Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52817. E’ punito con la sola sanzione amministrativa l’omesso versamento all’Inps delle sole ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti del personale dipendente

E’ punito con la sola sanzione amministrativa l’omesso versamento all’Inps delle sole ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti del personale dipendente. Il reato è stato depenalizzato per effetto del Dlgs 8/2016.

Sentenza 21 novembre 2017, n. 52817
Data udienza 26 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 11.2.2016 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.2.2016 il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, commi 1 ed 1-bis, convertito nella L. n. 638 del 1983 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti del personale dipendente per complessivi Euro 798,00 per non essere il fatto, a seguito della depenalizzazione disposta dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, piu’ previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’INPS per l’irrogazione della sanzione amministrativa. Avverso la suddetta pronuncia il (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo, in relazione al vizio di violazione di legge riferito al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2bis e articolo 157 c.p., che il reato ascrittogli con decreto penale di condanna si era gia’ estinto nel 2015, e dunque antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione e che la rilevazione della suddetta causa estintiva, illegittimamente omessa dal Tribunale, ha effetti ben piu’ favorevoli per l’imputato rispetto alla depenalizzazione che ha comunque trasformato il reato in illecito amministrativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non puo’ ritenersi fondato.
Il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 ed 1-bis, gia’ punito con la pena fino a tre anni di reclusione oltre alla multa, e’ stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016 ove l’omesso versamento delle ritenute non superi, come nel caso di specie, l’importo di Euro 10.000 annui. Correttamente il Tribunale di merito ha pronunciato formula di proscioglimento “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato” a fronte della gia’ intervenuta prescrizione del reato specificamente contestato all’imputato, invece che rilevare l’intervenuta causa estintiva: dal momento infatti che con l’abolitio criminis disposta con il suddetto decreto legislativo non viene modificata solo la natura della sanzione, ma si perviene, in seguito ad una diversa valutazione del disvalore sociale del fatto, al disconoscimento rilevanza penale al precetto, la formula di assoluzione del fatto non previsto dalla legge come reato prevale necessariamente su quella di estinzione del reato per prescrizione, non potendo dichiararsi estinto un reato la cui condotta non e’ piu’ tale.

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