/2013, che ha aumentato sino a Euro 1032 di multa il limite edittale della pena prevista dal primo comma dell’art. 612 cod. pen.
E’ evidente allora che il Giudice di pace sia incorso in una violazione di legge, alla quale si può porre rimedio in questa sede con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con rideterminazione della stessa in Euro 50 di multa ovvero nel limite edittale massimo previsto dall’art. 612 primo comma cod. pen. all’epoca della commissione del fatto per cui si è proceduto.
Invero, in caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in Euro 50 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.

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