Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47827. Costituzione fondo patrimoniale e sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000

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Costituisce, infatti, principio consolidato che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma e non nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto,(Sez.3, n. 33184 del 12/06/2013, n. 40534 del Rv. 264789). Rv. 256850; Sez. 3, n. 10214 06/05/2015, Rv.265036; del 22/01/2015, Sez. 3, n. 39187 Rv. 262754; Sez. 3, del 02/07/2015, Va osservato che, per costante enunciazione di questa Corte, il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di reato di pericolo nel senso della semplice idoneita’ della condotta a pregiudicare la attivita’ recuperatoria dell’amministrazione finanziaria sicche’ esso e’ integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l’attivita’ recuperatoria della amministrazione e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva in atto ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento e’ finalizzata (cfr., Sez.3, n.39079 del 09/04/2013, Rv. 256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Rv.267648; Sez.3, n.3011 del 05/07/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 268797).

Il profitto del reato, pertanto, attesa la struttura del reato, va identificato nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all’Amministrazione finanziaria dello Stato la realizzazione del proprio credito a causa della riduzione della garanzia patrimoniale generica di cui all’articolo 2740 c.c. rappresentata dal patrimonio del creditore.

Anche sul punto, pertanto, l’atto decisorio va annullato con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

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