Il ricorso all’art. 1488 cod. civ. non rileva con riferimento ai contratti relativi a vendite “a non domino”, ove concluse non sulla base della tipica condizione di incertezza dell’esistenza del diritto reale da trasferire e con l’accollo del rischio della sua inesistenza in capo all’acquirente, ma in presenza della certezza – sia da parte dei contraenti che del pubblico ufficiale rogante – che i beni oggetto della compravendita non siano di proprietà dei venditori

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 11 maggio 2016, n. 19529

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1899/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del 17/12/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Corasaniti G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito altresi’ per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 15/10/2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto l’applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio della professione notarile per la durata di mesi 10 nei confronti di (OMISSIS), in relazione a varie imputazioni provvisorie di falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (contratti di compravendita di terreni). Investito dell’appello dell’indagato, il Tribunale di Catania, con ordinanza deliberata il 17/12/2015, ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente all’imputazione provvisoria sub G), confermandola nel resto.
2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 273 e 292 c.p.p. e vizi di motivazione. L’ordinanza applicativa non contiene un’autonoma motivazione con riferimento agli indizi di colpevolezza nei confronti di (OMISSIS), ossia un compiuto e diretto inquadramento fattuale della vicenda processuale, ma un mero richiamo per relationem ad altra ordinanza emessa da altro G.I.P., laddove l’ordinanza impugnata ha trattato esclusivamente il profilo della censura relativa all’omessa valutazione degli elementi a discarico.
2.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 291, 292 e 310 c.p.p. e vizi di motivazione. Il Tribunale del riesame ha disatteso l’altro motivo di appello relativo all’omessa valutazione degli specifici elementi addotti a discolpa da parte dello stesso indagato (un precedente interrogatorio, certificazioni notarili comprovanti la persistente titolarita’ in capo ai denuncianti del diritto di proprieta’ sui beni pretesamente trasferiti da (OMISSIS); intervenuta archiviazione da parte del Consiglio Notarile; parere pro veritate del prof. (OMISSIS)). In adesione alla prospettazione del P.M., il G.I.P. ha posto a base dell’ordinanza applicativa la falsita’ degli atti pubblici rogati dal notaio (OMISSIS), i quali avrebbero determinato la spoliazione giuridica degli originari proprietari, affermazione che lo stesso Tribunale riconosce come “impropria”. A confutazione dell’assunto e per denunciare l’errata interpretazione dell’articolo 1488 c.c. e degli effetti dei negozi giuridici in tal modo rogati dal ricorrente, la difesa aveva prodotto attestazione notarile sulle risultanze dei registri immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa aggiornata al 21/10/2015, che comprova la ancor oggi persistente titolarita’ della piena proprieta’ pretesamente sottratta in capo alle presunte persone offese. Il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti di gravita’ indiziaria con riguardo alla consapevolezza dei falsi presupposti negoziali in capo a (OMISSIS) cosi’ sostanzialmente alterando gli elementi della condotta penalmente ascritta all’indagato, sicche’ soggetto agente non sarebbe piu’ il ricorrente, ma (OMISSIS) e la condotta censurata atterrebbe esclusivamente all'”intenzione”, ossia alla finalita’, perseguita dalle parti stipulanti. Integrando una nullita’ assoluta e radicale, il Tribunale del riesame ha operato un’inammissibile modifica delle premesse in fatto dell’ordinanza genetica verso una nuova e diversa ipotesi di reato, il che esula dai poteri del Tribunale.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 479 c.p..
