Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 2 dicembre 2015, n. 47752

Considerato in fatto

1. Con sentenza in data 10.2.2014 il Giudice di Pace di Pieve di Cadore condannava C.C.O. alla pena di giustizia, quale responsabile del reato di lesioni colpose ai danni del minore P.W. , e rimetteva le parti davanti al giudice civile competente per la quantificazione del risarcimento.
2. Veniva contestata all’imputato, nella qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione Calcio San Pietro di Pieve di Cadore, gestore della “Struttura sportiva campo calcio comunale”, la condotta (artt.4O, secondo comma e 590, primo comma, c.p.) di aver permesso o comunque di aver omesso di impedire che soggetti terzi alla detta società accedessero alla struttura citata e liberamente prelevassero una porta di calcio mobile in proprietà e comunque in custodia all’Associazione Calcio San Pietro, per posizionarla all’interno della vicina area adibita nella stagione invernale a campo di pattinaggio, così consentendone l’utilizzo al minore P.W. , il quale a causa del mancato ancoraggio al suolo della stessa porta mobile, veniva travolto dalla medesima, cagionando così colposamente, per negligenza ed imprudenza nonché con il proprio comportamento omissivo, le lesioni patite dal minore, consistite in “frattura scomposta del malleolo tibiale sinistro”.
3. Con sentenza emessa il 3.3.2015 il Giudice Monocratico del Tribunale di Belluno, in totale riforma dell’appellata pronuncia, assolveva l’imputato ritenendo insussistente il fatto, sia perché non provata la condotta colposa ascrittagli sia per difetto del nesso di causalità con la lesione occorsa al minore. In particolare il giudice del gravame fondava la pronuncia assolutoria sul rilievo che la posizione di garanzia ricoperta dal C.C. in seno all’Associazione Calcistica San Pietro, che aveva in gestione il campo di calcio, gli imponeva l’obbligo di adottare tutte le opportune cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori del centro sportivo in relazione alle strutture ivi esistenti, mentre non poteva essere ritenuto responsabile del comportamento ascrivibile a terzi estranei che, senza alcuna autorizzazione e a sua insaputa, avevano abusivamente prelevato le porte accatastate in una zona recintata, per spostarle ed utilizzarle in una zona limitrofa esterna alla struttura; rilevava ancora che nessuna prova era emersa in ordine al fatto che la porta mobile non potesse essere ancorata al suolo e che tale ancoraggio dovesse essere imposto all’imputato; infine, riteneva che la lesione al minore fosse dipesa non già da una caduta della porta mobile a seguito di un’azione di gioco normale, ma a seguito di un uso non corretto della stessa, in quanto il ragazzo si era aggrappato alla traversa fino a quando gli era rovinata addosso.
4. Propone ricorso la parte civile, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando i seguenti motivi: violazione di legge, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione al disposto di cui all’art.40, secondo comma, c.p., nella parte in cui esclude la ricorrenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta all’imputato e l’evento lesivo occorso al minore sulla scorta di un’erronea ricostruzione degli spazi di operatività della posizione di garanzia del Presidente dell’Associazione Calcistica San Pietro, titolare e custode della porta mobile rovinata addosso al minore, e nella parte in cui, ricostruiti i presupposti che in fatto costituiscono il paradigma di operatività dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, non ne trae le conclusioni immediatamente conseguenti; violazione di legge, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto di cui all’art.41, comma secondo, c.p., nella parte in cui attribuisce al prelievo asseritamente non autorizzato delle porte mobili valore di fatto interruttivo del nesso causale tra la condotta omissiva contestata all’imputato e l’evento lesivo occorso al minore, e ciò in ragione di una distorta ricostruzione della portata applicativa della citata disposizione codicistica, ed ancora vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla individuazione degli elementi fattuali comportanti l’interruzione del nesso di causalità a norma del cit. art. 41; infine, vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è pervenuta alla pronuncia assolutoria senza aver adempiuto all’obbligo di motivazione rafforzata sussistente in caso di riforma in appello della sentenza pronunciata in primo grado, obbligo che, pur se tendenzialmente relativo ad ipotesi in cui a fronte di una pronuncia assolutoria in primo grado si sia giunti, in appello, ad una condanna per i medesimi fatti, ha portata di carattere generale.
4. Per tali motivi, ampiamente argomentati in ricorso, si chiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e, accertata la penale responsabilità dell’imputato, la conferma delle statuizioni civili ovvero, in subordine, l’annullamento con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Belluno, con la formula ritenuta di giustizia e con ogni conseguente effetto di legge.
In data 6.11.2015 C.C.O. , a mezzo del difensore di fiducia, ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p. di contestazione delle singole ragioni di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Il P.G. all’odierna udienza ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorso va respinto.
Come già ritenuto da questa Corte, in tema di lesioni colpose, il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. ed è tenuto, anche per il disposto dell’art.2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturali alla normale pratica sportiva, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente dell’impianto. Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonee al suddetto scopo, in presenza dei quali l’incidente non si sarebbe verificato o avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per la incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto.
Posto che l’attività sportiva del gioco del calcio (benché non assimilabile alle discipline qualificabili come “sport estremi”) è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi per l’incolumità fisica dei giocatori dalla stessa derivanti, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell’impianto è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di aventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell’impianto e delle connesse attrezzature (Sez. IV, 25.5.2015, n.22037 e 16.5.2012, n. 18798).
2. Analizzando alla luce di tali consolidati principi la fattispecie in esame si osserva che il Tribunale di Belluno ha del tutto correttamente, con motivazione logica ed immune da censure, escluso ogni responsabilità del C.C.O. in relazione al sinistro occorso al giovane P.W. , per insussistenza della condotta e del nesso di causalità.
Ed infatti – richiamato quanto già esposto in narrativa al punto 3 – l’imputato era il Presidente pro tempore dell’Associazione Calcistica San Pietro di Cadore che, in base ad una convenzione sottoscritta con il Comune, aveva ricevuto in gestione il solo campo da calcio, indicato come “Struttura Sportiva Campo Calcio Comunale”, e ne aveva assunto l’obbligo di manutenzione ordinaria; tra le strutture in dotazione di tale Associazione vi era la porta mobile in questione, collocata di regola all’interno del campo da calcio, in luogo recintato.
Orbene, l’istruttoria di cui ha dato conto il Tribunale ripercorrendone le risultanze, ha consentito di accertare che tale porta era stata abusivamente sottratta senza alcuna autorizzazione dal luogo in cui era custodita ed era stata posta sul vicino campo di pattinaggio per poter giocare anche lì una partita di calcio, senza che di ciò avesse conoscenza l’imputato, a cui dunque non può essere attribuita nessuna negligenza colposa né in relazione allo spostamento, né in relazione al mancato ancoraggio; con l’ulteriore rilievo – ben evidenziato dal Giudice Monocratico – che la lesione al P. fu cagionata dalla caduta della porta mobile non già a seguito di un’azione di gioco normale ma di un uso non corretto della stessa da parte del ragazzo, il quale durante una pausa della partita si era aggrappato alla traversa fino a quando la stessa non gli era rovinata addosso provocandogli le lesioni al piede.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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