Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 gennaio 2018, n. 168. La misura del sequestro preventivo deve tener conto dell’eventuale prescrizione di alcuni reati ricalcolando il totale sottoposto al vincolo

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5. Orbene, tutto cio’ premesso, rileva la Corte che la nuova pronuncia di appello, nella forma dell’ordinanza, non ha fatto buon governo del principio di diritto proveniente da questo Giudice, trascurando del tutto di valutare l’intervenuta prescrizione di 4 dei 7 reati contestati e, anzi, affermandone sul punto la completa irrilevanza. Ancora, il Collegio di merito – e pur nella menzionata devoluzione quantitativa al solo giudice civile – ha reiteratamente riferito di “un danno patrimoniale di estrema rilevanza”, di “importi di sicura consistenza”, ma cio’ ha tratto soltanto dalla mera addizione matematica delle somme imponibili indicate in tutti i capi di imputazione, compresi quelli estinti per prescrizione; senza alcuna considerazione, quindi, per gli importi riscontrati come effettivamente evasi, gli unici – all’evidenza – ai quali correlare un profitto da reato e, pertanto, un danno patrimoniale da garantire.
Di seguito sul punto, poi, l’ordinanza ha si’ evidenziato che “trattasi di importi non dettagliatamente quantificabili (perche’ del resto, se cosi’ fosse stato, vi sarebbe stata una condanna non solo generica… ma precisa e quantificata in modo certo ed esigibile)”, ma li ha comunque definiti come “certamente rilevanti, il cui ammontare, anche per la molteplicita’ delle relative voci (imposte evase, interessi, accessori ed oneri, sanzioni, spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate per la loro quantificazione e ricostruzione, danno morale e di immagine) ben pare avvicinarsi al minor importo oggi quantificato dall’Agenzia delle Entrate, ribadendosi come si verta in tema di adeguatezza del vincolo cautelare rispetto ad un danno che non puo’ in questa sede esser quantificato nel suo preciso ammontare”. Senza alcuna ulteriore specificazione.
6. Una motivazione del tutto generica, quindi, con la quale il Collegio di merito – oltre a disattendere in toto la richiesta valutazione dei reati prescritti, nella quantificazione della somma da vincolare – ha individuato un importo si’ notevolmente inferiore a quello iniziale, ma sprovvisto di ogni supporto argomentativo; e con rinvio ad un calcolo evidentemente effettuato dalla parte civile, sulla cui congruenza ed adeguatezza non viene spesa alcuna considerazione.
Ne segue l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Motivazione semplificata.

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