Viene contestato al notaio indagato di aver ricevuto una dichiarazione non veritiera delle parti in ordine alla maturata usucapione dei terreni oggetto degli atti rogati, ma la vendita a rischio e pericolo dell’acquirente non e’ un’ordinaria compravendita traslativa della proprieta’, bensi’ uno schema legale tipico previsto dall’articolo 1488 c.c. alla cui base sussiste ontologicamente l’incertezza giuridica del diritto di proprieta’, che e’ dichiarato dalla parte, ma non provato, sicche’ tale aleatorieta’ giustifica la differenza tra il valore reale del bene e il prezzo concordato in sede di stipula: nella vendita a rischio e pericolo ex articolo 1488 c.c. il notaio rogante non garantisce il trasferimento della proprieta’, sicche’ su tale punto l’atto non e’ coperto da pubblica fede, laddove gli elementi di “dubbiosita’” citati dal G.I.P. e poi valorizzati dal Tribunale del riesame sono riferibili alle originarie vendite traslative della proprieta’, ma non possono essere applicati alla fattispecie oggetto degli atti rogati da (OMISSIS). Lo scopo tipico del contratto a rischio e pericolo ex articolo 1488 c.c. non e’ il trasferimento della proprieta’, ma di permettere alla apparente venditrice, che ritiene di vantare un diritto di proprieta’ ma non riesce a dimostrarlo, di poterne disporre pur in assenza di un titolo trascritto. Dalla struttura della vendita a rischio e pericolo deriva che la pubblica fede che l’accompagna non puo’ “normativamente” coprire la dichiarazione di proprieta’ del venditore, ne’ e’ configurabile una sorta di preventiva e necessaria “attivita’ investigativa” del notaio rogante, non prevista da alcuna disposizione di legge, tanto piu’ che l’articolo 27 della legge notarile impone al notaio di ricevere gli atti pubblici, se non sono nulli.
2.4. In via subordinata, violazione degli articoli 48 e 479 c.p., sotto il profilo dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.5. Inosservanza dell’articolo 274 c.p.p.. L’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del tempo trascorso dall’ipotetica commissione del reato (per alcune ipotesi, 3 anni, per altre 2) e che dal maggio del 2013 nessun ulteriore atto e’ stato rogato dal ricorrente ne’ in favore di membri della famiglia (OMISSIS), ne’ di amici o “fantomatici” prestanomi, come confermato da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo non merita accoglimento. Con ordinanza in data 28/09/2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha applicato diverse misure coercitive a varie persone sottoposte ad indagini preliminari nell’ambito della vicenda in esame e, per quanto e’ qui di interesse, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva di cui all’articolo 289 c.p.p. nei confronti di (OMISSIS): dopo aver diffusamente argomentato circa l’irrilevanza, ai fini della configurabilita’ del falso ideologico in esame, della disciplina di cui all’articolo 1488 c.c., comma 2, e la sussistenza del presupposto indiziario nei confronti di (OMISSIS) in ordine, in particolare, alla consapevolezza da parte sua dell’insussistenza di qualsiasi titolo o diritto reale sui terreni oggetto di compravendita (laddove la disciplina ex articolo 1488 c.c. presuppone l’incertezza dell’appartenenza del diritto), l’ordinanza del 28/09/2015 ha rilevato che, pur essendo un pubblico ufficiale nel compimento di determinati atti, il notaio e’ un professionista privato, sicche’ la misura eventualmente adottabile nei suoi confronti sarebbe quella di cui all’articolo 290 c.p.p. e non quella di cui all’articolo 289 c.p.p. richiesta nel caso di specie. Il P.M. ha proposto allora nuova domanda cautelare, chiedendo l’applicazione, nei confronti di (OMISSIS), della misura interdittiva del divieto di esercizio della professione notarile: richiamata la motivazione dell’ordinanza del 28/09/2015 quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di (OMISSIS) e ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data in data 28/10/2015 (notificata all’indagato congiuntamente all’ordinanza del 28/09/2015), ha disposto l’applicazione della misura interdittiva di cui all’articolo 290 c.p.p..
Cosi’ ricostruita la successione dei due provvedimenti indicati e delle relative domande cautelari, il vizio denunciato non sussiste: l’ordinanza del 28/10/2015 ha richiamato per relationem – allegandola all’atto dell’esecuzione – quella del 28/09/2015 che riguardava, per quanto e’ qui di interesse, il medesimo indagato e le stesse imputazioni provvisorie. Nessun vulnus si e’ quindi determinato rispetto all’indagato, non potendosi argomentare, in senso contrario, dalla diversita’ dei giudici che hanno emesso le due ordinanze: valgono, infatti, nel caso in esame i princi’pi affermati da questa Corte con riguardo alla motivazione per relationem dell’ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell’articolo 27 c.p.p., legittima qualora consenta il controllo dell’iter logico – giuridico dell’ordinanza applicativa (Sez. 3, n. 20568 del 29/01/2015 – dep. 19/05/2015, Verdone, Rv. 263744) e qualora la motivazione dell’ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente risulti congrua rispetto all’iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015 – dep. 13/02/2015, Evangelista e altro, Rv. 262576), connotazioni queste ravvisabili nel caso in esame (e, peraltro, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, che si e’ limitato a stigmatizzare il richiamo per relationem).
