L’appaltante non può essere ritenuto automaticamente responsabile per l’assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte dell’appaltatore a meno che non sia provata una ingerenza diretta del committente.
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 223
Data udienza 30 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 13/2015 del Tribunale di Locri del 13 gennaio 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2015 il Tribunale di Locri ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 per avere, il primo, provveduto alla raccolta ed al trasporto con il proprio autocarro di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiali di risulta di opere di demolizione edile, in assenza della prescritta autorizzazione, e la seconda, per essersi disfatta, in qualita’ di produttrice dei rifiuti in questione, affidandoli al (OMISSIS), condannandoli, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare il Tribunale ha rilevato che il (OMISSIS) era stato sorpreso mentre trasportava i rifiuti in questione, costituiti da sfabbricidi, in misura pari a circa un metro cubo, provenienti da lavori edili che stava eseguendo in un immobile di proprieta’ della (OMISSIS).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso in appello i due prevenuti, ciascuno assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo rispettivamente: la (OMISSIS), la carenza degli elementi necessari nella sentenza impugnata ai fini della affermazione della sua penale responsabilita’, cio’ anche al non avere ella verificato se il (OMISSIS) avesse o meno la autorizzazione per il trasporto dei rifiuti; il (OMISSIS) ha, a sua volta, dedotto la violazione di legge per non avere il Tribunale accolto la sua istanza di rinvio del dibattimento; in via subordinata ha lamentato, sempre in relazione alla violazione di legge, la mancata correlazione fra i fatti contestati ed i fatti per i quali e’ intervenuta la sentenza di condanna; ha, infine, articolato un terzo motivo di censura avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p. attesa la ritenuta modestia del fatto a lui addebitato.
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