Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29371. Nella locazione immobiliare la prestazione di servizio scatta al momento del pagamento e da allora sorge l’obbligo per il prestatore, nello specifico la locatrice, di emettere fattura e per il committente il diritto a detrarre l’Iva

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Il contratto di locazione prevedeva difatti che il rapporto avrebbe avuto esecuzione a partire da marzo dell’anno successivo.
2.1.- Non e’ il contratto di locazione in se’ ad integrare l’esecuzione della prestazione, bensi’ la messa a disposizione in concreto del bene locato. E tanto emerge anzitutto nella prospettiva tributaria, la quale assegna rilievo preminente alla realta’ economica e commerciale, destinata a prevalere anche sul testo dei contratti (Corte giust. 20 giugno 2014, causa C-653/11, Commissioners Her Majesty’s Revenue and Customs c. Newey, punto 40; 7 ottobre 2010, Loyalty Management UK e Baxi Group, C-53/09 e C-55/09, punti 39 e 40 nonche’, quanto alla giurisprudenza interna, tra le piu’ recenti, Cass. 9 giugno 2017, n. 14406); ma anche in chiave prettamente civilistica, a sostegno della rilevanza dell’esecuzione concreta della prestazione sta il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui al cospetto di una pattuizione di corresponsione anticipata del canone su base annuale da erogare alla data di inizio del contratto di locazione l’obbligazione di pagamento si deve unicamente in relazione al periodo di effettivo godimento dell’immobile (Cass., ord. 3 marzo 2015, n. 4267; conf., 6 ottobre 1998, n. 9906).
3.- Non contraddice queste conclusioni Cass. 11 giugno 2008, n. 15372, che la societa’ invoca in ricorso, secondo cui il rilascio di cambiali per il pagamento del corrispettivo di una prestazione di servizi comporta, a carico del soggetto che ha eseguito la prestazione, l’obbligo di emettere la relativa fattura, in base alla considerazione che la cambiale e un mezzo ordinario di pagamento, sostitutivo della moneta; sicche’ il pagamento si considera compiuto al momento del suo rilascio. E cio’ in quanto, come emerge dalla motivazione della sentenza, in quel caso la prestazione di servizi scaturiva da una transazione ed era stata quindi gia’ eseguita allorquando e’ avvenuto il rilascio delle cambiali.
4.- A tanto va comunque aggiunto che, diversamente da quanto rilevato in sentenza, la consegna dei vaglia cambiari puo’ non corrispondere al pagamento.
In generale, le sezioni unite di questa Corte (Cass. 18 dicembre 2007, n. 26617) hanno distinto fra moneta scritturale incentrata sulle scritturazioni bancarie, che riposa in definitiva sulla garanzia che offrono le banche, ed altri sistemi di pagamento, come la cambiale, precisando che l’effetto satisfattorio si realizza con la creazione della disponibilita’ monetaria a favore del creditore. In particolare, qualora avvenga con mezzi diversi dal pagamento in moneta contante, hanno stabilito, l’adempimento si puo’ considerare efficace e liberatorio solo quando realizzi i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioe’, quando ponga il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilita’ sia riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca presso la quale la somma sia stata accreditata.
In particolare, poi, si e’ precisato (Cass. 24 marzo 2007, n. 6487) che qualora la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l’assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile. Laddove nel caso in esame, si e’ visto, il giudice d’appello ha rimarcato, con accertamento insindacabile perche’ non impugnato (sul punto la societa’ si limita a sostenere che “…negli anni esaminati dall’Agenzia (OMISSIS) aveva onorato numerose cambiali scadute e presentate per l’incasso…”), che “…per una serie di vicende, alcune cambiali sono state prorogate nella loro scadenza e, come si evince dagli atti, l’inizio delle scadenze di tali cambiali si e’ verificato addirittura nell’anno 2007”.
4.1.- Le considerazioni che precedono determinano l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, concernente il distinto tema dell’abuso del diritto, adombrato in sentenza, in cui si prospetta che, per mezzo dell’operazione descritta in narrativa, la contribuente abbia conseguito un vantaggio fiscale non altrimenti realizzabile.
5.- Fondato e’, invece, il ricorso incidentale, col quale l’Agenzia denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’appello incidentale col quale l’Ufficio aveva chiesto che fosse dichiarata la completa indetraibilita’ dell’iva o, comunque, in subordine, in misura non superiore ad Euro 66.721,18 e fosse confermata la legittimita della sanzione irrogata.
5.1.- L’Agenzia ha difatti trascritto i motivi di appello incidentale, dei quali, di contro, il giudice d’appello non fa parola.
6.- La sentenza impugnata va quindi cassata per quest’aspetto, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte:
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, accoglie quello incidentale, cassa limitatamente a questo profilo la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

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