3. Per una compiuta disamina degli ulteriori motivi di ricorso, mette conto richiamare, in estrema sintesi, gli aspetti salienti del percorso argomentativo dei giudici di merito.
3.1. L’ordinanza impugnata ha delineato il quadro generale in cui si inseriscono i fatti di falsita’ ideologica attribuiti a (OMISSIS) e, in particolare, gli accertamenti che hanno condotto all’individuazione di un sodalizio criminale capeggiato da (OMISSIS) – dedito all’esecuzione di una serie indeterminata di estorsioni ai danni di proprietari di terreni locali, di falsi, di truffe ex articolo 640 bis c.p. in danno dell’agenzia per l’erogazione in agricoltura (AGEA). La complessiva vicenda si era articolata in molteplici fasi, la prima delle quali aveva visto la selezione dei terreni e l’esecuzione di interferenze nei confronti dei proprietari nel legittimo godimento degli stessi; la seconda fase era stata caratterizzata dall’occupazione di fatto di alcuni terreni e dalla stipula dei contratti di compravendita di cui alle imputazioni provvisorie formulate nei confronti – anche – di (OMISSIS) (indicato come concorrente dei coimputati nei reati in esame anche nella richiesta di rinvio a giudizio depositata nel corso dell’odierna udienza); la terza fase aveva riguardato lo sfruttamento economico dei terreni (soprattutto mediante la richiesta di contributi concessi dall’AGEA) e la quarta le attivita’ dei sodali volte ad orientare a loro favore le operazioni di verifica e a scongiurare la rilevazione delle irregolarita’.
3.2. Nel quadro sinteticamente ripercorso, l’ordinanza impugnata ha richiamato le imputazioni provvisorie di cui ai capi da A) a F), aventi la medesima struttura quanto alla contestazione della falsita’ ideologica in atto pubblico attribuita, in concorso con altri, a (OMISSIS): questi, in qualita’ di notaio incaricato della redazione degli atti pubblici di vendita rogati, consapevole della falsita’ della dichiarazione dei venditori, non impediva agli stessi venditori e ai compratori di attestare falsamente un fatto del quale l’atto pubblico era destinato a provare la verita’, avendo anzi consentito la formazione del contratto nella forma dell’atto pubblico. Gli elementi acquisiti sono sintomatici, secondo i giudici cautelari, della consapevolezza dell’odierno ricorrente circa l’assenza di qualsiasi titolo o diritto reale dei pretesi venditori sui terreni oggetto delle compravendite stipulate dal notaio, sicche’, al di la’ della veste formale, nominale dei rogiti stipulati da (OMISSIS), il ricorso all’articolo 1488 c.c. non aveva nulla a che vedere con le situazioni concrete sottese ai contratti in questione, relativi, in realta’, a vendite a non domino, concluse non sulla base della tipica condizione di incertezza dell’esistenza del diritto reale da trasferire e con l’accollo del rischio della sua inesistenza in capo all’acquirente, ma in presenza della certezza – della quale erano partecipi sia i contraenti, sia lo stesso pubblico ufficiale rogante che i beni oggetto della compravendita non erano di proprieta’ dei venditori. La tesi difensiva incentrata sulla tipologia negoziale utilizzata e sulla conseguente “pubblica fede minore” degli atti stipulati, rileva l’ordinanza impugnata, risulta fallace perche’ sostituisce al giudizio sulla condotta contestata all’indagato quello sulla condotta conseguente al tipo negoziale prescelto per gli atti, laddove il thema decidendum riguarda la sussistenza dei presupposti di gravita’ indiziaria in ordine alla consapevolezza, in capo a (OMISSIS), dei falsi presupposti negoziali, ossia alla sua preliminare intelligenza con i falsi contraenti (in particolare con (OMISSIS)): infatti, elemento fondante del prospettato falso ideologico e’ l’aver prestato il notaio la propria attivita’ di pubblico ufficiale nella stipula degli atti di compravendita in questione pur sapendo che “i presupposti circa la titolarita’ dei beni in capo ai pretesi alienanti erano sicuramente falsi”; di qui, osserva ancora l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, l’irrilevanza delle argomentazioni difensive concernenti la mancata valutazione delle implicazioni derivanti dal ricorso alla figura negoziale ex articolo 1488 c.c., della natura non traslativa della vendita realizzata attraverso tale figura, delle esposizioni dottrinali e del parere del prof. (OMISSIS).
