Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 13 novembre 2015, n. 23219

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19446/10 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/05/09 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 22 maggio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato (OMISSIS), per la ricorrente Agenzia delle Entrate;

udito l’Avv. (OMISSIS), per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con l’impugnata sentenza n. 39/05/09 depositata il 22 maggio 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 162/26/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale veniva revocato il beneficio previsto dall’articolo 1, Parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, perche’ alla vendita infranquiquennale della cosiddetta prima casa era seguito l’acquisto di un’altra prima casa non a titolo oneroso e bensi’ per donazione.

Secondo la CTR, difatti, il n. 4 della Nota 2 bis all’articolo 1 Parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 cit. era da interpretarsi nel senso che il mantenimento dell’agevolazione – in caso di vendita infraquinquennale della cosiddetta prima casa – doveva essere riconosciuto non solo nel caso di acquisto a titolo oneroso di altra prima casa entro l’anno dalla vendita ma altresi’ in caso di acquisto per donazione. Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. La contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione della Nota 2 bis relativa all’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella sostanza deducendo che la disposizione in esponente andava interpretata in senso opposto a quello fatto proprio dalla CTR. Il quesito sottoposto era pertanto il seguente: “Se, in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di cui alla nota 2 bis relativa all’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nell’ipotesi in cui la contribuente, dopo aver venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali de quibus prima del decorso dei cinque anni previsti dalla legge, acquisti altro immobile non a titolo oneroso ma a titolo gratuito (nel caso di specie per donazione), sia possibile per la CTR (cosi’ come ritenuto dalla CTR di Torino) affermare comunque il diritto della contribuente a mantenere le agevolazioni fiscali in precedenza godute; oppure se, invece, la Nota 2 bis cit., laddove al comma 4, afferma che il contribuente non perde le agevolazioni fiscali se entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, debba interpretarsi nel senso che la dicitura acquisto stia per acquisto a titolo oneroso, con esclusione, pertanto, dei riacquisti avvenuti solo a titolo gratuito, con la conseguenza che, in siffatti casi, erra il giudice tributario che annulli l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali prima casa stante il fatto che il riacquisto di altro immobile da adibire a prima abitazione era avvenuto a titolo gratuito”.

Il motivo e’ infondato.

Questa Corte ha invero gia’ avuto occasione di osservare che “In effetti, il punto n. 4 Nota 2 bis Parte Prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 cit., all’inizio, espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota 2 bis Parte Prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 cit., in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non dice diversamente, giacche’, come noto, acquisto e’ sia quello oneroso che quello gratuito.

Del resto la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 7, che riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto e’ oneroso sia quando e’ gratuito, ha senso soltanto se il beneficio prima casa puo’ mantenersi anche in caso l’acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall’alienazione della prima, possa esser gratuito” (Cass. sez. trib. n. 2266 del 2014; Cass. sez. trib. n. 16077 del 2013).

2. Poiche’ l’orientamento di questa Corte in ordine alla difficile lettura delle norme coinvolte, si e’ consolidato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, debbono essere ritenute sussistenti le ragioni che inducono a compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le spese.

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