La misura del sequestro preventivo deve tener conto dell’eventuale prescrizione di alcuni reati ricalcolando il totale sottoposto al vincolo
Sentenza 8 gennaio 2018, n. 168
Data udienza 10 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/9/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del Ministero dell’Economia, Avvocato dello Stato (OMISSIS), che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/9/2016, pronunciandosi in sede di rinvio in esito alla sentenza di questa Corte Suprema in data 19/1/2015, la Corte di appello di Milano riduceva a 2.184.538,00 Euro la somma sottoposta a sequestro conservativo a carico di (OMISSIS); a giudizio del Collegio, perdurava la necessita’ di mantenere a vincolo la cifra indicata a garanzia delle pretese delle parti civili costituitesi nel procedimento a carico del (OMISSIS) stesso, riconosciuto colpevole di numerosi e gravi illeciti di natura tributaria, ancorche’ in parte dichiarati prescritti.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3; vizio motivazionale. La Corte di appello non si sarebbe uniformata al principio di diritto indicato nella sentenza di legittimita’, con il quale il Collegio stesso era stato invitato a tener conto delle numerose prescrizioni dichiarate in sede di merito (4 su 7 reati), si’ da verificare se perdurassero le condizioni per mantenere sotto sequestro beni fino alla concorrenza (iniziale) di circa 7 milioni di Euro. La motivazione, al riguardo, risulterebbe apodittica e priva di ogni supporto argomentativo, e non terrebbe conto del fatto che solo al giudice civile e’ stata rimessa l’esatta quantificazione del danno.
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