4. Alla luce della motivazione dell’ordinanza impugnata, sinteticamente ripercorsa, il secondo, il terzo e il quarto motivo non meritano accoglimento.
4.1. Il secondo motivo e’ infondato. Quanto alla dedotta omessa valutazione di elementi favorevoli all’indagato, l’ordinanza impugnata ha richiamato le valutazioni del G.I.P. in ordine al primo interrogatorio (sottolineando che, in quell’occasione, riferendo del contratto (OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS) non aveva menzionato le varie altre compravendite effettuate sulla base del medesimo schema contrattuale) e al secondo (avente ad oggetto le imputazioni provvisorie in relazione alle quali e’ stata adottata la misura interdittiva), nel corso del quale l’indagato aveva ricostruito la vicenda dall’iniziale contatto con (OMISSIS): al riguardo, il giudice del riesame ha sottolineato le diverse prospettazioni di (OMISSIS), sviluppando una serie di argomentazioni non oggetto di specifica censura. Deve escludersi, pertanto, la sussistenza del vizio denunciato, conclusione, questa, riferibile anche all’intervenuta archiviazione del Consiglio Notarile, che l’ordinanza impugnata, in linea con il primo giudice, ha richiamato sottolineando come essa riguardasse uno solo degli ipotizzati falsi, laddove il mutamento di indirizzo dello stesso Consiglio Notarile si era registrato all’esito della cognizione della molteplicita’ dei contratti in questione. Gli ulteriori elementi di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione attengono alle argomentazioni difensive concernenti la valutazione delle implicazioni derivanti dal ricorso alla figura negoziale ex articolo 1488 c.c., argomentazioni di cui, come si e’ visto, i giudici cautelari hanno rimarcato l’irrilevanza.
Inoltre, nei termini sopra richiamati, la motivazione dell’ordinanza impugnata non ha operato alcuna “modifica delle premesse in fatto dell’ordinanza genetica”: come si e’ visto, infatti, gia’ l’imputazione provvisoria individua il nucleo essenziale della falsita’ ideologica contestata nella falsa dichiarazione dei pretesi venditori, in linea con le conclusioni del giudice del riesame circa la consapevole formazione dell’atto pubblico da parte del ricorrente nonostante la consapevole, “sicura” falsita’ del presupposto relativo alla titolarita’ dei beni in capo agli alienanti.
4.2. Anche il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. L’ordinanza impugnata ha richiamato i molteplici elementi valorizzati dal G.I.P. al fine di dar conto ex articolo 273 c.p.p. della sussistenza, in capo a (OMISSIS), di gravi indizi in ordine alla consapevolezza della sicura falsita’ dei “presupposti circa la titolarita’ dei beni in capo ai pretesi alienanti”, elementi relativi al consistente numero di particelle trasferite, alle anomale modalita’ di pagamento del prezzo pattuito (in alcuni casi indicato come corrisposto molti anni prima, nel luglio 2006), al prezzo particolarmente basso (anche tenuto conto del tipo di contratto), all’omessa indicazione nei contratti di riferimenti alle visure catastali, alla mancata indicazione in quasi tutti gli atti in esame del titolo di provenienza, al numero degli atti rogati nell’arco di un anno (sei) e alla costante presenza, per ciascuno di essi, di un membro della famiglia (OMISSIS), al fatto che (OMISSIS) conosceva la vicinanza dei (OMISSIS) alla criminalita’ organizzata, alla circostanza che tutti i certificati i destinazione urbanistica allegati agli atti erano stati chiesti dagli acquirenti e non dai venditori (a dimostrazione che i primi erano i reali promotori dell’intera vicenda), al fatto che l’articolo 4 del contratto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) faceva riferimento a “titoli di provenienza” da cui deriverebbe il diritto di proprieta’ del venditore (titoli non meglio individuati dal notaio rogante), alla circostanza che, per ogni atto rogato, (OMISSIS) aveva preventivamente effettuato visure storiche dei terreni oggetto degli atti, pur non dando atto di tali visure negli stessi atti.
