Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 223. L’appaltante non può essere ritenuto automaticamente responsabile per l’assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte dell’appaltatore

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Osserva, infatti, il Collegio che – avendo il ricorrente lamentato il fatto che il Tribunale non abbia accolto, in tal modo pregiudicando il suo diritto di difendersi nel corso del processo, una sua istanza di differimento della udienza del 13 gennaio 2015, nel corso della quale e’ stato definito il processo a suo carico, istanza fondata su allegate ragioni sanitarie che gli avrebbero impedito di partecipare al dibattimento – sarebbe stato necessario che questi, onde consentire alla Corte di valutare la correttezza o meno dell’operato del giudice del merito, avesse, quanto meno, indicato nel proprio ricorso, onde soddisfare l’esigenza di completezza e specificita’ del medesimo, quale fosse stata la patologia da cui lo stesso risultava essere affetto e le modalita’ attraverso le quali la stessa era stata documentata, dovendo essere sottoposta a verifica la scelta del giudice di merito o di ritenere la patologia allegata non idonea a giustificare l’impedimento per il prevenuto a comparire in udienza ovvero di ritenere non adeguatamente dimostrata la sussistenza e la severita’ della patologia allegata.
La assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso rende, invece, palesemente inammissibile, stante la sua chiara genericita’, la censura in tal modo articolata dal (OMISSIS).
Ne’ vale osservare, quale motivo di illegittimita’ della ordinanza con la quale e’ stata rigettata la richiesta di differimento dell’udienza da parte del Tribunale di Locri, che detto organo giudiziario ha provveduto senza neppure provvedere a sottoporre a visita fiscale il prevenuto istante.
Come, infatti, questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare, con argomentazioni tuttora del tutto condivisibili, ove sia dedotto quale legittimo impedimento una fattore concernente una infermita’ fisica, e’, in linea di principio, immune da vizi il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilita’ per l’imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Corte di cassazione, Sez. 4 penale, 19 febbraio 2014, n. 7979).
Con riferimento al successivo motivo di censura, osserva la Corte che non appare riscontrabile alcuna mancanza di correlazione fra il fatto come descritto nel capo di imputazione e quello accertato in sentenza, essendo stato il (OMISSIS) dichiarato responsabile dell’avvenuto svolgimento dell’attivita’ di trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione, esattamente cosi’ come gli era stato contestato nel capo di imputazione elevato nei suoi confronti.
Con riferimento, infine, alla qualificazione del fatto entro l’ambito di cui all’articolo 131-bis c.p., la relativa questione – pur astrattamente suscettibile di essere oggetto di motivo di impugnazione di fronte a questo giudice di legittimita’, laddove sia stato impossibile rilevarla in sede di merito, essendo la normativa con la quel essa e’ stata introdotta entrata in vigore successivamente alla emissione della sentenza impugnata (Corte di cassazione, Sez. 3 penale 21 aprile 2017, n. 19207), come verificatosi nel caso in esame – e’, tuttavia inammissibile, stante la genericita’ con la quale essa e’ stata articolata, non essendo in questa sede di legittimita’ apprezzabile ictu oculi e senza la esigenza di ultariori indagini di merito la speciale tenuita’ del fatto commesso (Corte di cassazione, Sez. 6 penale, 17 febbraio 2017, n. 7606).
Il ricorso del (OMISSIS) va, conclusivamente, dichiarato inammissibile e lo stesso va condannato, visto l’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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