Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 gennaio 2018, n. 168. La misura del sequestro preventivo deve tener conto dell’eventuale prescrizione di alcuni reati ricalcolando il totale sottoposto al vincolo

La misura del sequestro preventivo deve tener conto dell’eventuale prescrizione di alcuni reati ricalcolando il totale sottoposto al vincolo

Sentenza 8 gennaio 2018, n. 168
Data udienza 10 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/9/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del Ministero dell’Economia, Avvocato dello Stato (OMISSIS), che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/9/2016, pronunciandosi in sede di rinvio in esito alla sentenza di questa Corte Suprema in data 19/1/2015, la Corte di appello di Milano riduceva a 2.184.538,00 Euro la somma sottoposta a sequestro conservativo a carico di (OMISSIS); a giudizio del Collegio, perdurava la necessita’ di mantenere a vincolo la cifra indicata a garanzia delle pretese delle parti civili costituitesi nel procedimento a carico del (OMISSIS) stesso, riconosciuto colpevole di numerosi e gravi illeciti di natura tributaria, ancorche’ in parte dichiarati prescritti.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3; vizio motivazionale. La Corte di appello non si sarebbe uniformata al principio di diritto indicato nella sentenza di legittimita’, con il quale il Collegio stesso era stato invitato a tener conto delle numerose prescrizioni dichiarate in sede di merito (4 su 7 reati), si’ da verificare se perdurassero le condizioni per mantenere sotto sequestro beni fino alla concorrenza (iniziale) di circa 7 milioni di Euro. La motivazione, al riguardo, risulterebbe apodittica e priva di ogni supporto argomentativo, e non terrebbe conto del fatto che solo al giudice civile e’ stata rimessa l’esatta quantificazione del danno.

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