Cio’ premesso, mette conto osservare che il ricorrente non sottopone il compendio indiziario valorizzato, nella prospettiva dettata dall’articolo 273 c.p.p., dai giudici cautelari a specifica e puntuale disamina critica, limitandosi, in buona sostanza, a prospettare, in termini generici, la riferibilita’ dello stesso alla ordinaria compravendita e riproponendo la tesi incentrata sul modello contrattuale utilizzato (la vendita a rischio e pericolo ex articolo 1488 c.c.) e sugli effetti che ne derivano con riguardo al trasferimento della proprieta’: tale tesi, tuttavia, valorizza l’argomento giuridico in forza del quale allo schema legale in questione e’ associata una “ontologica incertezza” circa il diritto di proprieta’ oggetto del contratto, ma proprio tale “ontologica incertezza” e’ esclusa dall’ordinanza impugnata che, sulla base degli elementi – in parte – richiamati (e, come si e’ visto, non oggetto di specifica e puntuale critica da parte del ricorrente), ha riconosciuto, in capo a (OMISSIS), la piena consapevolezza della sicura falsita’ dei “presupposti circa la titolarita’ dei beni in capo ai pretesi alienanti”. Rilievo, questo, che rende ragione dell’infondatezza del terzo motivo, anche nella parte in cui lamenta, in sintesi, l’erronea – a fronte della disciplina di cui all’articolo 27 della legge notarile – configurazione di un obbligo del notaio di “attivita’ investigativa” sulle circostanze dichiarate dal venditore: anche a voler prescindere dall’orientamento di questa Corte che valorizza la posizione di garanzia rivestita dal notaio sulla base dell’articolo 47 della legge notarile (Sez. 5, n. 24972 del 26/04/2012 – dep. 21/06/2012, Donati e altri, Rv. 253321), decisivo e’ il rilievo che lungi dal far leva sulla prospettazione dell’obbligo indicato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha attribuito a (OMISSIS) la consapevolezza della “sicura” falsita’ del presupposto relativo alla titolarita’ dei beni in capo agli alienanti, il che, all’evidenza, priva di consistenza anche il quarto motivo relativo all’elemento soggettivo del reato.
Non meritano, infine, accoglimento le censure del ricorrente che, sempre valorizzando il tipo negoziale di cui all’articolo 1448 c.c., comma 2, investono la prospettata carenza, nei contratti in questione, di attestazione dotata di pubblica fede. Infatti, come affermato da questa Corte, il delitto di cui all’articolo 479 c.p. e’ configurabile anche qualora l’atto pubblico sia formulato in modo tale da occultare fatti giuridicamente ostativi (noti all’autore) e, come tali, indissolubilmente connessi con la parte dispositiva di esso (Sez. 6, n. 44 del 29/09/1993 – dep. 05/01/1994, P.M. e Dell’Aglio ed altro, Rv. 196612): e’ questa l’ipotesi che viene in rilievo nel caso di specie, posto che, nella ricostruzione svolta dai giudici cautelari ex articolo 273 c.p.p., l’atto pubblico di compravendita e’ stato formato in modo tale da occultare fatti – noti al notaio giuridicamente ostativi al perfezionamento del negozio, ossia, come si e’ visto, la “sicura” falsita’ del presupposto inerente alla titolarita’ dei beni in capo ai vari venditori.
5. Anche il quinto motivo non merita accoglimento. L’ordinanza impugnata ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede richiamando, per un verso, il numero consistente (sei) di rogiti falsi stipulati dal ricorrente in un arco temporale molto ristretto e, per altro, verso, la circostanza che il Consiglio notarile aveva fatto riferimento ad un settimo atto emerso in sede ispettiva e non oggetto di contestazione. A fronte della motivazione del giudice del riesame, mentre i rilievi del ricorrente in ordine all’ulteriore atto segnalato dal Consiglio notarile risultano del tutto generici, quelli che fanno leva sulla distanza temporale e sulla mancanza di ulteriori fatti contestati sviliscono la significativita’ del dato valorizzato dall’ordinanza cautelare (ossia la reiterazione in un ristretto – e non certo risalente – arco temporale dei plurimi fatti di cui alle imputazioni provvisorie), dando corpo, nella sostanza, a questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimita’ della valutazione dei dati che l’ordinanza impugnata ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati stessi ed immune da vizi logici.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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