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Con provvedimento del 27 ottobre 2016 la Corte di appello di Reggio Calabria, rilevata la inappellabilita’ della sentenza impugnata, con la stessa in fatti era stata irrigata a carico dei prevenuti esclusivamente la pena dell’ammenda, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione della (OMISSIS), mentre, per quanto concerne la posizione del (OMISSIS), il ricorso da lui proposto e’ inammissibile.
Deve preliminarmente procedersi alla riqualificazione in termini di ricorso per cassazione delle due impugnazioni proposte dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 13 gennaio 2015.
Invero, con la sentenza in questione i due prevenuti erano stati condannati alla pena di Euro 4200,00 di ammenda il (OMISSIS) ed Euro 2800,00 di ammenda la (OMISSIS); detta sentenza era, pertanto, visto l’articolo 593 c.p.p., comma 3, non suscettibile di appello; pertanto, il gravame originariamente proposto dai ricorrenti avverso di essa, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere convertito in ricorso per cassazione.
Tanto premesso osserva il Collegio, quanto alla posizione della (OMISSIS), che il Tribunale di Locri ha argomentato la responsabilita’ della medesima sulla sola base della qualita’ di committente dei lavori edili in corso di esecuzione dal parte del (OMISSIS) ed all’esito dei quali sono stati prodotti i rifiuti che lo stesso stava trasportando al momento in cui e’ stato sorpreso dagli agenti del Corpo forestale dello Stato; posizione soggettiva, quella di committente dei lavori e, pertanto, appaltante degli stessi, da cui il Tribunale ha fatto discendere in termini di immediato automatismo, la attribuzione della qualifica di soggetto produttore dei rifiuti.
Siffatta ricostruzione e’, pero’, palesemente in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte; come, e’ stato, infatti, in piu’ circostanze da questa Corte affermato e ribadito, in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, e’ l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli e’ vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attivita’ – riveste generalmente la qualita’ di produttore del rifiuto; da cio’ ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto (Corte di cassazione, Sez. 3 penale, 16 marzo 2015, n. 11029).
Nel caso di specie il Tribunale ha invece desunto, in assenza di qualsivoglia elemento in ordine alla sussistenza di tale diretto coinvolgimento della (OMISSIS) nella esecuzione delle opere appaltate, la sua responsabilita’, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, esclusivamente sulla base della sua qualifica di committente degli stessi.
L’evidente contrasto fra questa opzione ermeneutica – priva di un qualche diretto aggancio normativo e del tutto immotivata sul piano fattuale alla luce delle esigenze argomentative dianzi poste in evidenza in relazione alla ingerenza del committente nelle attivita’ imprenditoriali di competenza della ditta appaltatrice – e la riportata consolidata interpretazione che della disposizione incriminatrice ha dato la Corte di cassazione costituisce una chiara violazione di legge in cui e’ incorso il giudice del merito e comporta, quale conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, posto che il fatto addebitato dalla (OMISSIS) non sussiste come fatto penalmente rilevante.
Quanto alla posizione del (OMISSIS), rileva la Corte che il primo motivo di impugnazione e’ del tutto generico.
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