Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 gennaio 2018, n. 172. Il braccialetto è soltanto una modalità di esecuzione dei domiciliari che non genera alcun obbligo di motivazione aggiuntiva

Il braccialetto è soltanto una modalità di esecuzione dei domiciliari che non genera alcun obbligo di motivazione aggiuntiva

Sentenza 8 gennaio 2018, n. 172
Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. SARNO Giulio – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI il quale ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore presente il quale si riporta ai motivi (Avv. (OMISSIS)).
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 2/8/2017 ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza in data 19/7/2017 con la quale il Tribunale di quella citta’, in composizione monocratica, gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari controllati a mezzo strumento elettronico, stante la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, concretatosi nella illecita detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe revocato la misura cautelare applicata nonostante l’assenza di una legittima domanda da parte del Pubblico Ministero di utilizzazione di una misura di controllo piu’ gravosa, quale quella del c.d. braccialetto elettronico, nell’esecuzione della misura cautelare da lui richiesta ed ottenuta.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.

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