Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 24 novembre 2016, n. 23989

Le violazioni della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dall’entità della sanzione, comportano la revoca delle agevolazioni fiscali, in quanto ciò appare conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica del luogo di lavoro

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 novembre 2016, n. 23989

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27458-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr.ssa (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 24/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 80/08/10 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, pronunciata in data 18/6/2010 e depositata il 24/9/2010, che ebbe a respingere l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Borgo San Lorenzo e, conseguentemente, a confermare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 142 del 21/04/2005 che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, cosi’ affermando la dichiarata illegittimita’ dell’avviso di recupero del credito d’imposta, previsto dalla L. n. 388 del 2000, articolo 7, e fruito dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), per gli anni 2001-2002-2003, in ragione dell’incremento occupazionale, sul rilievo che la revoca dell’agevolazione viene disposta qualora vengano accertate violazioni per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore ad Euro 2.528,28 e che siffatto limite e’ previsto anche per le violazioni concernenti la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, cui esiste con controricorso il (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)).

IN DIRITTO

Con un unico motivo di doglianza l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione DEL Decreto Legislativo n. 380 del 2000, articolo 7 e del Decreto Legislativo n. 388 del 2001, articolo 9 ed assume che, in base al disposto della L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 7, le violazioni accertate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori costituiscono causa di revoca dell’agevolazione in ogni caso, a prescindere dall’importo della sanzione irrogata, casi nei quali si prescinde dall’entita’ della sanzione (superiore a Lire 5.000.000, ora Euro 2.582,28).

Nella specie e’ incontroverso che al (OMISSIS) era stata irrogata una sanzione di Euro 2.000,00 atteso che i funzionari dell’A.S.L. avevano constato il mancato posizionamento di un aspiratore di una postazione di lavoro per l’incollaggio della soletta sulla tomaia, che il contribuente non aveva opposto e che pure aveva pagato, sanzione dunque per “violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, con riguardo al credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 7 riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell’occupazione per gli anni dal 2001 al 2003, che l’accertamento in via definitiva di una delle violazioni non formali previste al primo periodo del comma 7, “che abbia determinato l’irrogazione di una sanzione di importo superiore ai cinque milioni di Lire, comporta la revoca dal beneficio, essendo sufficiente che si sia verificata una delle condizioni ostative alla permanenza dell’agevolazione previste dalla citata norma – consistenti nel mancato rispetto della “normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente” ovvero delle “prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (e loro modificazioni), nonche’ dei successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero nell’adozione di provvedimenti “per condotta antisindacale” – rispondendo tale previsione, a differenza di quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che pone le condizioni generali di spettanza del credito d’imposta quali requisiti che debbono sussistere congiuntamente e sono suscettibili di controllo ex post da parte della P.A., all’esigenza di mantenere il datore di lavoro sotto temporanea osservazione di meritevolezza per l’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione” (Cass. Sez. 5, n. 27831 del 2013).

Ne discende che una corretta lettura della norma impone di ritenere che il superamento dell’importo di Euro 2.582,28 sia contemplato al primo periodo della Lire n. 388 del 2000, articolo 7, comma 7, per le sole violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in tema di lavoro dipendente, avuto riguardo alle fattispecie di cui all’incipit della disposizione e non anche, per quel che qui interessa, alle violazioni alla normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in ordine alle quali si prescinde dall’entita’ della sanzione, anche se trattasi di accertate violazioni formali, in quanto cio’ appare “conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessita’ di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumita’ psicofisica del luogo di lavoro” (Cass. Sez. 5, n. 6367 del 2014; Cass. Sez. 5, ordinanza, n. 22860 del 2011).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana altra Sezione, che avuto riguardo a quanto sopra esposto rinnovera’ il giudizio e decidera’ nel merito.

Anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ la decisione va rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio

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